Messaggio numero 5273 del 11-06-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’eventuale residuo di finanziamenti già deliberati e non interamente utilizzati può essere rimesso a disposizione della stessa azienda, previa rideterminazione dell’importo autorizzato. Per accedere a nuove prestazioni, l’azienda deve presentare una dichiarazione di responsabilità sugli importi effettivamente fruiti.
Riuso delle somme non utilizzate di finanziamenti del Fondo per sospensione/riduzione dell’orario
Riuso dei residui di finanziamenti per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
La circolare interviene sui finanziamenti concessi dal Fondo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. n. 180/2012, in caso di sospensione dell’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro. Il documento precisa come gestire le somme non interamente utilizzate rispetto a quanto inizialmente deliberato dal Comitato.
Criteri di determinazione del finanziamento
Viene richiamato il criterio già illustrato con circolare n. 144 dell’8/11/2011: le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, entro il limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario versato dall’azienda stessa, calcolato dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo fino alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, le somme disponibili devono essere considerate al netto di quelle già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti:
- per attività di formazione;
- per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Mancato utilizzo integrale delle somme deliberate
Il documento rileva che, in concreto, non sempre le somme richieste e deliberate dal Comitato vengono effettivamente utilizzate per intero nel periodo autorizzato. Può infatti accadere che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia inferiore a quanto previsto nell’accordo aziendale e nella domanda di finanziamento.
Reimpiego della parte residua
In tali casi, la parte residua dei finanziamenti richiesti e deliberati e non utilizzata può essere rimessa a disposizione della stessa azienda per finanziare successive richieste. Tale possibilità è subordinata a una preventiva rideterminazione, da parte del Comitato, dell’importo originariamente autorizzato.
Nuove domande e dichiarazione di responsabilità
Una volta esaurito l’arco temporale indicato nella delibera relativa al finanziamento originario, se l’azienda intende fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo, anche con riferimento a importi già oggetto di precedenti autorizzazioni, deve presentare insieme alla nuova domanda di finanziamento una specifica dichiarazione di responsabilità.
La dichiarazione, da redigersi secondo il facsimile allegato alla circolare, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, deve attestare:
- gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni;
- gli importi effettivamente fruiti a titolo di contribuzione correlata.
Indicazione finale
Il testo si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori contenuti sostanziali.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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