Circolare Inail n. 12 del 23 maggio 2024
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare Inail determina i limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere come imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per il 2024, in applicazione della normativa vigente e previa intesa con il Ministero del lavoro. Per l’anno 2024 la variazione Istat è +5,4% e il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori è fissato in euro 56,87 (mensile x26 = euro 1.478,62). Vengono precisati criteri di confronto tra minimale contrattuale e minimale legale, eccezioni (es. operai agricoli), retribuzioni convenzionali, e aggiornati i premi speciali unitari per categorie quali artigiani, pescatori, studenti non statali, medici esposti, volontari, allievi IeFP e partecipanti ai PUC.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024.
Punti principali
Quadro normativo
Indicazione delle principali fonti di riferimento (D.P.R. 30/6/1965 n.1124, D.Lgs. 23/2/2000 n.38, decreti ministeriali recenti tra cui il D.M. 27/2/2019 e il decreto interministeriale 6/3/2024, nonché circolari Inail precedenti).
Minimale giornaliero generale 2024
Per il 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è euro 56,87 (adeguamento Istat +5,4%); importo mensile di riferimento, con ipotesi 26 gg/mese, euro 1.478,62.
Criterio di determinazione della base imponibile effettiva
Si confrontano la retribuzione contrattuale media giornaliera e il limite minimo legale: va adottato il valore più elevato. Se il limite legale è superiore, la retribuzione del mese va adeguata proporzionalmente ai giorni lavorativi.
Minimale contrattuale e adeguamenti
La retribuzione non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti e CCNL; il minimale contrattuale va altresì adeguato, se inferiore, al minimale giornaliero legale.
Eccezioni e retribuzioni escluse dall'adeguamento
Alcune categorie sono escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero: operai agricoli (limite 2024 = euro 50,59), trattamenti integrativi mutualistici/previdenziali, assegni/indennità per cantieri scuola e lavoro regionali, indennità di disponibilità per lavoro intermittente (versati sul valore effettivo).
Retribuzioni convenzionali e limiti 2024
Le retribuzioni convenzionali (stabilite per legge o decreto) sono adeguate Istat; per il 2024: convenzionali senza specifico limite giornaliero adeguate al minimale generale (56,87), convenzionali con specifico limite minimo giornaliero hanno come limite euro 31,60.
Minimale di rendita e retribuzione di ragguaglio
Il minimale di rendita giornaliero (in vigore dal 1° luglio 2023) è pari a euro 64,07 (retribuzione di ragguaglio = minimale di rendita). Il minimale contributivo è distinto e non va automaticamente adeguato al minimale di rendita.
Part-time e calcolo della retribuzione oraria
Per i part‑time la base convenzionale oraria si ottiene rapportando il minimale giornaliero (56,87 x 6 giornate settimanali) alle ore ordinarie settimanali del pieno. Esempio 2024 con 40 ore: retribuzione oraria minima = euro 8,53.
Lavoratori particolari: dirigenziali, parasubordinati, sportivi, spettacolo
Dirigenziali: imponibile pari al massimale di rendita (es. imponibile giornaliero indicato euro 118,99); Parasubordinati: imponibile calcolato su compensi effettivi nei limiti minimo/massimo mensili (1.601,78 - 2.974,73 euro dal 1/7/2023); Lavoratori sportivi: applicazione del criterio effettivo con confronto minimale/massimale; Lavoratori dello spettacolo autonomi: limite giornaliero 56,87 euro.
Riders (lavoratori autonomi per consegne)
Dal 1° febbraio 2020 i riders autonomi sono assicurati; per il 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera assunta è euro 56,87 rapportata ai giorni di effettiva attività (giorno considerato quello con almeno una consegna).
Retribuzioni convenzionali ministeriali e per lavoratori all'estero
Rilevanti decreti ministeriali: decreto interministeriale 6/3/2024 per retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari; altre convenzioni nazionali/provinciali restano in vigore con adeguamento Istat.
Premi speciali unitari – quadro generale
I premi speciali unitari sostituiscono il premio ordinario per attività dove è difficile quantificare retribuzioni (calcolati su base per persona, apparecchio, quantità sostanza, o giorni/mese). Sono aggiornati/rideterminati anche dal decreto interministeriale 6/9/2022.
Premi speciali: titolari di imprese artigiane, soci artigiani, familiari coadiuvanti
Tariffa Nuova (D.M. 27/2/2019). Per il 2024 la retribuzione minima giornaliera presa a riferimento è 56,87 euro (annuale minima 17.061,00). Premi minimi annuali per classi rischio: classe 1 = 95,60; 2 = 155,20; 3 = 220,80; 4 = 323,10; 5 = 475,40; 6 = 590,20; 7 = 784,00; 8 = 908,50; 9 = 1.692,00 euro.
Premi speciali: pescatori autonomi piccola pesca (legge 250/1958)
Dal 1°/1/2023 regime in premio speciale unitario. Per il 2024 retribuzione convenzionale giornaliera 31,60 euro; premio mensile a persona 44,26 euro (adeguamento Istat). I familiari coadiuvanti seguono invece il premio ordinario/convenzionale.
Premi speciali: alunni e studenti non statali (anno scolastico 2023/24)
Per l'anno scolastico/accademico 2023-2024 il premio speciale unitario annuale per alunno/studente non statale è stato fissato in euro 9,87 a persona, più addizionale ANMIL 1%; periodi di copertura 1/11 - 31/10.
Premi speciali: medici esposti a raggi X e sostanze radioattive
Premi annuali stabiliti per apparecchio e per quantità di sostanza radioattiva (tabelle in allegato 8). Premi divisibili mensilmente per gli apparecchi; per le quantità vanno calcolati sull'attività complessiva in becquerel.
Premi speciali: soggetti coinvolti in volontariato
Premio speciale unitario a carico di un Fondo ministeriale; per il 2024 retribuzione minima giornaliera 56,87 euro, premio annuale 307,10 euro (giornaliero frazionabile 1,02 euro).
Premi speciali: allievi IeFP e onere a carico dello Stato
Per l'anno formativo 2023/2024 l'Allievo IeFP: retribuzione minima giornaliera (minimale di rendita) euro 64,07; premio speciale unitario annuale a carico delle istituzioni formative euro 66,60. Onere aggiuntivo a carico dello Stato rideterminato in euro 35,49 dal 1/9/2023.
Premi speciali: PUC (Assegno di inclusione / Supporto alla formazione e al lavoro)
Per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) il premio speciale unitario giornaliero per il 2024 è euro 1,04 a giornata (più addizionale ANMIL 1%); l'onere è aggiornato in relazione alla retribuzione minima giornaliera.
Istruzioni operative e tempistica
Nuovi valori applicabili immediatamente per nuove posizioni; per posizioni in essere (es. artigiani) alcuni aggiornamenti saranno recepiti in sede di autoliquidazione 2024/2025. Le Direzioni regionali devono predisporre elenchi provinciali delle convenzionali e comunicare importi specifici (es. cantieri regionali, retribuzioni per operai agricoli ecc.).
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