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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15879/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società che gestiva un esercizio commerciale aveva stipulato una polizza con una compagnia assicurativa e, a seguito di un forte evento atmosferico con allagamento dei locali e danni a merci, attrezzature e locali, chiedeva il pagamento dell’indennizzo. La compagnia contestava la copertura richiamando una clausola della polizza che escludeva l’indennizzo per i danni da eventi atmosferici quando non vi fossero rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, oltre a sostenere l’esclusione dei danni indiretti e l’applicazione di scoperto e massimali. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata prova che l’acqua fosse entrata attraverso rotture del fabbricato; la Corte d’appello confermava, rilevando sia la portata delimitativa della clausola sia l’insufficienza probatoria sul nesso causale. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché la clausola sarebbe vessatoria e richiederebbe specifica approvazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata la possibilità che l’allagamento dipendesse da tracimazioni interne anziché da infiltrazioni esterne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la clausola di "delimitazioni di garanzia" non esonera da responsabilità ma individua il rischio assicurato e quindi incide sull’oggetto del contratto, con esclusione della necessità di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la vicenda era coperta da doppia conforme di merito, essendo stato il fatto ricostruito in modo sostanzialmente analogo sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello; perciò non era deducibile in cassazione il vizio di omesso esame del fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole che delimitano il rischio assicurato, incidendo sull’oggetto del contratto, non sono trattate come clausole vessatorie soggette a specifica approvazione solo per il fatto che restringono la copertura.

  • art. 1342 c.c.

    La specifica approvazione non è necessaria per le clausole che definiscono il contenuto oggettivo della garanzia assicurativa, quando non siano clausole di esonero da responsabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la pretesa violazione di legge relativa alla qualificazione della clausola assicurativa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando la censura investe una ricostruzione di merito coperta da doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme in fatto, è preclusa la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 5 lett. b) della polizza

    La clausola contrattuale escludeva la copertura per i danni da eventi atmosferici in assenza di brecce o lesioni alle strutture indicate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le clausole assicurative che definiscono il rischio coperto e ne delimitano l’oggetto non sono, di regola, clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c., perché non esonerano da responsabilità ma individuano l’estensione della garanzia.
  • Quando il giudizio di merito ha accertato in modo convergente i fatti decisivi in due gradi di merito, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito attraverso la denuncia di omesso esame del fatto decisivo.
  • Nel contenzioso assicurativo, l’assicurato che chieda l’indennizzo deve provare i fatti costitutivi della copertura invocata, compreso il verificarsi del sinistro nei termini previsti dalla polizza.
  • La qualificazione di una clausola come delimitativa del rischio o come clausola di esonero da responsabilità è decisiva per stabilire se sia necessaria una specifica approvazione per iscritto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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