Deliberazione n. 370 del 23/06/2025
Provvedimento del 23 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. L’intervento ha disposto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio ai sensi del regolamento interno del Garante.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso una piattaforma digitale.
Contesto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure finalizzate a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica collegiale.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, con determinazione n. 199 del 12 giugno 2025 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato:
- a Telegram FZ-LLC, l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Il Collegio, preso atto anche delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 199/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione.
Intervento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 199 del 12 giugno 2025, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, richiamato l’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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