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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 77 del 12/02/2026

Provvedimento del 12 febbraio 2026

Garante Privacy77

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo contro il Comune di Tires per la pubblicazione online, nell’albo pretorio, di verbali di deliberazione contenenti in chiaro nome e cognome del reclamante e le ragioni delle sue opposizioni a diverse deliberazioni comunali. Pur riconoscendo l’esistenza di un regime speciale di pubblicità degli atti degli enti locali, l’Autorità ha ritenuto che la diffusione del nominativo non fosse necessaria né proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza, potendo la stessa essere raggiunta con la pubblicazione delle delibere e delle ragioni dell’opposizione, senza identificare l’interessato. In considerazione delle circostanze concrete, della limitatezza dei dati diffusi, della buona fede e della collaborazione del Comune, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha disposto un ammonimento, anziché una sanzione pecuniaria.

Comune di Tires: ammonimento per diffusione online del nominativo del reclamante nei verbali di delibere comunali in violazione del principio di minimizzazione

Comune di Tires: ammonimento per diffusione online del nominativo del reclamante nei verbali di delibere comunali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato contro il Comune di Tires, relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale e nell’albo pretorio online di verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale contenenti il nome e cognome del reclamante, unitamente alle ragioni delle sue opposizioni a precedenti deliberazioni. Il procedimento è stato avviato a seguito delle verifiche dell’Ufficio e si è concluso con un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.

Origine del reclamo e fatti accertati

L’interessato lamentava la diffusione online dei propri dati personali e riferiva di avere già richiesto al Comune la cancellazione dei contenuti pubblicati, senza ottenere un adeguato riscontro. Dall’istruttoria è emerso che erano liberamente consultabili e scaricabili diversi verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale, in cui comparivano in chiaro il nome e cognome del reclamante e i motivi delle opposizioni presentate nei confronti di determinate delibere comunali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama la nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e il principio di minimizzazione previsto dall’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, secondo cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite. È richiamato anche l’art. 2-ter del Codice privacy, sulla diffusione dei dati da parte dei soggetti pubblici, nonché l’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che prevede la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Il Garante richiama inoltre le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati, adottate con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, ribadendo che un regime legale di pubblicità non legittima automaticamente la diffusione online di tutti i dati personali contenuti negli atti.

Difese del Comune di Tires

Nelle memorie difensive, il Comune ha sostenuto che per gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige si applicherebbero la legge regionale n. 10/2014 e la legge regionale n. 2/2018, con conseguente obbligo di ripubblicazione dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico. Ha inoltre affermato che le pubblicazioni contestate riguardavano delibere rese necessarie dalle opposizioni presentate dallo stesso interessato, e che il Comune avrebbe limitato i dati diffusi al solo nome e cognome, omettendo altri elementi identificativi come titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.

L’ente ha sostenuto che l’indicazione del nominativo fosse giustificata dalla rilevanza pubblica delle delibere, in particolare di quelle relative a variazioni di bilancio, e che la condotta fosse stata tenuta in buona fede, senza dolo o colpa, sulla base di un’interpretazione estensiva del principio di minimizzazione. Ha infine dichiarato di avere rimosso i verbali contenenti i dati dell’interessato e di avere riscontrato la richiesta di cancellazione tramite il Responsabile della protezione dei dati.

Valutazioni del Garante sul principio di minimizzazione

L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione delle deliberazioni comunali fosse effettivamente prevista dalla disciplina di settore, ma ha escluso che tale obbligo imponesse anche la diffusione del nominativo del cittadino che aveva proposto opposizione. Il regolamento comunale sull’opposizione alle deliberazioni disciplina il procedimento e prevede che l’esito sia comunicato all’interessato, ma non contempla la pubblicità del suo nome sul sito istituzionale.

Secondo il Garante, la finalità di trasparenza dell’attività amministrativa risultava soddisfatta con la pubblicazione delle deliberazioni e delle ragioni dell’opposizione. La diffusione del nominativo non aggiungeva alcun contenuto informativo utile, ma esponeva l’interessato a una conoscenza generalizzata non necessaria, con possibili effetti dissuasivi sulla partecipazione dei cittadini e sulla collaborazione con le istituzioni.

