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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Prefetto della Provincia di Lecce Prot. Interno -OMISSIS- del 22.10.2025 di conferimento al Vice Prefetto, Dr.ssa -OMISSIS-, delle “funzioni di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Lecce per la durata di anni tre, con decorrenza 22 ottobre 2025”; - della Informativa del Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Prot. Uscita -OMISSIS- dell'11.09.2025/Prot. Ingresso -OMISSIS- del 12.09.2025, con cui si dava notizia “CHE IL PREFETTO DI LECCE HA DESIGNATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VICARIO, […] IL VICEPREFETTO DR.SSA -OMISSIS-” e che veniva comunicata alla Dr.ssa -OMISSIS- in data 16.09.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso (compresa la designazione alla quale fa riferimento la Informativa del Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Prot. Uscita -OMISSIS- dell'11.09.2025/Prot. Ingresso -OMISSIS- del 12.09.2025), ancorché non conosciuto; e per la condanna dell'Ente resistente al risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che si riserva di quantificare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202501276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di conferimento dell’incarico di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Lecce, nonché informativa ministeriale e atti presupposti, inclusa la designazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il conferimento, per la durata di tre anni, delle funzioni di Viceprefetto Vicario a un’altra dirigente, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l’annullamento con risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente contestava, in particolare, il difetto di motivazione e l’illegittima valutazione comparativa dei candidati, sostenendo la necessità di valorizzare il criterio della pluralità di incarichi svolti proficuamente in più sedi di servizio previsto dall’art. 8 del D.M. 20 maggio 2019. La controversia riguardava inoltre i limiti del sindacato sulla scelta dell’Amministrazione in una procedura ricognitiva finalizzata al conferimento di un incarico ritenuto strettamente fiduciario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per ritenuta infondatezza del ricorso all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha riconosciuto all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella scelta del Viceprefetto Vicario, trattandosi di incarico strettamente fiduciario conferito mediante procedura ricognitiva, volta a consentire al Prefetto di individuare il dirigente ritenuto più idoneo. La mancata indicazione, nell’atto di nomina, del criterio o dei criteri decisivi non dimostra automaticamente che i profili dei candidati non siano stati valutati e comparati. Nel caso concreto non sono emersi profili di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità: la dirigente designata vantava maggiore anzianità nella qualifica di viceprefetto e significativa esperienza presso quattro diverse aree della Prefettura, oltre ad avere svolto incarichi analoghi o fiduciari presso altra sede, incluso quello di Capo di Gabinetto. Il criterio della pluralità di incarichi in più sedi, previsto dall’art. 8 del D.M. 20 maggio 2019, è stato ritenuto soltanto uno degli elementi valutabili, insieme al profilo professionale, alla qualità del servizio e ai risultati conseguiti, sicché la sua mancata prevalenza non rende di per sé illegittima la scelta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta dopo la sommaria delibazione del ricorso.

  • art. 8 D.M. 20 maggio 2019

    pluralità di incarichi espletati proficuamente in più sedi di servizio

    Il criterio costituisce uno degli elementi da considerare nella valutazione per il conferimento dell’incarico, ma non esaurisce né predetermina la comparazione, che può comprendere anche il profilo professionale, la qualità del servizio e i risultati conseguiti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il conferimento di un incarico di Viceprefetto Vicario, avente natura strettamente fiduciaria, rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e può avvenire mediante una procedura ricognitiva finalizzata a individuare il dirigente ritenuto più idoneo dal Prefetto titolare della sede.
  • La mancata esplicitazione, nell’atto di conferimento di un incarico fiduciario, del criterio o dei criteri risultati decisivi non consente, da sola, di presumere l’omessa valutazione o comparazione dei profili dei candidati.
  • Il criterio della pluralità di incarichi svolti proficuamente in più sedi di servizio, previsto dalla disciplina applicabile, è soltanto uno degli elementi della valutazione comparativa e deve essere considerato insieme al profilo professionale, alla qualità del servizio e ai risultati conseguiti.
  • La scelta discrezionale relativa al conferimento di un incarico fiduciario è censurabile in sede giurisdizionale quando risulti manifestamente arbitraria, irragionevole o illogica; non è invece sufficiente dimostrare che un candidato presenti un diverso o maggiore elemento curricolare isolatamente considerato.
  • Nella valutazione dell’idoneità a un incarico fiduciario possono essere valorizzate anche l’esperienza territoriale maturata in precedenti sedi e lo svolgimento di incarichi analoghi o assimilabili per natura fiduciaria e di diretta collaborazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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