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Messaggio

Messaggio numero 7145 del 25-11-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quando si applica il cumulo dei periodi assicurativi tra gestione autonoma e altre gestioni previdenziali, distinguendo pensione di vecchiaia e pensione di inabilità. Precisa che, in presenza di contribuzione autonoma e dipendente, resta prioritario verificare il diritto alla pensione secondo la legge n. 613 del 1966, e disciplina casi di riliquidazione, passaggio da assegno di invalidità e contestuale diritto a pensione in più gestioni.

Chiarimenti su cumulo dei periodi assicurativi per pensione di vecchiaia e inabilità nelle gestioni autonome e AGO

Chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi nelle gestioni autonome e nell’AGO

Il documento fornisce precisazioni operative sull’applicazione dell’istituto del cumulo dei periodi assicurativi, con riferimento sia alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sia alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. L’obiettivo è chiarire quale disciplina debba essere applicata nei casi di pensione di vecchiaia, pensione di inabilità, riliquidazioni e contestuale diritto a prestazioni in più gestioni.

Pensione di vecchiaia

La legge n. 228 del 2012, all’articolo 1, comma 239, ha introdotto dal 1° gennaio 2013 il cumulo dei periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, inclusi lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e forme sostitutive ed esclusive.

Il documento richiama la circolare n. 120 del 2013 e precisa che tale istituto opera solo quando gli interessati non abbiano già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Per i soggetti con contribuzione sia autonoma sia dipendente, occorre verificare innanzitutto il diritto al trattamento pensionistico secondo i criteri della legge n. 613 del 1966, in quanto tale diritto esclude la facoltà di cumulo, anche se vi sia ulteriore contribuzione in forme sostitutive o esclusive.

In particolare, l’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966 stabilisce che i periodi di contribuzione nella gestione istituita da tale legge si cumulano con:

  • i periodi coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i periodi relativi ad altra attività autonoma soggetta ad obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Pensione di inabilità

Per la pensione di inabilità, la legge n. 228 del 2012, all’articolo 1, comma 240, prevede il cumulo della contribuzione per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione separata e le forme sostitutive ed esclusive. Le istruzioni applicative sono state fornite con la circolare n. 140 del 2013.

Tuttavia, quando la contribuzione sia esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. In tale ipotesi, la liquidazione con cumulo avviene nella gestione autonoma, poiché il cumulo è previsto in tale gestione e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

L’articolo 20, comma 1, e l’articolo 21 della legge n. 613 del 1966 confermano che i periodi di contribuzione nella gestione autonoma si cumulano con:

  • i periodi coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i periodi relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Se il richiedente possiede anche contribuzione presso altre gestioni richiamate dalla legge n. 228 del 2012, si applica invece il cumulo previsto da tale legge.

Il documento precisa inoltre che resta ferma, in alternativa, la possibilità di chiedere, se ne ricorrono le condizioni:

  • la pensione di inabilità in totalizzazione;
  • il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata;
  • il cumulo di cui al D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

In questi casi si applica la relativa disciplina di riferimento.

Riliquidazioni

Le pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti con contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, se liquidate applicando la legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, con applicazione della legge n. 613 del 1966.

Lo stesso criterio vale per le pensioni ai superstiti derivanti da pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da tali soggetti, anch’esse da eliminare e riliquidare d’ufficio nella categoria corretta secondo la legge n. 613 del 1966.

Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità

Viene richiamato il principio già espresso dalla circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984, nota 7: nel passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo si considera automaticamente perfezionato, poiché si tratta di sostituire senza soluzione di continuità una prestazione con un’altra nell’ambito della tutela previdenziale dell’invalidità.

Il documento afferma che tale criterio si applica anche alla pensione di inabilità in cumulo.

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità

L’articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222 riconosce utili, ai fini del requisito amministrativo per la pensione indiretta, i periodi di godimento dell’assegno di invalidità durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Il medesimo criterio si applica anche a chi accede alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.

Contestuale diritto a pensione nell’AGO e in una gestione autonoma

Per gli assicurati con contribuzione versata in più gestioni, l’articolo 20, secondo comma, della legge n. 613 del 1966 prevede che la pensione sia liquidata secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati in tale assicurazione, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Il documento richiama poi le istruzioni già fornite nei casi in cui, alla data della domanda, i requisiti risultino perfezionati sia:

  • nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione in tale gestione;
  • sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni.

In tali casi è riconosciuta la facoltà dell’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa, ma solo su espressa richiesta, secondo quanto indicato nelle circolari n. 36 del 1990, n. 54 del 1991 e nel supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II.

Analogo principio è richiamato per la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, che opera d’ufficio al compimento dell’età e in presenza dei requisiti di legge ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984. Il messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha precisato che il principio vale anche quando i requisiti per la pensione di vecchiaia risultino perfezionati in una gestione diversa da quella in cui è stato liquidato l’assegno di invalidità.

Il documento conclude che tale richiesta è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.

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