Ordinanza ingiunzione o revoca n. 198 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato il Comune di Cassino per aver mantenuto online, sul sito istituzionale, una delibera di giunta e un allegato contenenti il nominativo del reclamante e dati patrimoniali e reddituali non adeguatamente oscurati. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione non fosse sorretta da un idoneo presupposto normativo e che fosse stata violata anche la minimizzazione dei dati, escludendo che il consenso richiamato dal Comune potesse giustificare la diffusione da parte di un ente pubblico. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e annotazione nel registro interno.
Comune di Cassino: diffusione online illecita di dati personali, patrimoniali e reddituali in una delibera e nei relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale
Comune di Cassino – diffusione online illecita di dati personali in una delibera e nei relativi allegati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un interessato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cassino di una delibera di giunta e di un allegato contenenti il suo nominativo e dati reddituali e patrimoniali. Il procedimento trae origine dalla mancata rimozione dei contenuti dopo una richiesta di cancellazione rivolta all’ente.
Origine del reclamo e dati diffusi online
Dalle verifiche istruttorie è emerso che, partendo dall’area "Amministrazione" del sito del Comune, era possibile accedere ai documenti contestati e scaricare:
- la delibera di giunta;
- un allegato contenente ulteriori informazioni sulla stima del bene e sui profili economici collegati.
Nella delibera risultava il nominativo del reclamante; nell’allegato erano presenti anche dati reddituali, tra cui il reddito imponibile di più annualità, il reddito presunto delle annualità successive e il valore dell’indennità di avviamento dovuta. Il reclamante aveva già chiesto al Comune la cancellazione dei dati reddituali, senza ricevere riscontro.
Difese del Comune
Nelle memorie difensive il Comune ha sostenuto che la pubblicazione fosse lecita perché:
- il reclamante avrebbe espresso consenso al trattamento in occasione del contratto con l’ente;
- i dati sarebbero stati necessari per la stima del bene e per una procedura a evidenza pubblica;
- la pubblicazione sarebbe stata imposta o comunque consentita dal d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 33/2013;
- il principio di trasparenza dell’azione amministrativa avrebbe prevalso, trattandosi di dati ritenuti di interesse pubblico.
Il Comune ha inoltre affermato di aver pubblicato il solo nome e cognome del reclamante in ottica di minimizzazione e di aver successivamente oscurato i documenti contestati.
Quadro normativo richiamato dal Garante
L’Autorità ha richiamato la nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, ricordando che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo nel rispetto dell’art. 2-ter del Codice privacy, cioè quando la diffusione sia prevista da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali.
È stato inoltre richiamato l’art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000, che prevede la pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio per quindici giorni, nonché le Linee guida del Garante del 2014 in materia di pubblicità e trasparenza sul web. Secondo tali indicazioni, la presenza di un obbligo di pubblicazione non comporta alcun automatismo nella diffusione online di dati personali: occorre selezionare le informazioni e, se necessario, oscurare quelle identificative o eccedenti. Decorso il periodo di pubblicazione, i dati non possono restare online senza un diverso valido presupposto normativo.
Valutazione del Garante sulla liceità della diffusione
Il Garante ha ritenuto non condivisibili le giustificazioni del Comune. In particolare:
- il consenso non può normalmente costituire base giuridica idonea quando il titolare è un’autorità pubblica, per l’evidente squilibrio tra interessato e titolare;
- la base giuridica per il trattamento dei dati da parte della PA va ricercata nell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, ma ciò non autorizza automaticamente la diffusione online;
- la pubblicazione di dati personali richiede una specifica previsione normativa, che nel caso concreto non è stata ravvisata nelle norme richiamate dal Comune;
- il principio di trasparenza non può giustificare, da solo, la pubblicazione di dati patrimoniali e reddituali del reclamante.
L’Autorità ha inoltre osservato che la finalità di trasparenza poteva essere raggiunta pubblicando la delibera senza l’allegato contenente i dati contestati, oppure mediante oscuramento dei dati reddituali e patrimoniali.
Violazioni accertate
Il Garante ha concluso che la condotta del Comune non era conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, perché la diffusione del nominativo e dei dati patrimoniali e reddituali del reclamante è avvenuta:
- in violazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
- in violazione dell’art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000;
- in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy;
- in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), GDPR;
- con richiamo anche all’art. 7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.
È stato rilevato, in particolare, che i dati erano rimasti online oltre il termine di quindici giorni previsto per la pubblicazione all’albo pretorio e in assenza di un idoneo presupposto normativo per la loro ulteriore diffusione.
Esito del procedimento e sanzione
Poiché il Comune aveva già rimosso i dati oggetto di contestazione, il Garante ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Ha però adottato un’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, richiamando l’art. 166 del Codice.
La sanzione è stata determinata in euro 2.500, tenendo conto di:
- natura dei dati diffusi, non appartenenti a categorie particolari né a dati relativi a condanne penali o reati;
- riferibilità a un solo interessato;
- permanenza online per più di un anno e mezzo;
- colpa dell’ente, che aveva ritenuto erroneamente di poter pubblicare i documenti;
- dimensioni del Comune;
- collaborazione successiva con l’Autorità;
- assenza di precedenti pertinenti.
Il Garante ha ritenuto la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR.
Dispositivo finale
Il Comune di Cassino è stato ingiunto a pagare euro 2.500 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. È stata inoltre disposta:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante;
- l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dal Garante.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto della pubblicazione
Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato che lamentava la diffusione online dei propri dati personali in atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cassino. In particolare, la delibera di giunta e un allegato resi disponibili nell’area amministrazione del sito riportavano il nominativo del reclamante e informazioni reddituali e patrimoniali, tra cui reddito imponibile, reddito presunto e valore dell’indennità di avviamento dovuta.
Difese del Comune
Il Comune ha sostenuto che la pubblicazione fosse lecita perché il reclamante avrebbe prestato consenso al trattamento in sede contrattuale e perché i dati erano necessari per la stima del bene e per l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica. L’ente ha richiamato inoltre il d.lgs. 36/2023 e il d.lgs. 33/2013, affermando che la trasparenza amministrativa e il controllo sull’operato della PA giustificassero la diffusione. Ha infine riferito di avere poi oscurato i documenti.
Valutazioni giuridiche del Garante
Il Garante ha chiarito che, per un soggetto pubblico, il consenso dell’interessato non costituisce di regola idonea base giuridica, richiamando il considerando 43 del GDPR. La diffusione online di dati personali richiede invece una norma di legge, di regolamento o un atto amministrativo generale che la preveda, ai sensi dell’art. 2-ter del Codice privacy. Nel caso concreto, le norme richiamate dal Comune non sono state ritenute idonee a legittimare la pubblicazione degli atti contestati. Inoltre, anche in presenza di una base normativa, il titolare avrebbe dovuto valutare l’oscuramento delle informazioni eccedenti in applicazione del principio di minimizzazione.
Violazioni accertate
L’Autorità ha accertato la violazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, nonché degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e 3, lett. b), GDPR e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, oltre al richiamo all’art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000 e all’art. 7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. È stato rilevato che i dati erano rimasti online oltre il termine di quindici giorni previsto per l’albo pretorio e senza adeguati presupposti normativi.
Sanzione e misure disposte
Poiché il Comune aveva rimosso i dati contestati, il Garante non ha adottato ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Tuttavia, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500 euro, ritenendola proporzionata alla natura colposa della condotta, alla durata della pubblicazione e alle circostanze attenuanti, tra cui la collaborazione dell’ente, l’assenza di precedenti pertinenti e la cessazione della condotta. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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