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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1585

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1585 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i ciancioli operanti nelle acque territoriali della Croazia

Normativa europea32018R1585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede alla Croazia una deroga mirata al divieto generale di impiego dei ciancioli entro certe distanze dalla costa nelle acque territoriali croate. La deroga riguarda soltanto alcune pesche tradizionali, alcuni pescherecci specificamente elencati e un piano di gestione nazionale che prevede misure di controllo e sorveglianza. La Commissione fonda la decisione sulla sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006, sulla limitatezza geografica e numerica dell’attività e sul carattere selettivo degli attrezzi. La deroga è temporalmente limitata e subordinata a una relazione della Croazia entro tre anni dall’entrata in vigore.

Deroga al divieto di utilizzo dei ciancioli entro 300 metri dalla costa o nell’isobata di 50 metri nelle acque territoriali della Croazia, per specifiche pesche tradizionali e pescherecci autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali della Croazia e riguarda esclusivamente alcune attività di pesca tradizionali con cianciolo: cefali con "ciplarica", palamita/tombarello/tonnetto alletterato/ricciola con "palamidara", latterino con "oližnica" e aguglia con "igličara". La deroga vale solo per i pescherecci indicati nel piano di gestione croato, con attività comprovata da oltre cinque anni, autorizzati alla pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione; riguarda 52 pescherecci. Non si estende ad altri attrezzi o ad altre flotte, né consente un aumento futuro dello sforzo di pesca. Si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021.

Deroga per l’uso di ciancioli nelle acque territoriali della Croazia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1585 concede alla Croazia una deroga puntuale al divieto, previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, di impiegare i ciancioli entro 300 metri dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri quando questa profondità è raggiunta prima. La misura è giustificata da specifiche condizioni geografiche e biologiche delle coste croate, dalla natura tradizionale e selettiva delle attività di pesca e dall’esistenza di un piano di gestione nazionale corredato da controlli e sorveglianza.

Contesto normativo e presupposti della deroga

Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che consente alla Commissione di concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro se sono rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9 dello stesso articolo. La Commissione richiama, nei considerando, il fatto che la richiesta croata è stata presentata il 20 giugno 2016 e riguarda attività già autorizzate in base a un piano di gestione adottato con decreto ministeriale il 30 marzo 2017. Il CSTEP ha esaminato la richiesta in più sessioni, chiedendo chiarimenti su attrezzi, catture accessorie, sorveglianza e dati scientifici; la Croazia ha integrato il piano con ulteriori misure di controllo e gestione.

Ragioni tecniche e ambientali della deroga

La Commissione rileva che in Croazia sussistono vincoli geografici specifici dovuti alla morfologia del litorale, alla presenza di numerose isole e alla distribuzione spaziale delle specie bersaglio, concentrate in determinate zone costiere a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca risultano quindi limitate e, secondo il regolamento, non sarebbero praticabili con altri attrezzi, poiché solo i ciancioli presentano le caratteristiche tecniche necessarie. È inoltre evidenziato che tali attrezzi sono molto selettivi, non toccano il fondo marino e non possono essere impiegati su praterie di Posidonia oceanica; per questo la pesca interessata non ha un impatto significativo sull’ambiente marino.

Ambito oggettivo e soggettivo della deroga

L’articolo 1 circoscrive la deroga alle sole specie e agli specifici ciancioli tradizionali indicati:

  • cefali (Mugilidae) con "ciplarica";
  • palamita, tombarello, tonnetto alletterato e ricciola con "palamidara";
  • latterino con "oližnica";
  • aguglia con "igličara".

La deroga è inoltre limitata ai pescherecci inseriti nel piano di gestione croato, con attività comprovata di oltre cinque anni, autorizzati alla pesca e operanti sotto quel piano. Il regolamento sottolinea che non può esservi alcun incremento futuro dello sforzo di pesca e che i pescherecci interessati sono soltanto 52, pari a meno dell’1 % dell’intera flotta croata operante con ciancioli.

Piano di gestione croato e compatibilità con le norme UE

Il piano di gestione è ritenuto conforme alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione osserva che esso definisce le attività interessate, limita le autorizzazioni a un numero chiuso di pescherecci e stabilisce misure di sorveglianza conformi anche all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, per il cianciolo "oližnica" l’uso è autorizzato solo in specifiche zone di pesca tra Punta Lako e Punta Nera (Crna Punta) e nelle sottozone "E4" e "F2"; per tutti i ciancioli tradizionali, le aree autorizzate escludono i parchi nazionali e gli habitat particolari in cui la pesca è vietata, come la zona a sud-est di Punta San Pietro (rta Sveti Petar).

La Commissione precisa anche che:

  • l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è rispettato perché gli attrezzi non entrano in contatto con il fondo;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), non si applica perché riguarda le reti a strascico;
  • non è possibile una deroga all’articolo 9, paragrafo 3, sulle dimensioni minime delle maglie per i ciancioli, e la Croazia non l’ha comunque autorizzata nel proprio piano;
  • le catture di specie dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 sono minime perché le specie bersaglio non vi rientrano;
  • l’attività non è diretta alla cattura di cefalopodi.

Sorveglianza e obbligo di relazione

L’articolo 2 impone alla Croazia di trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta secondo il piano di sorveglianza previsto nel piano di gestione nazionale. Nei considerando si evidenzia che la durata limitata della deroga consente sia di adottare eventuali misure correttive se lo stock risultasse in cattivo stato di conservazione, sia di approfondire le conoscenze scientifiche per un piano di gestione più efficace.

Entrata in vigore, applicazione e forza obbligatoria

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 26 ottobre 2018 e termina il 26 ottobre 2021. Il testo ribadisce infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca con ciancioli vicino alla costa

L’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per quattro attività specifiche: cefali (Mugilidae) con il cianciolo "ciplarica"; palamita (Sarda sarda), tombarello (Auxis rochei), tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) e ricciola (Seriola dumerili) con il cianciolo "palamidara"; latterino (Atherina boyeri) con il cianciolo "oližnica"; aguglia (Belone belone) con il cianciolo "igličara".

Limiti soggettivi e autorizzativi

I ciancioli possono essere utilizzati solo da pescherecci individuati dal piano di gestione della Croazia adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, con attività comprovata di oltre cinque anni, per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e che siano titolari di autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione. Il regolamento fa riferimento a 52 pescherecci.

Piano di gestione e misure di controllo

La deroga si inserisce nel piano di gestione croato, che contiene definizioni pertinenti, limita le autorizzazioni ai soli 52 pescherecci e include misure aggiuntive in materia di controllo, gestione della flotta, raccolta dei dati e sorveglianza. Il piano è stato rivisto dopo i chiarimenti richiesti dal CSTEP.

Relazione alla Commissione

Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Croazia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.

Durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontrolli e sorveglianza

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