Regolamento (UE) 2018/1584
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del biologico modificando il regolamento (CE) n. 889/2008. Amplia o chiarisce l’uso di alcune sostanze ammesse, proroga due deroghe rilevanti per pollastrelle ovaiole e mangimi proteici non biologici, e introduce una regola più efficiente per la notifica delle irregolarità tra Stati membri. Aggiorna inoltre gli elenchi di concimi, fitosanitari e sostanze autorizzate in enologia biologica.
Modifica delle regole UE sulla produzione biologica, l’etichettatura e i controlli per aggiornare sostanze ammesse, deroghe zootecniche e procedure di notifica delle irregolarità.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione biologica, all’etichettatura e ai controlli dei prodotti biologici disciplinati dal regolamento (CE) n. 889/2008, modificandone alcuni articoli e gli allegati I, II e VIII bis. Riguarda operatori del settore biologico, in particolare apicoltura, acquacoltura, avicoltura, allevamento suino e avicolo, trasformazione di alimenti biologici e settore vitivinicolo biologico, oltre alle autorità competenti degli Stati membri per la comunicazione di irregolarità e infrazioni. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 interviene sul regolamento (CE) n. 889/2008 per adeguare la disciplina del biologico a esigenze applicative emerse nella pratica e a evoluzioni normative e giurisprudenziali. Il provvedimento mira, in particolare, a chiarire l’uso di alcune sostanze, a prorogare talune deroghe di settore e a rafforzare il flusso informativo tra Stati membri in caso di irregolarità o infrazioni.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono sulle norme di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di produzione biologica, etichettatura e controlli. Le misure toccano diversi comparti: apicoltura, acquacoltura, trasformazione di alimenti biologici, avicoltura, allevamento suino, controlli ufficiali e settore vitivinicolo biologico. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Apicoltura biologica
All’articolo 25, paragrafo 1, viene espressamente ammesso l’uso dell’idrossido di sodio per la pulizia e la disinfezione di telaini, alveari e favi. Resta ferma la regola secondo cui, per la protezione di tali elementi, soprattutto contro i parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi da utilizzare esclusivamente in trappole e i prodotti elencati nell’allegato II.
Acquacoltura biologica
L’articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), viene sostituito per chiarire la composizione della razione dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.). La razione può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Per integrare la dieta è consentito il colesterolo biologico; in sua assenza, può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante da lana, molluschi o altre fonti. La possibilità di integrazione con colesterolo si applica sia nella fase di ingrasso sia nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai.
Trasformazione di alimenti biologici e uso di micronutrienti
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), è riformulato in modo più articolato. L’uso di sostanze minerali, compresi gli oligoelementi, vitamine, aminoacidi e micronutrienti è consentito solo se il loro impiego è "direttamente previsto per legge", cioè imposto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni nazionali compatibili con esso, tali da impedire la commercializzazione del prodotto come alimento per il consumo normale in assenza dell’aggiunta.
Per gli alimenti destinati a specifiche categorie di consumatori o con caratteristiche particolari in relazione alla salute o all’alimentazione, l’uso è ammesso se autorizzato dalla normativa settoriale richiamata:
- per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013, se consentito da tale regolamento e dagli atti adottati sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1;
- per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, se consentito da tale direttiva;
- per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE, se consentito da tale direttiva.
La modifica risponde all’esigenza di coerenza con l’interpretazione della Corte di giustizia e con la disciplina UE di prossima applicazione in materia di biologico.
Deroghe temporanee per avicoltura e mangimi proteici
All’articolo 42, lettera b), la data del 31 dicembre 2018 è sostituita con il 31 dicembre 2020. Ne consegue la proroga del regime eccezionale che, in mancanza di pollastrelle biologiche, consente l’introduzione in unità di produzione biologiche di pollastrelle non biologiche di età non superiore a 18 settimane.
All’articolo 43 viene confermato che la percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per suini e avicoli è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019 e 2020. La proroga è motivata dalla persistente insufficienza dell’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione.
Sistema di notifica delle irregolarità
All’articolo 92 bis è inserito un nuovo paragrafo 1 bis per migliorare la circolazione delle informazioni in caso di irregolarità o infrazioni. Quando uno Stato membro rileva un’irregolarità o un’infrazione inerente all’applicazione del regolamento su un prodotto proveniente dal proprio territorio, e tale situazione ha implicazioni per uno o più altri Stati membri, lo Stato membro deve informare quanto prima gli Stati interessati, gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1.
Aggiornamento degli allegati: concimi, fitosanitari e enologia biologica
Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati I, II e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008.
Allegato I: concimi, ammendanti e nutrienti
L’allegato I aggiorna e amplia l’elenco delle sostanze utilizzabili in fertilizzazione e apporto nutritivo. Tra le novità rilevanti figurano:
- fanghi industriali provenienti da zuccherifici, come sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero;
- xilitolo, se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive;
- leonardite;
- chitina, se ottenuta da pesca sostenibile o acquacoltura biologica;
- specifiche categorie di sedimenti organici di acqua dolce, con limiti di contaminazione;
- varie sostanze già ammesse o precisate, come letame, torba, alghe, carbonati, solfati, zolfo elementare, oligoelementi e cloruro di sodio.
L’allegato precisa inoltre condizioni di origine, limiti di impurità e, in alcuni casi, restrizioni territoriali o funzionali.
