Regolamento (UE) 2018/1615
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lucanica di Picerno» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 dispone la registrazione della denominazione "Lucanica di Picerno" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione procede alla registrazione dopo la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia e in assenza di opposizioni nel termine previsto. L'atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Iscrizione della denominazione "Lucanica di Picerno" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica "Lucanica di Picerno" e al relativo prodotto agroalimentare rientrante nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria. Non disciplina un settore generale del mercato, ma esclusivamente la registrazione di una specifica IGP; non risultano nel testo esclusioni ulteriori oltre alla mancanza di opposizioni nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione della denominazione "Lucanica di Picerno" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. La misura conclude positivamente il procedimento avviato dall'Italia per la denominazione "Lucanica di Picerno", dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni.
Presupposti e contesto procedurale
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'atto di esecuzione. In particolare, la domanda di registrazione della denominazione "Lucanica di Picerno" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché entro la fase di opposizione di cui all'articolo 51 non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione procede alla registrazione.
Effetti della registrazione
L'articolo 1 dispone che "Lucanica di Picerno" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca le modalità di applicazione del regolamento sui regimi di qualità.
Entrata in vigore e portata dell'atto
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP "Lucanica di Picerno"
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Lucanica di Picerno" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata iscritta nel registro.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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