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Legge

L.R. Basilicata 37/2014

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPETTACOLO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 37/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata la programmazione, il sostegno e il monitoraggio delle attività di spettacolo, mediante un programma triennale attuato con avvisi annuali, un Osservatorio, un Albo regionale, un elenco di eccellenze artistiche e specifici fondi e convenzioni. Restano rilevanti soprattutto le regole organizzative e di finanziamento, mentre alcune scadenze iniziali sono ormai storiche.

Promozione e sviluppo dello spettacolo in Basilicata

Promozione e sviluppo dello spettacolo in Basilicata

La legge definisce il quadro regionale per la promozione, la programmazione e il sostegno delle attività di spettacolo nel territorio della Basilicata. Il provvedimento interviene su obiettivi, strumenti di programmazione, soggetti beneficiari, organismi consultivi e fondi dedicati.

Finalità generali e indirizzi di politica culturale

La Regione considera lo spettacolo uno strumento essenziale di espressione artistica, libertà creativa, crescita culturale, integrazione sociale, sviluppo economico e occupazione. L’azione regionale si orienta verso:

  • promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell’autonomia della programmazione;
  • collaborazione con Stato, enti locali, istituti pubblici e operatori privati;
  • programmazione integrata tra cultura e spettacolo;
  • partenariato pubblico-privato come modalità privilegiata per progetti territoriali e plurisettoriali;
  • attenzione alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità, alla formazione del pubblico e al riequilibrio dell’offerta, con particolare riguardo alle aree meno servite e svantaggiate.

Obiettivi strategici e strumenti di intervento

La Regione sostiene la qualità e la pluralità dell’offerta di spettacolo, anche internazionale e multidisciplinare, valorizza processi innovativi e competenze artistiche, favorisce l’interazione con filiere culturali, educative e turistiche e promuove il ricambio generazionale e l’innovazione nella comunicazione. Gli strumenti principali sono:

  • la programmazione triennale con relativa dotazione finanziaria annuale;
  • l’avviso pubblico annuale, con relativa dotazione finanziaria, come strumento attuativo;
  • l’Osservatorio regionale per lo spettacolo, quale supporto alla programmazione e al monitoraggio.

La legge prevede inoltre il sostegno a:

  • valorizzazione delle specificità del patrimonio culturale diffuso;
  • iniziative di produzione e diffusione dello spettacolo;
  • eccellenze artistiche regionali;
  • imprenditoria giovanile nel settore.

Ambito oggettivo degli interventi

Sono oggetto di promozione, valorizzazione e sostegno tutte le attività dello spettacolo nelle sue varie espressioni, prodotte da soggetti pubblici e privati.

Reti e residenze multidisciplinari

La Regione incentiva la costruzione di reti stabili tra soggetti pubblici e privati dello spettacolo e delle attività culturali, anche partecipando a reti nazionali e internazionali. Gli interventi in materia sono sostenuti nella programmazione regionale.

Le residenze multidisciplinari sono luoghi pubblici o privati idonei a ospitare attività integrate di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione e formazione. Devono realizzare progetti pluriennali distinti dall’attività ordinaria e orientati alla crescita sostenibile della comunità locale, prevedendo in particolare:

  • attività qualificata di ospitalità culturale coerente con gli obiettivi della residenza;
  • almeno una produzione inedita all’anno;
  • attenzione a innovazione, giovani talenti e formazione;
  • rapporti stabili con le istituzioni scolastiche del territorio;
  • attenzione al patrimonio culturale locale e all’integrazione culturale.

L’accesso ai fondi per le residenze avviene solo tramite partenariato tra soggetti iscritti nell’Albo regionale.

Funzioni della Regione

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, impulso promozionale e monitoraggio in materia di spettacolo. In particolare:

  • garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori che attuano gli indirizzi regionali;
  • individua obiettivi generali e settoriali, criteri di priorità e modalità di assegnazione dei contributi;
  • adotta il programma triennale e gli strumenti di verifica;
  • gestisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo;
  • definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale degli operatori culturali;
  • svolge monitoraggio, ricerca, analisi di settore e vigilanza sull’uso delle risorse tramite l’Osservatorio;
  • promuove progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
  • stabilisce criteri di valutazione dei progetti professionali coerenti con il sistema ministeriale di valutazione, con possibilità di riduzione degli indici percentuali adottati dal Ministero.

La Regione promuove inoltre collaborazione con Stato, altre regioni, enti e centri nazionali e internazionali, in particolare europei, e formazione specifica e permanente in accordo con accademie, scuole, conservatori e università.

Funzioni dei Comuni

I Comuni concorrono alla promozione e valorizzazione dello spettacolo con funzioni di gestione, diffusione e sostegno. Possono agire singolarmente, in forma associata o convenzionata, e in particolare:

  • promuovono attività di spettacolo e relativa formazione anche per finalità turistiche e di sviluppo locale;
  • partecipano alla costruzione e gestione di soggetti stabili;
  • contribuiscono alla distribuzione territoriale di teatro, musica, banda, danza e coralità;
  • curano la gestione e la conservazione dei luoghi di spettacolo di propria titolarità o affidati;
  • favoriscono reti e residenze multidisciplinari d’intesa con la Regione;
  • sostengono collaborazioni con scuole, università e associazioni culturali e sociali;
  • promuovono la diffusione dello spettacolo nelle scuole e nelle università.

