L.R. Calabria 16/2016
Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria 37/2015 sulla denuncia degli interventi strutturali e la pianificazione territoriale in prospettiva sismica: attribuisce ai Comuni le funzioni di verifica dell’ottemperanza agli artt. 99 d.P.R. 380/2001 e 24 l. 64/1974 e proroga fino al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall’art. 17, c. 2, della l.r. 37/2015. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifica della disciplina regionale sulle denunce di interventi strutturali e sulla pianificazione sismica
Modifica della disciplina regionale sulle denunce di interventi strutturali e sulla pianificazione sismica
La legge regionale Calabria 29 giugno 2016, n. 16 interviene sulla l.r. 31 dicembre 2015, n. 37, che a sua volta modifica la disciplina regionale in materia di procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e di pianificazione territoriale in prospettiva sismica. Il provvedimento ha contenuto puntuale e integra due aspetti applicativi della normativa previgente.
Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni
La prima modifica riguarda le funzioni connesse all’ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 99 del d.P.R. 380/2001 e dall’art. 24 della l. 64/1974. La legge stabilisce che tali funzioni sono demandate alle amministrazioni comunali. Ne deriva che, nell’ambito della disciplina regionale richiamata, i Comuni sono i soggetti competenti per le verifiche e gli adempimenti relativi a tali disposizioni statali.
Proroga del termine transitorio
La seconda modifica interviene sull’art. 17, comma 2, della l.r. 37/2015, sostituendo il precedente periodo temporale con una proroga del termine fino al 31 dicembre 2016. Il riferimento originario, che copriva un semestre decorrente dall’1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, viene quindi esteso per consentire l’applicazione della disciplina transitoria per un arco più lungo.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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