Ordinanza n. 16544/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 19 novembre 2025 n. 0080825 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “. 2. Non risulta presente, fra i documenti allegati all’istanza, l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno) e recante il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania c.d. Nivel I e Nivel II, l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto. La classe di concorso da lei richiesta è stata oggetto di accorpamento a seguito dell’entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2023, n. 255; è dunque necessario che l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania riporti l’abilitazione all’insegnamento non soltanto nelle scuole secondarie di I grado, ma anche in quelle di II grado. Tra i documenti allegati, non risulta documentato il certificato di riconoscimento, in Romania, della laurea conseguita in Italia (c.d. CNRED), presupposto giuridico per l’iscrizione al Pagina 1 di 2 3. percorso formativo c.d. Nivel II. Tra la documentazione prodotta all’Amministrazione non sono stati rinvenuti i certificati relativi al c.d. Nivel II dai quali, inoltre, emerga riferimento specifico e puntuale alle discipline di insegnamento che sono oggetto della richiesta di riconoscimento. 4. Risulta mancante la documentazione idonea ad attestare la durata legale del percorso formativo, c.d. Nivel II. La soprammenzionata documentazione risulta imprescindibile, o comunque di fondamentale importanza per l’Amministrazione al fine di poter svolgere una valutazione, anche in concreto, volta al riconoscimento dei Titoli esteri da Lei presentati per finalità professionali, come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (CdS, Ad. Plen. 18,19,20,12,22 del 2022). Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espresso del procedimento amministrativo in oggetto, si fa presente che, permanendo le motivazioni ostative sopra indicate, la scrivente Amministrazione non ha potuto dare seguito al regolare iter procedurale e, pertanto, la Sua istanza domanda n. 37981, prot. n. 21653 del 27/05/2024 è rigettata”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento professionale di titoli formativi romeni per l'insegnamento, motivato dalla mancanza di certificazioni relative ai livelli Nivel I e Nivel II, al riconoscimento in Romania della laurea conseguita in Italia e alla durata del percorso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso del 19 novembre 2025, relativo all'istanza presentata il 27 maggio 2024 per il riconoscimento di titoli romeni di abilitazione all'insegnamento. L'Amministrazione aveva rilevato la mancanza dell'attestazione ministeriale romena (Adeverinta), con indicazione dell'abilitazione, delle discipline e delle fasce d'età degli alunni, nonché del certificato CNRED di riconoscimento in Romania della laurea italiana, dei certificati del percorso Nivel II con specifico riferimento alle discipline richieste e della documentazione sulla durata legale del percorso. Il ricorso mira all'annullamento del diniego e degli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo non espone ulteriori motivi di censura.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, rilevando che la documentazione formativa depositata in giudizio consisteva in un unico file di notevoli dimensioni e non consentiva di verificare chiaramente la presenza delle certificazioni richieste. Ha ordinato il deposito separato dell'Adeverinta con i dati sull'abilitazione, le discipline e le fasce d'età; del certificato CNRED; dei certificati Nivel II con l'indicazione puntuale delle discipline; e della prova della durata legale del percorso Nivel II. Il termine assegnato è di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 19 maggio 2027.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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