Per tali ragioni, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione del nome e cognome del reclamante costituisse un trattamento non necessario e non proporzionato rispetto alla finalità perseguita, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Esito del procedimento, qualificazione della violazione e misura adottata

L’Autorità ha escluso l’archiviazione e ha confermato la non conformità della condotta del Comune di Tires alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tuttavia, ha valorizzato una serie di circostanze attenuanti:

  • le ridotte dimensioni del Comune;
  • il fatto che la violazione derivasse da un’interpretazione estensiva del principio di minimizzazione, quindi da una condotta colposa;
  • la limitazione della diffusione al solo nome e cognome, senza dati particolari o relativi a condanne penali e reati;
  • la tempestiva collaborazione del titolare e la rimozione dei contenuti;
  • l’assenza di precedenti pertinenti.

Alla luce di tali elementi, la fattispecie è stata qualificata come violazione minore ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR. In luogo della sanzione pecuniaria, il Garante ha ritenuto sufficiente adottare un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Dispositivo

Il Garante ha:

  • ammonito il Comune di Tires per violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
  • disposto l’annotazione della violazione e della misura adottata nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazione

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e trattamento contestato

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dall’interessato, che lamentava la diffusione online dei propri dati personali da parte del Comune di Tires. Dalle verifiche dell’Ufficio è emerso che, nell’albo pretorio online, erano liberamente visualizzabili e scaricabili diversi verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale nei quali comparivano in chiaro nome e cognome del reclamante e le motivazioni delle opposizioni da lui presentate.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato la nozione di dato personale ex art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, e la disciplina sulla diffusione dei dati da parte dei soggetti pubblici ex art. 2-ter del Codice privacy. È stato inoltre ricordato che la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’albo pretorio è prevista dall’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ma tale obbligo non comporta automaticamente la diffusione online di tutti i dati personali contenuti negli atti, dovendo essere valutata caso per caso l’eventuale oscurazione.

Difese del Comune

Il Comune ha sostenuto che, per gli enti locali del Trentino-Alto Adige, trovano applicazione le leggi regionali nn. 10/2014 e 2/2018, che imporrebbero la ripubblicazione dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico. Ha inoltre affermato di aver limitato la pubblicazione al solo nome e cognome dell’interessato, senza altri dati identificativi, ritenendo tale scelta giustificata dalla rilevanza pubblica delle delibere e dalla necessità di dare conto dell’opposizione presentata dallo stesso reclamante. Ha anche rappresentato di aver cancellato i documenti contestati e di avere risposto tempestivamente alla richiesta di cancellazione.

Valutazione del Garante

L’Autorità ha ritenuto che, pur dovendo essere pubblicate le deliberazioni comunali, non risultava necessario rendere pubblicamente identificabile il soggetto che aveva proposto opposizione. Il regolamento comunale sull’opposizione alle deliberazioni disciplina il procedimento e l’informazione dell’esito all’interessato, ma non impone la pubblicità del suo nominativo. Secondo il Garante, la trasparenza dell’azione amministrativa era già soddisfatta dalla pubblicazione delle deliberazioni e delle ragioni dell’opposizione; la diffusione del nome del reclamante aggiungeva un’informazione ulteriore non necessaria, esponendo l’interessato a curiosità, critiche o effetti dissuasivi sulla partecipazione civica.

Esito finale e misura adottata

Il Garante ha escluso l’archiviazione e ha confermato la non conformità del trattamento al GDPR, ritenendo violato il principio di minimizzazione. Tuttavia, considerando che il Comune è un ente di piccole dimensioni, che la violazione riguardava solo nome e cognome senza dati particolari o giudiziari, che la condotta era frutto di un’interpretazione estensiva e colposa e che l’ente aveva collaborato tempestivamente rimuovendo i contenuti, la fattispecie è stata qualificata come violazione minore ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR. In luogo della sanzione pecuniaria, l’Autorità ha adottato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e disposto l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionediritti dell'interessatosanzioni gdprtrasparenza e albo pretorio

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