Ordinanza n. 162/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- del 26/11/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “3° -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 11 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (27 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (27 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno e PEI relativi all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il dirigente scolastico ha assegnato al minore 11 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il relativo PEI e gli atti connessi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto del minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, pari a 27 ore settimanali, previa valutazione delle sue concrete esigenze, e una misura cautelare provvisoria diretta a garantire la copertura totale. In precedenza, con decreto cautelare monocratico del 6 dicembre 2025, era stato disposto il riesame del provvedimento di assegnazione delle ore. La ricorrente ha quindi rappresentato che l'Amministrazione non aveva ancora effettuato il riesame e che il minore continuava a beneficiare di sole 11 ore settimanali. Il rilievo centrale è l'inadeguatezza della motivazione dell'assegnazione, risultata sensibilmente inferiore all'orario scolastico, rispetto alle specifiche esigenze del minore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo positivamente delibabile la censura relativa alla non congrua motivazione dell'assegnazione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario di frequenza scolastica, in assenza di adeguato riferimento alle specifiche esigenze del minore con disabilità grave. In esecuzione della misura, l'Amministrazione scolastica dovrà riesaminare tempestivamente i provvedimenti impugnati e conseguentemente integrare le ore di sostegno in favore del minore nella misura massima, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
handicap in situazione di gravità
La condizione di disabilità grave costituisce il parametro normativo richiamato per valutare le specifiche esigenze del minore ai fini dell'assegnazione del sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto, disponendo il riesame degli atti impugnati e l'integrazione delle ore di sostegno.
Massime di principio
- L'assegnazione di un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario di frequenza scolastica di un minore con disabilità grave deve essere congruamente motivata in relazione alle sue specifiche esigenze individuali.
- Quando la motivazione dell'assegnazione delle ore di sostegno non dà adeguatamente conto delle concrete esigenze del minore disabile, il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare e ordinare all'Amministrazione il riesame degli atti.
- L'ordine cautelare di riesame può essere accompagnato dall'obbligo di integrare le ore di sostegno nella misura massima, entro un termine perentorio stabilito dal giudice.
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