Provvedimenti n. 733 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento svolto da IPA s.r.l. mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale "Casana" di Padova, perché al momento dell’accertamento mancavano i cartelli informativi idonei richiesti dall’art. 13 GDPR. L’istruttoria è nata da una segnalazione della Polizia locale, che aveva rilevato 7 telecamere funzionanti sia interne sia esterne al locale. La società ha sostenuto di aver successivamente installato cartellonistica adeguata e ha richiamato un’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, ma il Garante ha comunque ritenuto integrata la violazione dei principi di trasparenza e informazione.
IPA s.r.l. – videosorveglianza nel negozio "Casana" a Padova senza idonea informativa
IPA s.r.l. – videosorveglianza senza informativa idonea nel negozio "Casana"
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da IPA s.r.l. tramite un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale "Casana" di Padova. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione della Polizia locale, che aveva accertato la presenza di telecamere funzionanti in assenza di idonei cartelli informativi.
Origine del procedimento e accertamenti
La vicenda prende avvio dalla nota del 1° febbraio 2024 con cui la Polizia locale del Comune di Padova trasmetteva gli atti di un controllo effettuato il 25 gennaio 2024 presso il locale sito in via Santi Fabiano e Sebastiano 13. Nell’accertamento venivano rilevate 7 telecamere funzionanti, collocate sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio, ma prive di adeguata informativa.
Contestazione e difese della società
Con nota del 24 maggio 2024 l’Ufficio ha notificato a IPA s.r.l. l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. La società, nelle osservazioni del 28 maggio 2024, ha dichiarato di aver successivamente installato cartellonistica informativa gialla in posizioni chiaramente visibili, producendo documentazione fotografica. Ha inoltre richiamato un’autorizzazione rilasciata nel 2021 dall’Ispettorato del lavoro di Padova per l’installazione delle telecamere.
Principi e norme richiamati dal Garante
L’Autorità ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell’art. 5 GDPR, in particolare del principio di trasparenza. In tale prospettiva, il titolare è tenuto a fornire agli interessati un’informativa idonea, in modo che essi siano consapevoli della presenza del sistema prima di entrare nell’area videosorvegliata.
Sono stati richiamati:
- l’art. 13 GDPR, in tema di informativa;
- il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
- le FAQ dell’Autorità in materia di videosorveglianza;
- le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui le informazioni principali devono essere rese già sul segnale di avvertimento, con ulteriori dettagli eventualmente forniti con altri mezzi.
Valutazione della violazione
Dalla documentazione acquisita e dal verbale della Polizia locale è risultato che l’impianto era attivo e funzionante, ma al momento dell’accertamento non era corredato dalle informative richieste dall’art. 13 GDPR. Il Garante ha quindi ritenuto che il trattamento fosse in contrasto con:
- l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per violazione del principio di trasparenza;
- l’art. 13 GDPR, per omessa o insufficiente informativa agli interessati.
Esito e dispositivo
Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da IPA s.r.l. attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso il negozio "Casana".
Nel dispositivo è inoltre disposto che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, siano annotate nel registro interno dell’Autorità le violazioni e le misure adottate, in conformità all’art. 58, par. 2, GDPR.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine dalla nota della Polizia locale del Comune di Padova del 1° febbraio 2024, trasmessa all’Autorità a seguito di un controllo del 25 gennaio 2024 presso l’esercizio commerciale "Casana" in via Santi Fabiano e Sebastiano 13. Nel corso dell’accertamento erano state rilevate 7 telecamere funzionanti, collocate all’interno e all’esterno del locale, in assenza di idonei cartelli informativi.
Difese della società
Con l’atto di avvio del procedimento notificato il 24 maggio 2024, l’Ufficio ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Nelle osservazioni del 28 maggio 2024, IPA s.r.l. ha dichiarato di aver installato cartellonistica informativa gialla in posizioni visibili e ha prodotto documentazione fotografica. Ha inoltre rappresentato che le telecamere erano state autorizzate nel 2021 dall’Ispettorato del lavoro di Padova.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ribadito che i sistemi di videosorveglianza comportano un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e devono rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza. Sono stati richiamati l’art. 13 GDPR, il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
Valutazione del Garante
Dalla documentazione e dal verbale della Polizia locale è emerso che, al momento dell’accertamento, l’impianto era attivo e funzionante ma privo delle informative previste dall’art. 13 GDPR. Il Garante ha quindi ritenuto che il trattamento fosse illecito per violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo di informativa preventiva agli interessati.
Esito del provvedimento
L’Autorità ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato da IPA s.r.l. mediante il sistema di videosorveglianza installato presso il negozio "Casana". Nel dispositivo è inoltre disposta l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
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