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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 231 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici - Proprietà incrociate di immobili detenute da fratelli - Rispettive abitazioni principali - Agevolazione ICI - Spetta. Pagamento prima della proposizione del ricorso - Non costituisce acquiescenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2008, pari rispettivamente a 203 euro e 184 euro. Contestavano l'assoggettamento all'imposta delle quote di proprietà detenute in due abitazioni contigue, acquisite per successione, poiché ciascun immobile costituiva l'abitazione principale dell'altro fratello. Il Comune sosteneva inoltre che il pagamento effettuato prima del ricorso avesse comportato acquiescenza, che la sentenza di primo grado fosse insufficientemente motivata e che l'agevolazione non fosse applicabile in assenza della comunicazione prevista dal regolamento comunale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato il riconoscimento dell'agevolazione ICI. Il pagamento effettuato prima della proposizione del ricorso non è stato considerato acquiescenza, anche perché l'avviso prevedeva la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento e il contribuente avrebbe potuto, ma non era obbligato a, chiedere la sospensione dell'atto. È stata ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza di primo grado. Nel merito, le due abitazioni sono state considerate abitazioni principali dei rispettivi fratelli e dei loro familiari, valorizzando la realtà sostanziale rispetto alla mera titolarità formale delle quote. La mancata dichiarazione preventiva richiesta dal regolamento comunale non ha impedito di provare il diritto all'agevolazione in sede contenziosa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011

    La disciplina richiamata dal Comune riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali già pendenti e non si applica al semplice pagamento dell'imposta effettuato prima della proposizione del ricorso.

  • Art. 47 d.lgs. 546/1992

    Il contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ma si tratta di una facoltà. Il mancato esercizio non equivale ad acquiescenza e consente all'atto di essere immediatamente esecutivo.

  • Art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

    La nozione di abitazione principale deve essere valutata considerando la dimora abituale e la situazione concreta del contribuente e dei suoi familiari, non soltanto la quota formale di proprietà.

  • Art. 1, comma 173, lettera b), legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

    La residenza anagrafica costituisce una presunzione relativa di abitazione principale, superabile mediante prova contraria della concreta dimora abituale.

  • Art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992

    I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    La mancata dichiarazione o comunicazione prevista dalla normativa non esclude necessariamente il beneficio fiscale, quando il contribuente riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza dei relativi presupposti.

  • Art. 5 del Regolamento comunale ICI del Comune di Viterbo

    L'eventuale obbligo regolamentare di comunicare preventivamente l'uso gratuito o la situazione rilevante per l'assimilazione non impedisce, secondo la sentenza, di fornire la prova del diritto all'agevolazione direttamente nel processo.

Massime di principio

  • Il pagamento di un avviso tributario prima della presentazione del ricorso, soprattutto quando serve a evitare la riscossione coattiva, non implica automaticamente acquiescenza né rinuncia alla contestazione; il contribuente può pagare e contestare successivamente, nei termini.
  • Ai fini delle agevolazioni per l'abitazione principale, la situazione concreta di dimora abituale può prevalere sulla ripartizione formale delle quote di proprietà, purché sia adeguatamente documentata.
  • La residenza anagrafica è un importante elemento presuntivo, ma non è necessariamente decisiva: la prova della dimora abituale può essere fornita con certificati, documentazione familiare e altri elementi concreti.
  • La mancata presentazione di una dichiarazione o comunicazione preventiva richiesta da una norma regolamentare non comporta sempre la perdita sostanziale del beneficio, se la normativa non prevede espressamente tale decadenza e il contribuente dimostra in giudizio i requisiti.
  • In controversie analoghe è opportuno distinguere tra requisiti sostanziali dell'agevolazione e adempimenti formali, verificando se la loro omissione comporti davvero una decadenza prevista dalla legge o soltanto una difficoltà probatoria.

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