Circolare Inail n. 13 dell'11 giugno 2024
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento dei tassi a seguito della decisione BCE del 6 giugno 2024 (ORP = 4,25%). A decorrere dal 12 giugno 2024 il tasso da applicare alle rateazioni dei premi è del 10,25% e la misura delle sanzioni civili è del 9,75%. Vengono chiariti ambito di applicazione, casi specifici (mancato/ritardato pagamento, evasione, incertezza giuridica) e le regole per la riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali; i piani di ammortamento già in corso restano invariati.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) al 4,25% con decisione del 6 giugno 2024; le variazioni operative decorrono dal 12 giugno 2024.
Tasso per le rateazioni
Per le rateazioni ex art.2, comma 11 del d.l. 9/10/1989 n.338 il tasso applicabile è l'ORP maggiorato di 6 punti: pertanto 10,25% per le istanze presentate dal 12/6/2024. Le rateazioni già in corso mantengono il piano di ammortamento determinato alla data di presentazione dell'istanza.
Misura delle sanzioni civili
Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento sono pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti: 9,75% dal 12/6/2024, con il limite massimo del 40% dell'importo dei premi non corrisposti. La misura si applica nei casi previsti dall'art.116, commi 8 e 10 (a) omissioni rilevabili da denunce/registrazioni, b) evasioni con ravvedimento spontaneo entro 12 mesi e versamento entro 30 giorni, c) mancati pagamenti dovuti a incertezze giuridiche riconosciute successivamente).
Sanzioni civili ridotte in procedure concorsuali
In procedure concorsuali, a condizione di pagamento integrale di contributi e spese, la sanzione può essere ridotta secondo la delibera CdA 17/01/2002: per omissione al tasso ORP (4,25%) e per evasione all'ORP maggiorato di 2 punti (6,25%). Ciò si applica dato che l'ORP è superiore al tasso legale vigente (2,50%).
Riferimenti normativi e note operative
Si richiamano i provvedimenti normativi di riferimento (decreti-legge, leggi, determinazioni ministeriali e del Presidente INAIL) e il provvedimento BCE; sono allegati 2 documenti esplicativi. Le nuove misure si applicano alle istanze presentate dal 12/6/2024 senza alterare i piani già determinati.
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