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Ordinanza

Ordinanza n. 244/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Roma, di data e numero non noti, con cui è stata disposta l’assegnazione di un monte ore complessivo disponibile per N. 9 alunni dell’I.C. Calderini Tuccimei, da distribuire nelle 35 settimane dell’anno scolastico, pari a 828 ore, nonché di ogni altro atto presupposto e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assistiti per l’anno scolastico 2025/2026 da assistenti alla comunicazione ed autonomia (ASACOM) nella misura richiesta dal G.L.O. e per l’effetto per la condanna del Comune a erogare le ore di assistenza ASACOM richieste dalla Scuola, ovvero: rispettivamente, -OMISSIS- 12 ore settimanali, -OMISSIS- 30 ore settimanali, -OMISSIS- 20 ore settimanali, -OMISSIS- 26 ore settimanali, -OMISSIS- 14 ore settimanali, -OMISSIS- 12 ore settimanali, -OMISSIS- 12 ore settimanali, -OMISSIS- 14 ore settimanali e -OMISSIS- 4 ore settimanali e con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione di ogni provvedimento e/o determinazione idonea a garantire agli alunni le ore di assistenti alla comunicazione ed autonomia (ASACOM) nella misura richiesta dai G.L.O.

Giustizia amministrativa202515745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di assegnazione del monte ore complessivo di assistenza ASACOM per nove alunni, pari a 828 ore da distribuire nelle 35 settimane dell'anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha assegnato un monte ore complessivo di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM) destinato a nove alunni dell'Istituto Comprensivo Calderini Tuccimei. Hanno chiesto l'accertamento del diritto di ciascun alunno a ricevere l'assistenza nella misura indicata dai rispettivi Gruppi di lavoro operativo (G.L.O.) e la condanna dell'amministrazione all'erogazione delle ore richieste dalla scuola: rispettivamente 12, 30, 20, 26, 14, 12, 12, 14 e 4 ore settimanali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che Roma Capitale abbia apparentemente esercitato correttamente il potere di assegnazione del monte ore complessivo per l'anno scolastico 2025/2026. Ha inoltre affermato, in sede cautelare, che il diritto alle ore di assistenza ASACOM non è assoluto, ma è condizionato dalle esigenze organizzative, dai vincoli di bilancio e dalla programmazione finanziaria degli enti territoriali. Le ore assegnate sono state ritenute, rebus sic stantibus, congrue, anche perché l'assistenza ASACOM costituisce un ausilio ulteriore e complementare rispetto alla docenza di sostegno e alla docenza curricolare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore base normativa della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diritto all'assegnazione di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità può essere considerato non assoluto, in quanto la sua concreta misura dipende anche dalle esigenze organizzative, dai vincoli di bilancio e dalla programmazione finanziaria dell'ente territoriale competente.
  • L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione costituisce un ausilio ulteriore e complementare rispetto alla docenza di sostegno e alla docenza curricolare; la valutazione della congruità delle ore assegnate deve quindi tenere conto della funzione integrativa del servizio.
  • La domanda cautelare contro l'assegnazione delle ore ASACOM può essere respinta quando, allo stato degli atti, l'amministrazione appaia avere esercitato correttamente il potere di assegnazione e le ore attribuite risultino provvisoriamente congrue.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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