Cassazione Civile, Ordinanza n. 15951/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un atto di donazione con cui un soggetto aveva trasferito a un nipote un appartamento e, secondo gli attori, anche la piena proprietà di una corte di pertinenza di circa 75 mq che, però, non era di proprietà esclusiva del donante ma risultava in comunione con altro proprietario. In primo grado era stata accertata la comunione indivisa della corte tra due soggetti e dichiarata la nullità dell’atto di donazione nella parte in cui trasferiva la proprietà dell’intera corte, con rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. La corte d’appello aveva confermato. In cassazione il donatario ha dedotto: 1) violazione di norme sulla donazione, sulla nullità e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la decisione avrebbe dovuto qualificare il vizio come nullità parziale e non come nullità dell’intero atto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiedendo che la Cassazione riesaminasse direttamente gli atti e gli esiti istruttori; 3) violazione delle norme su prova e usucapione, lamentando che non fosse stata considerata la prova testimoniale non ammessa e che ciò avrebbe potuto condurre al riconoscimento dell’usucapione acquisitiva della corte, anche in considerazione della costruzione di un muro di confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale non aveva dichiarato la nullità dell’intero atto di donazione, ma solo la nullità della parte avente a oggetto la cosa altrui, cioè la porzione di corte in comunione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della mancata ammissione della prova testimoniale, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti rigorosi degli artt. 115 e 116 c.p.c., qui non ricorrenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
richiamato come vizio dedotto per censurare la qualificazione giuridica della nullità dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamato per censurare la gestione della prova e l'asserito errore processuale, ma ritenuto inidoneo a fondare una revisione del merito.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 è configurabile solo in casi rigorosi e non per chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
artt. 769, 771, 1418, 1419, 1420, 1424 e 1368 c.c.
invocati dal ricorrente per sostenere che il vizio dell'atto dovesse essere qualificato come nullità parziale anziché totale.
artt. 1158, 2697 e 2907 c.c.
invocati in relazione alla domanda di usucapione e alla ripartizione dell'onere probatorio.
art. 1158 c.c.
richiamato come norma sulla fattispecie acquisitiva per usucapione, la cui ricorrenza è stata esclusa nei gradi di merito.
art. 96, 3° co., c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in sostanza, a confutare una decisione che non è stata effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La nullità di un atto di trasferimento che abbia ad oggetto anche un bene altrui non comporta necessariamente la nullità dell'intero atto, potendo il vizio riguardare solo la parte dell'atto riferita al bene non trasferibile dal disponente.
- La valutazione delle prove, la selezione delle risultanze istruttorie attendibili e la decisione sulla loro concludenza sono riservate al giudice di merito e non possono essere trasformate in un nuovo giudizio di fatto sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- La mancata ammissione della prova testimoniale non è di per sé censurabile in cassazione, salvo che sia dimostrata una concreta violazione delle regole legali sulla prova o un uso delle prove fuori dai poteri del giudice.
- La doglianza relativa all'usucapione richiede una specifica critica della motivazione e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; non è ammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
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