Ordinanza n. 64/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare del Decreto del Prefetto di Campobasso del -OMISSIS- - Prot. n. -OMISSIS-, notificato dalla Stazione Carabinieri di Cercemaggiore il 19 febbraio 2024, con il quale si dispone il divieto al sig. -OMISSIS- di detenere le armi ai sensi degli artt. 38 e 30 del R.D. n. 773/1931, nonché munizioni e materie esplodente, nonché si fa obbligo allo stesso -OMISSIS- di provvedere “entro il termine di centocinquanta dalla notifica del presente provvedimento di cedere tutte le armi, le munizioni e le sostanze esplodenti eventualmente ancora detenute, oltre alle armi e munizioni, allo stato, già in regime di custodia cautelare presso il Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, a persone, non conviventi, aventi titolo per l’acquisto e di comunicare a questa Prefettura l’avvenuta cessione”, oltre che “all’atto della notificazione del presente provvedimento di consegnare tutte le armi, le munizioni e le materie esplodenti eventualmente ancora detenute, in aggiunta alle armi e munizioni già in regime di custodia cautelare presso il Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, al Comando Stazione medesimo”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui il Decreto del Questore di Campobasso del -OMISSIS-, notificato dalla Stazione Carabinieri di Cercemaggiore il 5 marzo 2024, con cui si dispone la revoca del porto di fucile per uso caccia n.-OMISSIS- rilasciato dalla Questura il -OMISSIS-; e, infine, per l''accertamento del diritto dell''odierno ricorrente di essere titolare della licenza e del predetto libretto di porto di fucile per uso di caccia, nonché di detenere armi e munizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al decreto questorile di revoca del porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Campobasso con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ed è stata disposta la cessione delle armi eventualmente ancora detenute, nonché la consegna di quelle già sottoposte a custodia cautelare. Ha inoltre impugnato il decreto del Questore di Campobasso di revoca della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia, chiedendo anche l'accertamento del diritto a essere titolare della licenza e a detenere armi e munizioni. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il Presidente ha disposto incombenti preliminari diretti a verificare l'attuale interesse alla definizione del giudizio e le eventuali connessioni con altri processi.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle impugnazioni. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di persistente interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è stato disposto per razionalizzare i ruoli di udienza, individuare i giudizi che richiedono effettiva trattazione e contribuire alla ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 38 R.D. n. 773/1931
Indicato nel provvedimento prefettizio quale base normativa del divieto di detenzione delle armi.
art. 30 R.D. n. 773/1931
Indicato nel provvedimento prefettizio quale base normativa del divieto riguardante armi, munizioni e materie esplodenti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'attività istruttoria disposta.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità del Tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Individua il principio di cooperazione tra giudice e parti quale fondamento dell'acquisizione delle dichiarazioni sull'attuale interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni processuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può disporre interlocutoriamente che le parti dichiarino se permanga l'interesse alla decisione di merito, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e assicurare una gestione funzionale dei ruoli di udienza.
- Il principio secondo cui giudice amministrativo e parti cooperano per la ragionevole durata del processo legittima l'acquisizione preventiva di dichiarazioni utili a individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 367/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 368/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 369/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 370/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 371/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 ago 2026Ordinanza n. 372/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →