Cassazione Penale, Sentenza n. 24224/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La sentenza riguarda un procedimento per un articolato contesto di gestione illecita di rifiuti e di indebita gestione di una società sottoposta a misure di prevenzione/confisca. In appello la Corte di Reggio Calabria aveva, in sintesi, confermato per un primo imputato la responsabilità per associazione per delinquere finalizzata a delitti contro l'ambiente aggravata ex art. 452-octies c.p. e per traffico illecito di rifiuti; per un secondo imputato aveva confermato la responsabilità per concorso esterno nell'associazione, peculato e falso in atto pubblico; per un terzo imputato aveva confermato la responsabilità per traffico illecito di rifiuti; per un quarto aveva assolto da traffico illecito di rifiuti ma confermato concorso esterno nell'associazione, peculato e falso in atto pubblico. I ricorsi lamentavano, con argomenti diversi, vizi di violazione di legge e motivazione: insussistenza del contributo associativo e del dolo, travisamento delle prove intercettative e documentali, errata qualificazione del concorso tra associazione e traffico di rifiuti, erronea applicazione del principio di prova oltre il ragionevole dubbio, illegittimità della pena e delle attenuanti generiche, errore sulla confisca e sulle statuizioni civili. In particolare, per uno degli imputati si contestava la partecipazione all'associazione e al traffico di rifiuti; per un altro si censurava la prova della consapevolezza del codice CER e del concorso nel traffico di rifiuti; per gli altri due si contestava la configurabilità del concorso esterno nell'associazione, del peculato relativo a prelievi di somme dalla società confiscata e della falsità degli atti predisposti per la relazione all'Agenzia dei beni confiscati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'imputato condannato in appello per associazione per delinquere ambientale e traffico illecito di rifiuti, confermando la responsabilità e la pena, nonché la condanna alle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili. Ha invece accolto in parte i ricorsi degli altri imputati: ha ritenuto infondati i motivi sul concorso esterno nell'associazione, confermando la responsabilità per tale titolo; ha annullato senza rinvio i capi relativi al peculato per la parte eccedente euro 110.000 perché il fatto non sussiste; ha annullato senza rinvio il capo relativo al peculato sul rimorchio perché il fatto non sussiste; ha annullato senza rinvio il capo di falso in atto pubblico perché il fatto non sussiste; e ha annullato con rinvio la statuizione sulla confisca, limitatamente alla necessità di verificare la quota di profitto riferibile a ciascun concorrente e, in difetto, di procedere alla ripartizione della somma di euro 110.000 tra i due imputati.
Norme richiamate
art. 452-octies c.p.
aggravante applicabile all'associazione finalizzata ai delitti contro l'ambiente; la Corte ne afferma la compatibilità con il concorso esterno solo se il concorrente conosce lo scopo ambientale del sodalizio.
art. 452-quaterdecies c.p.
fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, configurabile come delitto di durata che richiede pluralità di operazioni, organizzazione e finalità di profitto; concorre con l'art. 416 c.p. se ricorrono i requisiti di entrambe le fattispecie.
art. 416 c.p.
associazione per delinquere come struttura stabile, con vincolo associativo, organizzazione e programma criminoso indeterminato; il dolo del partecipe richiede consapevolezza della dimensione associativa e volontà di inserirsi organicamente nel gruppo.
art. 110 c.p.
la disciplina generale del concorso di persone è applicabile anche a condotte atipiche, purché sia provato un contributo consapevole e causale al reato.
art. 476 c.p.
il falso in atto pubblico non è configurabile quando la falsificazione riguarda documenti che non hanno natura di atto pubblico, né autonoma efficacia certificativa o giuridica.
art. 314 c.p.
il peculato richiede appropriazione o distrazione di denaro o altra cosa mobile di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato abbia il possesso per ragione del proprio ufficio; nel caso concreto la Corte limita l'appropriazione alla sola somma priva di giustificazione contabile.
art. 648 c.p.
non citato come norma applicata, ma richiamato solo nella classificazione non pertinente; nessuna interpretazione utile nel testo.
art. 192 c.p.p.
non è citato espressamente, ma la Corte ribadisce la necessità di una valutazione complessiva della prova e non atomistica dei singoli indizi.
art. 533 c.p.p.
richiamato in via sostanziale attraverso il riferimento alla prova oltre ogni ragionevole dubbio: non può fondarsi la responsabilità su meri sospetti o su un'inversione dell'onere probatorio.
art. 546 c.p.p.
non citato espressamente; rilevano i doveri di motivazione della sentenza di merito, che devono confrontarsi con le specifiche censure di appello.
art. 649 c.p.p.
il motivo sul bis in idem è respinto: traffico di rifiuti e associazione per delinquere hanno strutture e offese diverse e possono concorrere.
Massime di principio
- Per integrare l'associazione per delinquere non basta la mera occasionalità di singoli episodi illeciti: occorre un vincolo stabile, un'organizzazione, un programma criminoso comune e la consapevole adesione del soggetto alla dimensione collettiva del sodalizio.
- Il concorso esterno in associazione è configurabile anche rispetto all'associazione semplice, purché il contributo del soggetto esterno sia concreto, specifico, consapevole, volontario e causalmente apprezzabile ai fini del rafforzamento o della conservazione dell'associazione.
- Il dolo del concorrente esterno non può essere sostituito da formule elusive o da mere presunzioni di "non poteva non sapere": è necessaria la prova della consapevolezza dei metodi e dei fini dell'associazione e dell'efficacia causale del proprio apporto.
- Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è fattispecie autonoma e di durata, che richiede pluralità di operazioni, organizzazione anche rudimentale e finalità di profitto; esso può concorrere con l'associazione per delinquere quando il sodalizio persegua un programma più ampio e non solo ambientalmente illecito.
- Ai fini della responsabilità per traffico illecito di rifiuti, non è sufficiente valorizzare in modo atomistico rapporti commerciali, vicinanza o atteggiamento compiacente: occorre dimostrare la consapevolezza dell'illecita alterazione della classificazione o della gestione dei rifiuti.
- La responsabilità penale non può essere affermata mediante una surrettizia inversione dell'onere della prova: il dubbio sulla liceità della condotta non equivale a dolo eventuale e, se non superato, non consente la condanna.
- Il falso in atto pubblico presuppone la formazione o alterazione di un documento che abbia effettiva natura di atto pubblico o autonoma rilevanza certificativa; la falsificazione di allegati privi di tale qualità non integra, di regola, il delitto ex art. 476 c.p.
- Nel peculato commesso da più concorrenti, l'eventuale confisca va rapportata al profitto effettivamente conseguito da ciascuno, senza automatismi solidaristici; se la quota individuale non è accertabile, può farsi luogo alla ripartizione pro quota dell'importo confiscabile.
- Quando una condotta di appropriazione o distrazione riguarda solo parte delle somme movimentate e solo per tale parte manca giustificazione contabile, la responsabilità va circoscritta all'importo effettivamente privo di copertura documentale.
- Le censure in cassazione che si limitano a scomporre atomisticamente gli indizi senza confrontarsi con la motivazione unitaria della sentenza di merito non soddisfano l'onere di specificità e sono destinate al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità.
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