Ordinanza n. 1971/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 6155 del 19/05/2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano disponeva l'annullamento d'ufficio della SCIA prot. n. 561 del 16/01/2014 (relativa alla realizzazione di un muro di cinta sugli immobili siti alla Via Nazionale delle Puglie, identificati al N.C.T. al foglio n. 5, p.lle nn. 502, 622 e 623 del Comune di San Vitaliano), ai sensi dell'art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della L. 241/1990, notificato a mezzo pec in data 19.05.2026; - dell'Ordinanza Settoriale n. 14 del 20/05/2026, prot. n. 6220/2026, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano ingiungeva alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, notificata a mezzo pec in data 20.05.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se lesivo per gli interessi della ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5120 del 24/04/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio di una SCIA relativa alla realizzazione di un muro di cinta e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone preliminarmente la sospensione, il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della SCIA presentata nel 2014 per la realizzazione di opere sugli immobili siti nel territorio comunale, l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, tra l’altro, la tardività dell’intervento comunale in autotutela. Le opere consistevano nella demolizione di una parte del muro di cinta esistente, nella costruzione di muri in cemento armato sormontati da ringhiera, di altezza compresa tra 2,50 e 3,00 metri, nella pavimentazione dell’area con asfalto e nella realizzazione di una rete fognaria e di un impianto di illuminazione. L’area, secondo la disciplina urbanistica comunale vigente, non era suscettibile di intervento diretto, potendo essere trasformata soltanto sulla base di un P.U.A.; la trasformazione era stata invece realizzata mediante SCIA.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un’apprezzabile possibilità di accoglimento del ricorso e ha respinto la domanda di sospensione. Ha valorizzato, anzitutto, la natura significativa e trasformativa delle opere eseguite. Ha inoltre rilevato che l’intervento non era direttamente assentibile, poiché l’area richiedeva previamente un P.U.A. Quanto alla dedotta tardività dell’autotutela, il TAR ha ritenuto condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui la rimozione della SCIA non era necessaria: essendo stata utilizzata in violazione della disciplina urbanistica e del PUC, la SCIA doveva considerarsi tamquam non esset e priva di effetti. L’ordinanza di demolizione non è stata sospesa. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
Il TAR ha esaminato la questione della tempestività dell’intervento comunale di autotutela, ritenendo, in sede cautelare, che la rimozione della SCIA non fosse necessaria perché il titolo era stato utilizzato in violazione della disciplina urbanistica e doveva considerarsi privo di effetti.
Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, la cui efficacia non è stata sospesa.
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La realizzazione di opere edilizie caratterizzate da rilevanti trasformazioni fisiche del suolo e dei manufatti esistenti, quali muri di notevole altezza, pavimentazioni e nuovi impianti, non può essere valutata come intervento meramente conservativo quando la disciplina urbanistica subordina la trasformazione dell’area alla previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
- La SCIA utilizzata per realizzare un intervento non direttamente assentibile secondo la disciplina urbanistica vigente non è idonea a produrre effetti legittimanti; in tale situazione, il titolo può essere considerato tamquam non esset, con conseguente irrilevanza della questione relativa alla tardività dell’annullamento d’ufficio della SCIA.
- Nella fase cautelare, la sospensione degli atti edilizi impugnati richiede almeno apprezzabili possibilità di accoglimento del ricorso; tale requisito può essere escluso quando risulti, anche sulla base degli elementi non contestati, che l’intervento è stato eseguito in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile.
- L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 non deve essere sospesa quando le opere risultino realizzate sulla base di una SCIA priva di effetti perché incompatibile con la disciplina urbanistica che imponeva la previa pianificazione attuativa.
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