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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del “Provvedimento finale di diniego” prot. n. 0515750/2025 del 9 ottobre 2025, relativo alla domanda di sostegno ID 54256025021 di cui al PSR Campania 2014/2020 - Tipologia di Intervento 6.1.1 - Bando approvato con DRD n. 861 del 27 novembre 2024; - del decreto dirigenziale n. 18 del 26 settembre 2025, avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - misure non connesse alla superficie e-o animali misura 6 sottomisura 6.1 tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda - Approvazione della Graduatoria regionale definitiva”; - del verbale della Commissione, mai conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202507176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sostegno relativo a una domanda presentata nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 e graduatoria regionale definitiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento finale di diniego della domanda di sostegno ID 54256025021, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria regionale definitiva relativa alla misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020, il verbale della Commissione non conosciuto e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le specifiche contestazioni rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione degli atti impugnati. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 17 giugno 2026 per la trattazione del merito, rinviando ogni decisione sulle spese all’esito definitivo del giudizio. L’ordinanza non contiene una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi, sul fumus boni iuris o sulla legittimità degli atti contestati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, nel bilanciamento degli interessi, mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anziché attraverso la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla tempestiva trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare una ravvicinata udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
  • La decisione sulle spese può essere rinviata alla definizione del giudizio di merito quando il provvedimento cautelare si limita a fissare l’udienza per la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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