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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 106 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione di un articolo pubblicato da Sky Italia S.r.l. e rinvenibile tramite motori di ricerca, relativo a stralci di una conversazione privata inserita nella vicenda giudiziaria del crollo del Ponte Morandi. Pur riconoscendo il rilevante interesse pubblico della notizia e la liceità del trattamento per finalità giornalistiche, l’Autorità ritiene che la reperibilità in rete del contenuto determini un pregiudizio non proporzionato per l’interessato, il quale non risulta imputato né rinviato a giudizio. Viene quindi ordinato al titolare di adottare misure tecniche per impedire l’indicizzazione esterna dell’articolo, salvaguardando l’archivio storico del quotidiano.

Sky Italia S.r.l.: deindicizzazione di un articolo online su vicenda Ponte Morandi a tutela del diritto all’oblio del reclamante

Sky Italia S.r.l. - deindicizzazione di un articolo online a tutela del diritto all’oblio

Il provvedimento riguarda il reclamo di un interessato che ha chiesto la rimozione dai motori di ricerca di un articolo pubblicato sul sito di Sky Italia S.r.l. e relativo a stralci di una conversazione privata collegata alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR, successivamente regolarizzato, con cui l’interessato ha invocato il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 GDPR.

Fatti sottoposti al Garante

L’interessato ha rappresentato di aver svolto, dal 2006 al 2016, il ruolo di risk manager in Autostrade per l’Italia e di aver individuato nel 2013, insieme a un collega, un rischio di crollo del Ponte Morandi nell’ambito di un approfondimento sui rischi catastrofali. Ha inoltre riferito di essere stato sentito dalla Guardia di Finanza dopo il crollo del Ponte, quale "persona informata sui fatti e non indagata".

Il reclamo si concentra su articoli reperibili in rete che riportano stralci di una conversazione telefonica privata intercorsa con il padre, nei quali egli avrebbe sintetizzato la propria audizione. L’interessato ha evidenziato che alcuni editori hanno pubblicato rettifiche che chiarivano la sua effettiva posizione e che, nonostante ciò, la ricerca in rete continua a rendere facilmente accessibili contenuti a suo dire inesatti e pregiudizievoli.

Difese del titolare del trattamento

Sky Italia S.r.l. ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che l’articolo si riferisse a un’intercettazione regolarmente ammessa nel procedimento penale e che la sua reperibilità fosse giustificata dall’elevato interesse investigativo e pubblico della vicenda. La società ha richiamato la funzione giornalistica dell’informazione e ha affermato che il reclamante non fosse indicato come indagato nell’articolo.

Secondo la resistente:

  • la pubblicazione era lecita ai sensi degli artt. 5, 6 lett. e) e 85 GDPR, oltre che dell’art. 21 Cost.;
  • il diritto all’oblio non avrebbe potuto operare per effetto dell’art. 17, par. 3, GDPR, in quanto il trattamento era necessario all’esercizio della libertà di espressione e informazione;
  • era stata comunque offerta disponibilità alla pubblicazione di una rettifica, in linea con quanto già avvenuto presso altre testate.

Valutazioni preliminari del Garante

L’Autorità ha ricordato che il trattamento rientra nell’ambito dell’attività giornalistica, trattandosi di notizie relative a un fatto di grande interesse pubblico e forte impatto sociale, quale il crollo del Ponte Morandi e le sue conseguenze. In tale contesto trovano applicazione gli artt. 136 e ss. del Codice e le relative Regole deontologiche.

Il Garante ha evidenziato che, ai fini della completezza dell’informazione, possono assumere rilievo anche i dati emersi dalle indagini e le informazioni fornite dall’interessato quale dirigente di Autostrade per l’Italia. Tuttavia, gli stralci della conversazione riportati negli articoli, talvolta anche nei titoli, risultano idonei a suggerire, almeno prima facie, responsabilità significative o determinanti dell’interessato, responsabilità che non risultano corroborate dalle risultanze investigative e dagli sviluppi del procedimento penale.

Rettifica e tutela alternativa

Il Garante ha osservato che, per una possibile lettura distorsiva dei contenuti pubblicati, l’ordinamento prevede strumenti di tutela quali:

  • la rettifica ex art. 8 della legge n. 47/1948;
  • eventuali azioni civili e penali per diffamazione.

Nel caso concreto, la rettifica era stata chiesta e ottenuta solo nei confronti di alcune testate, ma non nei confronti dei titolari interessati dal reclamo. La stessa Sky Italia S.r.l. aveva tuttavia dichiarato la propria disponibilità a pubblicarla.

Bilanciamento tra libertà di informazione e diritto all’oblio

Pur riconoscendo il rilievo pubblico della vicenda, il Garante ha ritenuto che la persistente reperibilità online, agevolata dai motori di ricerca, determinasse un pregiudizio non proporzionato per l’interessato. Tale valutazione è stata compiuta considerando che, nel frattempo, la sua posizione nel procedimento penale non risultava modificata e che egli non figurava tra le persone rinviate a giudizio.

L’Autorità ha quindi concluso che, allo stato, il bilanciamento potesse essere realizzato mediante misure tecniche idonee a impedire l’indicizzazione esterna dell’articolo, preservando al contempo l’integrità dell’archivio storico del quotidiano. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR.

Dispositivo

Il Garante ha dichiarato il reclamo fondato e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Sky Italia S.r.l. di adottare specifiche misure tecniche volte a interdire l’indicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito "tg24.sky.it".

È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nei confronti del titolare, precisando però che tale annotazione non potrà valere come precedente nei futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Termini e conseguenze dell’inottemperanza

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Sky Italia S.r.l. è stata invitata a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi attuazione. È stato inoltre ricordato che il mancato riscontro a tale richiesta è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice.

Contro il provvedimento è proposta opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, agli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del reclamo e richiesta dell'interessato

L’interessato ha presentato reclamo ex art. 77 GDPR chiedendo tutela del diritto all’oblio ex art. 17 GDPR rispetto ad alcuni articoli reperibili online. La richiesta riguardava la deindicizzazione degli URL già oggetto di istanza al titolare e poi rigettata, in quanto gli articoli riportavano stralci di una conversazione privata collegata alle indagini sul crollo del Ponte Morandi.

Posizione del titolare del trattamento

Sky Italia S.r.l. ha sostenuto che l’articolo rientrava nel legittimo esercizio del diritto di cronaca su una vicenda di grande interesse pubblico, richiamando l’applicazione degli artt. 6 e 85 GDPR e degli artt. 136 e ss. del Codice. Ha inoltre affermato che il diritto all’oblio non potesse operare per effetto dell’art. 17, par. 3, GDPR, e si è resa disponibile a pubblicare una rettifica.

Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e oblio

L’Autorità ha ritenuto che gli articoli fossero espressione del diritto/dovere di cronaca su un fatto di forte impatto sociale e mediatico, quindi soggetti alla disciplina giornalistica del Codice e alle Regole deontologiche. Tuttavia ha osservato che le frasi estrapolate dalla conversazione, come pubblicate anche nei titoli, potevano attribuire al reclamante responsabilità significative non supportate dagli sviluppi delle indagini, con un effetto pregiudizievole sproporzionato rispetto all’esigenza di informazione completa.

Misura disposta e adempimenti

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Sky Italia S.r.l. di adottare misure tecniche idonee a impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito "tg24.sky.it", preservando l’archivio storico del giornale. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, senza valore di precedente per futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodiritto all'obliogiornalismo e archivio onlinemotori di ricerca e deindicizzazionepubblica informazione

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