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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26337/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonanno ha chiesto la revisione della sentenza di condanna per il delitto continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), allegando 11 documenti indicati come "nuovi" e perizie tecniche, sostenendo che la documentazione dimostrava la correttezza della contabilizzazione delle spese tecniche e la non configurabilità dei reati. Il ricorrente ha dedotto violazioni processuali e la manifesta illogicità della decisione che avrebbe ritenuto non nuove le prove, nonché l'assenza di valutazione delle prove e della perizia che, a suo dire, avrebbero dovuto portare al proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i documenti deposiiti siano stati effettivamente valutati dalla Corte di appello come "prove nuove" e che la Corte territoriale avesse legittimamente disposto un accertamento peritale per verificarne l'incidenza sul giudicato. La perizia ha accertato un esborso aggiuntivo a carico dell'Assessorato regionale dovuto a una non corretta imputazione delle spese tecniche nei SAL, quindi gli elementi introdotti non hanno distrutto, con ragionevole sicurezza, il compendio probatorio alla base della condanna. Conseguentemente la richiesta di revisione è stata respinta e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla mancanza di richiesta di trattazione orale in presenza; non centrale nel merito ma attesta il rispetto delle formalità procedurali per la trattazione

  • art. 630 cod. proc. pen.

    norma sulla revisione; il ricorso è stato introdotto ai sensi di tale disposizione e la Corte ha valutato l'ammissibilità e la sussistenza delle "prove nuove"

  • art. 634 cod. proc. pen.

    regole sulla revisione e sui termini di procedibilità; richiamata nei motivi per contestare la corretta applicazione delle norme di revisione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; usate dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e violazioni di norme di procedura

  • art. 441 cod. proc. pen.

    potere del giudice di integrazione probatoria; il ricorrente ha lamentato di non avere sollecitato o ottenuto integrazione nonostante la possibilità prevista dall'articolo

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiamata tra le norme del rito e della motivazione; collegata alle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 640-bis cod. pen.

    norma sostanziale che disciplina la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: era il reato principale contestato e il tema centrale della revisione (valutazione della condotta decettiva, dell'evento dannoso e dell'elemento soggettivo)

  • art. 479 cod. pen.

    richiamata tra le norme penali indicate nella motivazione delle censure (collegate ai falsi denunciati), nonché alla ricostruzione delle condotte contestate

  • art. 493 cod. pen.

    norma penale richiamata nell'elencazione dei reati di falsità dichiarati estinti per prescrizione nel grado di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione è necessario provare l'esistenza di "prove nuove" tali da determinare, con ragionevole sicurezza, che il compendio probatorio originario non può più sostenere la condanna; non basta la mera produzione di documenti: occorre che incidano concretamente sul giudizio.
  • Se il materiale prospettato come nuovo viene acquisito e sottoposto a perizia tecnica, la decisione negativa della Corte basata su risultati peritali motivati difficilmente è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua.
  • La produzione tardiva di documenti dopo il giudicato richiede particolare attenzione: la Corte valuta sia la novità che la rilevanza probatoria; inoltre la scelta di riti speciali (es. abbreviato) non elimina il requisito della necessità di preservare e, se possibile, introdurre elementi utili per future impugnazioni o revisioni.
  • In materie tecniche (contabilità, valutazioni tecniche) l'esito di consulenze e perizie ha peso decisivo; le difese devono predisporre perizie contraddittorie e puntuali per contrastare perizie d'ufficio o della parte avversa.
  • La decisione di rigettare la revisione comporta anche conseguenze processuali ed economiche (condanna alle spese), pertanto la valutazione preventiva della probabilità di successo su novità documentali e tecniche è cruciale.

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