Nel quadro della programmazione regionale, i Comuni sostengono le attività di spettacolo raccordandole con politiche culturali e sociali, erogano servizi tramite proprie strutture o strutture convenzionate, intervengono su sedi e attrezzature, promuovono la cultura musicale bandistica, corale e orchestrale e valorizzano tradizioni teatrali e musicali locali.

Programma regionale per lo spettacolo e avvisi annuali

Il Consiglio regionale approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta e previo parere della Commissione consiliare competente, in coerenza con la legge di stabilità e con la programmazione regionale di settore. Il programma ha durata triennale e definisce:

  • finalità generali e priorità di intervento;
  • modalità operative di interazione tra enti locali, operatori e soggetti dello spettacolo;
  • priorità per le attività rivolte alla scuola con finalità educative;
  • indicatori di efficienza ed efficacia;
  • modalità di monitoraggio dei contributi;
  • risorse finanziarie necessarie.

Il programma è attuato mediante avvisi pubblici annuali approvati dalla Giunta regionale. Gli avvisi indicano modalità e tempi di realizzazione, requisiti e criteri di ammissione al contributo, caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative ammissibili, privilegiando le iniziative che favoriscono l’utilizzo di personale artistico lucano, e ripartiscono le risorse del programma.

I contributi sono riconosciuti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai beneficiari, secondo criteri di valutazione coerenti con il sistema ministeriale richiamato. Può essere concesso un acconto fino al 50% del contributo assegnato; il saldo è erogato dopo rendicontazione delle spese effettive e verifica dei contratti collettivi nazionali del settore spettacolo.

Osservatorio regionale per lo spettacolo

È istituito, senza oneri per la finanza regionale, l’Osservatorio regionale per lo spettacolo, incardinato nell’ufficio competente. Ha funzione di supporto alla promozione e allo sviluppo dei processi culturali regionali e svolge anche un ruolo consultivo non vincolante.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti dei Comuni, della struttura regionale competente, dei settori dell’Albo regionale, dell’AGIS, dei Conservatori e dei lavoratori del settore. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica tre anni e presentano entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull’attività svolta.

L’Osservatorio:

  • si riunisce almeno tre volte l’anno;
  • esprime parere non vincolante sulle funzioni regionali di programmazione indicate dalla legge;
  • opera secondo modalità stabilite con regolamento del dirigente competente;
  • rende pubblica la propria attività tramite il sito istituzionale regionale;
  • prevede partecipazione gratuita con solo rimborso spese di viaggio.

Albo regionale degli operatori dello spettacolo

È istituito l’Albo regionale, presso la struttura regionale competente, articolato in due sezioni:

  • operatori dello spettacolo dal vivo riconosciuti dal Ministero;
  • operatori dello spettacolo dal vivo non riconosciuti.

L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi regionali, anche con fondi nazionali e comunitari. Possono iscriversi soggetti pubblici e privati che:

  • abbiano sede legale in Basilicata;
  • siano formalmente costituiti;
  • abbiano statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività previste dalla legge;
  • operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’Albo è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti dall’ufficio competente, sentito l’Osservatorio. Sono causa di esclusione il mancato rispetto del CCNL e delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elenco delle eccellenze artistiche regionali

È istituito l’elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”, cioè dei soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale. La Giunta regionale definisce i requisiti per il riconoscimento sulla base di tre elementi:

  • previsione statutaria o nell’atto costitutivo della produzione e promozione dello spettacolo;
  • sede in Basilicata;
  • attività documentata di elevato interesse culturale svolta negli ultimi tre anni, anche con valenza educativa.

Il possesso dei requisiti è verificato ogni due anni; la mancanza anche di uno solo comporta la cancellazione d’ufficio. La legge riconosce inoltre il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza come “Teatro Storico Lucano”.

Convenzioni e accordi

La Regione può stipulare convenzioni e accordi, anche pluriennali, con soggetti pubblici e privati, in cooperazione con partner pubblici e privati e per progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario. I soggetti devono essere inseriti nell’Albo regionale e disporre di adeguate risorse organizzative, produttive e finanziarie.

Le convenzioni devono indicare:

  • attività e progetti da realizzare;
  • oneri a carico dei firmatari;
  • durata e modalità di attuazione;
  • soggetti attuatori;
  • modalità di esecuzione, anche tramite conferenza di servizi.

Fondo di garanzia e Fondo unico regionale per lo spettacolo

Per agevolare l’accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti regionali di spettacolo, la Regione istituisce un Fondo di garanzia, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.

È inoltre istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo, finalizzato a sostenere e incrementare le attività dello spettacolo dal vivo, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero. Alla dotazione del fondo si provvede tramite apposito capitolo di bilancio pluriennale; vi confluiscono anche risorse nazionali, comunitarie, strutturali e contributi di altre istituzioni o soggetti pubblici e privati.

Istituzioni e organismi d’interesse regionale

La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni, senza fini di lucro, aventi finalità nei settori disciplinati dalla legge.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse stanziate dalla legge di stabilità.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogati il comma 6 dell’art. 4 e l’art. 21 della L.R. 1 giugno 1988, n. 22, oltre a tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina.

In fase transitoria:

  • il primo programma triennale era da approvare entro sei mesi dall’istituzione dell’Osservatorio, dell’Albo e dell’elenco delle eccellenze;
  • per il solo anno 2015 la pianificazione annuale era da approvare entro il 31 gennaio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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