Sentenza del 20/01/2016 n. 937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a maggiore IRPEF per l'anno 1998, determinata in seguito alla rideterminazione del reddito della società a ristretta base sociale. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso nei precedenti gradi di giudizio, poiché gli accertamenti relativi ad altre annualità, fondati sul medesimo processo verbale di constatazione e sulla documentazione extracontabile acquisita, erano stati annullati per illegittimità dell'acquisizione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia l'efficacia del giudicato esterno sia l'insufficienza della motivazione, sostenendo che l'accertamento non si basava soltanto sulla documentazione extracontabile, ma anche sugli accertamenti bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo applicabile il giudicato esterno quando gli accertamenti di annualità diverse si fondano sulla medesima attività investigativa illegittima, escludendo però che tale principio potesse essere limitato nel caso concreto per effetto della giurisprudenza comunitaria sulle pratiche abusive IVA. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva esaminato autonomamente gli accertamenti bancari né chiarito se il giudicato relativo alle altre annualità riguardasse anche tale elemento dell'accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato esterno può estendersi ad annualità fiscali diverse quando gli accertamenti si fondano sul medesimo presupposto comune, come una identica attività investigativa illegittima. Tale efficacia non opera però automaticamente per ogni elemento dell'accertamento, se vi sono ulteriori e autonomi fondamenti probatori.
Art. 324 c.p.c.
Sono passate in giudicato le sentenze che non sono più soggette né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
La definitività della precedente decisione consente, ricorrendone i presupposti, di far valere il giudicato in una controversia successiva tra le stesse parti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nonché, secondo il regime applicabile al giudizio, vizi rilevanti della motivazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria, inclusi gli accertamenti bancari, utilizzabili per ricostruire il reddito imponibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Prevede poteri istruttori e di controllo dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'IVA, richiamati nell'accertamento oggetto di causa.
Art. 7 TUIR
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate, ma la Corte non ha accolto la censura fondata sulla sua violazione.
Sentenza Corte di Giustizia UE n. 2/08 del 3 settembre 2009
Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 c.c., ... nella ipotesi in cui l'applicazione di tale giudicato esterno impedisca al giudice nazionale di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.
Il limite al giudicato esterno opera, secondo la Corte, nella specifica ipotesi in cui il giudicato impedisca di applicare correttamente le norme comunitarie in materia di pratiche abusive IVA. Tale eccezione non è stata ritenuta applicabile alla controversia in esame.
Massime di principio
- Un giudicato relativo a un'altra annualità può produrre effetti anche su annualità diverse se le controversie riguardano le stesse parti e gli accertamenti derivano dalla medesima attività istruttoria illegittima.
- L'estensione del giudicato deve essere verificata elemento per elemento: se l'accertamento contiene anche autonome prove, come movimenti bancari, tali elementi devono essere esaminati separatamente.
- Il giudice non può annullare l'accertamento richiamando genericamente precedenti decisioni: deve chiarire quali fatti e quali presupposti siano effettivamente coperti dal giudicato.
- L'illegittimità dell'acquisizione di una prova può compromettere gli accertamenti fondati su quella prova, ma non necessariamente quelli sostenuti da fonti probatorie autonome e legittime.
- Le limitazioni comunitarie all'efficacia del giudicato tributario, collegate alle pratiche abusive, riguardano specificamente il settore IVA e non si estendono automaticamente alle imposte sui redditi.
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