Regolamento (UE) 2018/1586
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza una deroga mirata ad alcuni divieti del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca tradizionale con sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali croate. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione, anche alla luce del piano di gestione nazionale e delle misure di controllo e sorveglianza adottate dalla Croazia. La deroga è circoscritta a specifici attrezzi, specie bersaglio, pescherecci autorizzati e periodo di applicazione triennale. La Croazia deve inoltre trasmettere entro tre anni dall’entrata in vigore una relazione conforme al proprio piano di sorveglianza.
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per consentire, nelle acque territoriali della Croazia, l’uso di specifiche sciabiche da spiaggia in prossimità della costa e in aree con habitat protetti per la pesca di alcune specie bersaglio.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque territoriali della Croazia e riguarda esclusivamente determinate attività di pesca con sciabiche da spiaggia tradizionali: "šabakun" per la ricciola (Seriola dumerili), "oližnica" per il latterino (Atherina boyeri), "girarica" e "migavica" per gli zerri (Spicara smaris). La deroga opera solo per i pescherecci individuati dal piano di gestione croato, con attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, muniti di autorizzazione di pesca e senza ulteriore incremento dello sforzo di pesca. La validità temporale è limitata dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021. Restano fermi gli altri requisiti del piano di gestione croato e le regole di controllo e sorveglianza applicabili.
Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per alcune sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali della Croazia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 della Commissione concede una deroga puntuale ad alcuni divieti previsti dal regolamento (CE) n. 1967/2006 in favore della pesca tradizionale con sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali della Croazia. La misura è giustificata dalla specificità geografica del litorale croato, dalla localizzazione limitata delle specie bersaglio e dall’esistenza di un piano di gestione nazionale corredato da misure di controllo, raccolta dati e sorveglianza.
Contesto e presupposti della deroga
La Commissione richiama, nei considerando, il divieto generale di pesca con attrezzi trainati o reti analoghe su praterie di fanerogame marine e il divieto di uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. Tali divieti possono essere derogati su richiesta dello Stato membro interessato, purché siano rispettate le condizioni previste dagli articoli 4 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
La Croazia ha presentato la richiesta di deroga il 26 gennaio 2016 per alcune sciabiche da spiaggia tradizionali: "šabakun" per la ricciola, "oližnica" per il latterino, e "girarica" e "migavica" per gli zerri. La richiesta riguarda attività già autorizzate, esercitate da pescherecci con più di cinque anni di esperienza, operanti nell’ambito del piano di gestione croato adottato con decreto ministeriale del 30 marzo 2018 ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Esito dell’istruttoria e valutazione della Commissione
La richiesta è stata esaminata dal CSTEP nell’aprile e nell’ottobre 2016, con rilievi su attrezzi, catture accessorie, sorveglianza e basi scientifiche. La Croazia ha quindi fornito chiarimenti e rivisto il piano di gestione introducendo misure aggiuntive in materia di controllo, gestione della flotta, raccolta dati e sorveglianza.
La Commissione considera soddisfatte le condizioni per la deroga: la pesca è circoscritta a zone limitate, dovute alla particolare morfologia costiera croata e alla distribuzione delle specie; la pesca degli zerri interessa circa il 5% della superficie di Posidonia oceanica nell’area del piano e meno del 5% delle praterie nelle acque territoriali croate; le sciabiche da spiaggia sono descritte come attrezzi selettivi, non a contatto con il fondo e non utilizzabili sulle praterie di Posidonia. Inoltre, l’attività coinvolge un numero limitato di unità (87 pescherecci, pari all’1% della flotta croata e al 2% della stazza lorda) e non comporta aumento dello sforzo di pesca.
Contenuto della deroga concessa
L’articolo 1 prevede due deroghe distinte:
- all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, limitatamente alla pesca degli zerri con le sciabiche da spiaggia "girarica" e "migavica";
- all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, dello stesso regolamento, per la pesca della ricciola con "šabakun", del latterino con "oližnica" e degli zerri con "girarica" e "migavica".
L’uso degli attrezzi è riservato ai pescherecci indicati nel piano di gestione croato, con numero di registrazione stabilito dal medesimo piano, attività comprovata superiore a cinque anni, assenza di ulteriore incremento dello sforzo di pesca e titolarità di autorizzazione di pesca.
Piano di gestione, controlli e relazione
Il regolamento valorizza il piano di gestione croato, che definisce le attività interessate e limita le autorizzazioni ai soli 87 pescherecci individuati. Il considerando evidenzia anche che il piano contiene divieti e limitazioni spaziali, compresi i divieti nelle aree di parchi nazionali e habitat particolari e restrizioni per alcune sottozone di pesca.
Ai fini del controllo, il piano di gestione include misure di sorveglianza ritenute conformi alle esigenze dell’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dell’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché coerenti con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca.
L’articolo 2 impone alla Croazia di trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.
Durata e applicazione temporale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La deroga si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021, quindi per un periodo triennale limitato, funzionale alla verifica dell’impatto della misura e all’eventuale adozione di correttivi di gestione.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori interessati, il regolamento comporta che la pesca con le sciabiche da spiaggia indicate può essere svolta solo entro il perimetro stretto della deroga, in Croazia, da parte delle unità autorizzate e censite nel piano di gestione. Restano centrali la tracciabilità dell’unità, la conformità alle autorizzazioni nazionali, il rispetto delle aree vietate e degli obblighi di sorveglianza, oltre al limite temporale di efficacia della deroga.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di pesca su habitat protetti
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca degli zerri (Spicara smaris) effettuata con le sciabiche da spiaggia "girarica" e "migavica" nelle acque territoriali della Croazia.
Deroga alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali croate per: a) la ricciola (Seriola dumerili) pescata con la sciabica da spiaggia a maglie larghe "šabakun"; b) il latterino (Atherina boyeri) pescato con la sciabica da spiaggia "oližnica"; c) gli zerri (Spicara smaris) pescati con le sciabiche da spiaggia "girarica" e "migavica".
Condizioni soggettive e operative per i pescherecci
Le sciabiche da spiaggia oggetto di deroga possono essere utilizzate solo da pescherecci: identificati con numero di registrazione stabilito dal piano di gestione croato adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; con attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca e senza ulteriore aumento dello sforzo di pesca; titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione croato.
Piano di gestione croato e limitazioni spaziali
La deroga si inserisce nel piano di gestione adottato dalla Croazia con decreto ministeriale del 30 marzo 2018; il piano definisce le attività interessate, limita le autorizzazioni a 87 pescherecci e prevede specifiche restrizioni territoriali, tra cui il divieto di utilizzo delle sciabiche da spiaggia in aree identificate come parchi nazionali e habitat particolari, nonché limiti specifici per le sottozone di pesca.
Sorveglianza, controllo e relazione alla Commissione
La Croazia deve applicare il piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione e trasmettere alla Commissione, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta conformemente a tale piano. Il regolamento richiama le misure di controllo e sorveglianza ritenute conformi anche all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Decorrenza e durata
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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