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Provvedimento

Deliberazione n. 573 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 20 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione senza consenso di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook e Instagram. Le società sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Facebook e Instagram

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited ed è stato adottato nell’ambito della procedura prevista per prevenire la diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, in assenza del consenso della persona interessata.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La segnalazione riguardava il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito senza consenso.

L’art. 144-bis del Codice attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni provenienti da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere possibile la diffusione non consensuale di tale materiale. La disposizione prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

Provvedimento d’urgenza del 20 luglio 2026

Dopo avere verificato la riconducibilità della segnalazione alla fattispecie prevista dall’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 397 del 20 luglio 2026, secondo la procedura prevista dall’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, recante le procedure interne aventi rilevanza esterna.

Tale disposizione, introdotta dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Misure imposte a Facebook e Instagram

Il provvedimento d’urgenza ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash ai fini dell’azione di prevenzione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione a finalità esclusivamente probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

La nota del 20 luglio 2026 ha trasmesso la determinazione dirigenziale al gestore delle piattaforme.

Ratifica da parte del Garante

Dopo avere esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 23 luglio 2026, ha ratificato il provvedimento n. 397/2026 adottato d’urgenza dal dirigente il 20 luglio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né indica un procedimento sanzionatorio, ma conferma misure preventive e probatorie finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi utili, tutelando al contempo l’identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, fosse inviato, pubblicato o diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Intervento d’urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il provvedimento n. 397 del 20 luglio 2026, dopo avere verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.

Misure imposte alle piattaforme

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 23 luglio 2026 il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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