Allegato II: antiparassitari e prodotti fitosanitari
L’allegato II aggiorna l’elenco delle sostanze consentite nella difesa fitosanitaria in agricoltura biologica. Tra le principali sostanze inserite o confermate figurano:
- Allium sativum (estratto d’aglio);
- COS-OGA;
- Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice);
- idrogenocarbonato di sodio;
- sostanze di base, limitate a quelle definite dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e qualificabili come alimenti;
- feromoni, oli vegetali, piretrine, spinosad, rame e altri prodotti con specifiche limitazioni d’uso.
Sono fissate condizioni puntuali, tra cui limiti quantitativi per i composti del rame, uso in trappole per alcune sostanze attrattive, restrizioni per l’impiego di etilene e divieti di impiego come erbicidi per alcune sostanze.
Allegato VIII bis: sostanze autorizzate in enologia biologica
L’allegato VIII bis viene sostituito per aggiornare le sostanze e i prodotti ammessi nella vinificazione biologica ai sensi dell’articolo 29 quater. Tra i principali inserimenti o conferme vi sono:
- aria e ossigeno gassoso per arieggiamento o ossigenazione;
- perlite, cellulosa e terra di diatomee per centrifugazione e filtrazione, con quest’ultima limitata a coadiuvante inerte;
- azoto, anidride carbonica e argon per atmosfera inerte;
- lieviti, fosfato diammonico, cloridrato di tiamina, lieviti inattivati, autolisati e scorze di lieviti;
- anidride solforosa e sali correlati, con limiti massimi specifici per vini rossi, bianchi e rosati e riduzione di 30 mg/l per gli altri vini rispetto al livello del 1º agosto 2010;
- sostanze per chiarificazione, acidificazione, disacidificazione, stabilizzazione e altre operazioni enologiche, tra cui gelatina alimentare, proteine vegetali, colla di pesce, ovoalbumina, tannini, proteina di patate, estratti proteici di lieviti, caseina, chitosano derivato da Aspergillus niger, acido lattico, acido L(+) tartarico, carbonato di calcio, bicarbonato di potassio, gomma d’acacia, mannoproteine di lieviti, pezzi di legno di quercia, alginato di potassio e solfato di calcio per specifiche tipologie di vino generoso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene una disciplina autonoma di vacatio ulteriore, ma opera come modifica immediata del regolamento (CE) n. 889/2008 secondo le singole disposizioni sostituite o prorogate.
Disposizioni principali
Apicoltura: pulizia e disinfezione
All’articolo 25 è consentito l’uso dell’idrossido di sodio per la pulizia e disinfezione di telaini, alveari e favi. Per la protezione di telaini, alveari e favi, soprattutto dai parassiti, restano ammessi solo i rodenticidi da usare unicamente in trappole e i prodotti elencati nell’allegato II.
Acquacoltura biologica: alimentazione di gamberi e gamberetti
All’articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), la razione di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) può contenere fino al 25 % di farina di pesce e al 10 % di olio di pesce da pesca sostenibile. È consentito integrare la dieta con colesterolo biologico e, in mancanza, con colesterolo non biologico derivante da lana, molluschi o altre fonti. L’opzione vale sia nella fase di ingrasso sia nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai.
Trasformazione di alimenti biologici: micronutrienti e sostanze assimilate
All’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), l’uso di sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e micronutrienti è ammesso solo se il loro impiego è previsto per legge. La norma chiarisce che ciò ricorre quando una disposizione UE o nazionale conforme al diritto UE impone direttamente l’aggiunta della sostanza per commercializzare l’alimento; per specifici prodotti destinati a gruppi particolari di consumatori l’uso è ammesso se autorizzato dal regolamento (UE) n. 609/2013, dalla direttiva 2006/125/CE o dalla direttiva 2006/141/CE.
Deroga per pollastrelle ovaiole biologiche
All’articolo 42, lettera b), il termine entro il quale, in mancanza di pollastrelle allevate biologicamente, possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle non biologiche di età non superiore a 18 settimane è prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Deroga sui mangimi proteici non biologici per suini e avicoli
All’articolo 43, il limite massimo del 5 % di mangimi proteici non biologici, calcolato su 12 mesi, è confermato per gli anni civili 2018, 2019 e 2020 per le specie suine e avicole.
Comunicazione delle irregolarità tra Stati membri
All’articolo 92 bis è inserito un paragrafo 1 bis: se uno Stato membro rileva irregolarità o infrazioni relative all’applicazione del regolamento su un prodotto proveniente da tale Stato membro, con implicazioni per uno o più altri Stati membri, deve informare quanto prima lo Stato membro o gli Stati membri interessati, gli altri Stati membri e la Commissione tramite il sistema di cui all’articolo 94, paragrafo 1.
Aggiornamento degli allegati su input ammessi e enologia biologica
Sono sostituiti integralmente l’allegato I (concimi, ammendanti e nutrienti), l’allegato II (antiparassitari/prodotti fitosanitari) e l’allegato VIII bis (sostanze e prodotti autorizzati nel settore vitivinicolo biologico). Tra le principali novità figurano l’inserimento di fanghi industriali provenienti da zuccherifici, xilitolo, Allium sativum, COS-OGA, Salix spp. cortex, idrogenocarbonato di sodio e varie sostanze enologiche come proteine di patate, estratti proteici di lieviti e chitosano derivato da Aspergillus niger.
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