Cassazione Civile, Ordinanza n. 34473/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dai lavori eseguiti su un edificio confinante, in particolare sulla porzione interrata e sul terreno di sedime del proprietario resistente, che secondo la società ricorrente avrebbero inciso sulla possibilità di utilizzare il piano terreno del proprio immobile e di realizzare una sopraelevazione già progettata e approvata. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo un ristoro limitato per la mancata fruizione del piano terreno per un determinato periodo, rigettando il resto e anche la domanda riconvenzionale del resistente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., nonché dell'art. 872 c.c., per avere i giudici di merito escluso il nesso causale tra le opere del resistente e l'impossibilità di edificare in altezza; 2) violazione dell'art. 1223 c.c. e di altra norma indicata nel ricorso, per avere limitato il risarcimento alla sola indisponibilità del piano terreno fino a luglio 2009, senza considerare la successiva data del certificato di collaudo; 3) violazione dell'art. 2058 c.c. e nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per il mancato accoglimento della domanda di rimessione in pristino del locale terraneo mediante riempimento del locale creato dallo sbancamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non conteneva vere censure di diritto ma una diversa lettura della consulenza tecnica e non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva escluso un nesso causale tra le opere del resistente e l'impossibilità di sopraelevazione, qualificando al più la situazione come inedificabilità relativa e comunque non imputabile al resistente. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché la ricorrente non aveva spiegato perché il risarcimento dovesse essere maggiore o protratto fino al collaudo, che riguardava i rapporti tra committente e appaltatore dei lavori del resistente e non incideva sul rapporto tra le parti della lite. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la rimessione in pristino ex art. 2058 c.c. presuppone il nesso causale tra fatto dannoso e danno, nesso che i giudici di merito avevano escluso, e comunque la misura ripristinatoria avrebbe dovuto riguardare un bene nella sfera di disponibilità del danneggiato, mentre qui riguardava la porzione dell'immobile del resistente. Condanna della ricorrente alle spese e obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria aquiliana; la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito sul nesso causale
richiamato per il criterio di liquidazione del danno; la Corte ritiene che il ricorso non spieghi perché il risarcimento dovesse essere quantificato in misura maggiore o per un periodo più lungo
invocato in relazione alle conseguenze delle violazioni edilizie, ma la censura è ritenuta priva di specificità
la rimessione in pristino è configurata come modalità di risarcimento che presuppone il nesso causale e la disponibilità del bene in capo al danneggiato
la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la domanda ripristinatoria è stata disattesa per difetto del suo presupposto sostanziale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi per violazione di legge, ma le censure vengono valutate come mere contestazioni di merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità per omessa pronuncia, esclusa dalla Corte
citato per chiarire che nell'appalto privato si parla di verifica/collaudo con effetti limitati al rapporto committente-appaltatore
richiamato insieme all'art. 1665 c.c. sul tema della verifica dell'opera e dei suoi effetti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte attesta i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur evocando violazioni di legge, si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. richiede di indicare in modo puntuale il nesso causale e il criterio di imputazione del danno che si assume erroneamente escluso o mal applicato; non basta contrapporre una lettura alternativa delle risultanze tecniche.
- Il risarcimento del danno per mancato godimento di un bene o di una porzione di immobile va ancorato al periodo e alle circostanze effettivamente accertate in fatto; la deduzione di un momento diverso di cessazione del pregiudizio deve essere sorretta da una specifica critica alla ratio decidendi.
- La rimessione in pristino ex art. 2058 c.c. è una forma di risarcimento in forma specifica che presuppone sia l'accertamento del nesso causale tra fatto dannoso e pregiudizio, sia che la misura ripristinatoria riguardi un bene nella sfera di disponibilità del danneggiato.
- Nel contratto di appalto privato, il collaudo/verifica ha effetti principalmente nei rapporti tra committente e appaltatore e non può essere automaticamente esteso ad altri rapporti giuridici estranei a quel sinallagma.
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