Cassazione Penale, Sentenza n. 10947/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di riconoscimento a fini di esecuzione della sentenza albanese resa dal Tribunale di Kruja (07/02/2022) e censura per violazione e erronea applicazione dell'art. 735, comma 2, cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione nella determinazione della pena da espiare in Italia: il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse applicato il massimo edittale nazionale senza fornire adeguata motivazione nella rideterminazione della pena (la condanna albanese era a 3 anni e 6 mesi, la Corte d'appello ha fissato la pena da espiare in Italia in 3 anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione della Corte di appello. Ha ritenuto corretta l'operazione della Corte di appello, che ha recepito la pena straniera nel rispetto della Convenzione di Strasburgo e dell'accordo Italia-Albania, limitandosi a espungere la parte della pena incompatibile con il massimo edittale previsto dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, senza che fosse necessaria ulteriore motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 731 cod. proc. pen.
Norma procedurale italiana che disciplina la procedura per il riconoscimento a fini di esecuzione delle sentenze straniere; utilizzata nel procedimento di esecuzione della pena inflitta all'estero.
artt. 640 e 646 cod. pen.
Norme del codice penale italiano che disciplinano rispettivamente la truffa e l'appropriazione indebita; la Corte ha qualificato il fatto del ricorrente come corrispondente a tali reati, cui era collegato un massimo edittale di tre anni al tempo del fatto.
art. 143/2 Codice penale albanese
Norma penale straniera che ha costituito la base della condanna in Albania (reato di frode), dalla quale deriva la pena originaria di tre anni e sei mesi.
art. 735, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione italiana relativa alla conversione delle pene straniere nell'ordinamento interno; la censura del ricorrente si riferiva all'erronea applicazione di questa norma, ma la Corte ha spiegato che, alla luce della Convenzione di Strasburgo e della legge di ratifica, il giudice nazionale deve in genere recepire la pena straniera e soltanto adattarla se incompatibile per durata o natura.
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, art. 10
Consente l'adattamento della pena quando la durata o la natura della pena straniera siano incompatibili con la disciplina interna; l'adattamento non può essere più grave o più lungo rispetto alla corrispondente sanzione nazionale.
art. 3, legge 3 luglio 1989, n. 257
Richiama espressamente l'art. 10 della Convenzione di Strasburgo e disciplina l'integrazione della Convenzione nell'ordinamento italiano, fissando i limiti dell'adattamento della pena.
legge di ratifica 25 luglio 1988, n. 334
Ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di recepimento delle disposizioni convenzionali secondo il principio della continuazione, limitando il potere di conversione nazionale e imponendo di recepire la pena straniera salvo i casi di incompatibilità.
Accordo aggiuntivo Italia-Albania (2002)
Accordo bilaterale che integra l'applicazione della Convenzione di Strasburgo tra Italia e Albania nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 14505 del 20/03/2018 (Di Simone, Rv. 272480)
Precedente che conferma il principio per cui il giudice nazionale deve recepire la pena straniera e può solo adattarla nei limiti consentiti dagli strumenti convenzionali e di ratifica, senza applicare ulteriori riduzioni non previste.
Massime di principio
- In presenza della Convenzione di Strasburgo (e di accordi bilaterali), il giudice italiano deve in generale recepire la pena inflitta all'estero invece di convertirla: la possibilità di adattamento è limitata ai casi di incompatibilità per durata o natura.
- Se la pena straniera eccede il massimo edittale previsto per il reato corrispondente nell'ordinamento interno, il giudice può ridurla al massimo nazionale, eliminando la parte incompatibile; non è tenuto a motivare oltre quando l'operazione è semplicemente espungerne l'eccedenza in applicazione diretta delle norme convenzionali e di ratifica.
- L'adattamento della pena non può mai risultare più grave o più lungo rispetto alla sanzione prevista per il reato corrispondente dall'ordinamento nazionale.
- Le censure basate su presunte carenze di motivazione sono inefficaci se il giudice ha applicato i criteri e i limiti stabiliti dalla Convenzione e dalle norme di recepimento: per avere successo occorre dimostrare che il giudice abbia oltrepassato i poteri di adattamento o abbia errato nella qualificazione della pena.
- In cassazione è necessario contestare profili sostanziali di illegittimità (es. errata qualificazione del reato o applicazione di mezzi di adattamento non consentiti) piuttosto che lamentare la mancanza di motivazione quando la decisione si è conformata ai parametri internazionali e nazionali.
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