Cassazione Penale, Sentenza n. 26382/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello volto a revocare o sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (reato contestato: art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha contestato la valutazione delle esigenze cautelari e denunciato una disparità di trattamento rispetto a coindagati cui era stata riconosciuta revoca o sostituzione della custodia cautelare, invocando tale fatto come nuovo sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a dimostrare equivalenza con le situazioni dei coindagati né a contrastare le specifiche motivazioni del provvedimento impugnato, che aveva spiegato come le misure favorevoli ai coindagati fossero motivate dalla prossima scadenza dei termini di fase, circostanza procedimentale peculiare non sovrapponibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la pronuncia dell'ordinanza impugnata; richiamata come fondamento procedurale dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato l'appello cautelare.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa al reato di detenzione e commercio di sostanze stupefacenti; la gravità indiziaria per fatti di narcotraffico è elemento considerato nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una pena pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) per i ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016 (Ficicchia, Rv. 266889)
Richiamato il principio secondo cui l'adozione di un provvedimento favorevole nei confronti di un coimputato può costituire fatto nuovo sopravvenuto da valutare, ma non implica automatismo nell'estensione della medesima valutazione favorevole ad altri; utile solo con riferimento al quadro indiziario, mentre le esigenze cautelari devono essere valutate in modo personalizzato.
Massime di principio
- La sostituzione o revoca di una misura cautelare già concessa a un coindagato può essere considerata 'fatto nuovo', ma non costituisce automatismo per l'estensione della stessa misura ad altri: la valutazione resta personalizzata.
- Chi chiede la sostituzione della misura cautelare deve fornire elementi concreti che dimostrino l'equivalenza del proprio quadro rispetto a quello dei coindagati; mere confrontazioni generiche sono insufficienti.
- Circostanze processuali particolari (es. prossima scadenza dei termini di fase) possono giustificare provvedimenti differenti tra coindagati e non sono automaticamente trasferibili ad altri soggetti.
- I ricorsi privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante motivare adeguatamente l'impugnazione.
- Nei reati connessi al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) la gravità indiziaria incide fortemente sulla valutazione delle esigenze cautelari.
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