Messaggio numero 5409 del 17-06-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce gli effetti della proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’adeguamento dei fondi di solidarietà: vengono estese le possibilità di accesso alle prestazioni, prorogati gli obblighi contributivi e confermate alcune regole operative per i fondi del credito, con rinvio alle istruzioni già fornite per gli altri fondi.
Proroga fondi di solidarietà del credito e contributi ordinari
Proroga del termine per l’adeguamento dei fondi di solidarietà
Il documento esamina gli effetti dell’art. 8, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. La norma differisce al 30 giugno 2014, o alla data di definizione dell’adeguamento prevista dall’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92 se anteriore, il termine originariamente previsto dall’art. 6, comma 2-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
La proroga opera nelle more dell’adeguamento della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni dell’art. 3 della legge n. 92/2012.
Effetti sulla disciplina dei decreti interministeriali
Secondo il documento, la proroga del termine di legge comporta due conseguenze principali:
- la proroga della possibilità di emanare, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, norme in deroga alla disciplina dei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477;
- la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali già adottati ai sensi del medesimo articolo, come convertiti con modificazioni e successivamente prorogati.
Il testo richiama inoltre la nota ministeriale n. 40/0015793 del 29/04/2014, che integra la nota n. 40/0009312 del 12/03/2014 e fornisce i chiarimenti operativi conseguenti al mutato quadro normativo.
Accesso alle prestazioni dei fondi
In attesa dell’emanazione dei decreti interministeriali di adeguamento, il Ministero chiarisce che i Comitati amministratori dei fondi possono deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 30 giugno 2014, oppure entro la data di definizione dell’adeguamento prevista dall’art. 3, comma 42, della legge n. 92/2012 se anteriore.
Per le prestazioni straordinarie, il documento specifica che sono ammessi i soggetti:
- sulla base di accordi stipulati entro il 30 giugno 2014, o entro la data di adeguamento se precedente;
- con istanze presentate all’INPS entro la medesima data;
- anche se le prestazioni hanno decorrenza successiva al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell’adeguamento.
Ambito applicativo per i fondi del credito
Il testo rileva che, al momento, gli unici decreti di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’art. 1-bis del D.L. 78/2009 risultano essere:
- il Decreto 26 aprile 2010, n. 51635;
- il Decreto 3 agosto 2012, n. 67329.
Alla luce di ciò e del nuovo indirizzo ministeriale, in parziale modifica del messaggio n. 4250 del 23/04/2014, sono ammessi agli interventi previsti dai Fondi di solidarietà del Credito tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’INPS entro il 30 giugno 2014, oppure entro la data di definizione dell’adeguamento se anteriore.
Effetti contributivi della proroga
La nota ministeriale richiamata afferma che la proroga delle prestazioni dei fondi, conseguente all’introduzione del comma 2-bis dell’art. 8 del D.L. 150/2013, comporta anche la proroga di tutti gli obblighi contributivi previsti per il finanziamento delle prestazioni stesse.
In particolare, per il Fondo di Solidarietà per i dipendenti del Credito viene ripristinato, dal mese di gennaio 2014 al mese di giugno 2014, l’obbligo di versamento del contributo ordinario pari allo 0,50%.
Per la denuncia e il versamento, le aziende devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 193/2000. L’importo del contributo deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1%, fissato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13/12/2013, calcolati dal 01/03/2014 fino alla data del versamento.
Regime per gli altri fondi di solidarietà
Per i restanti fondi di solidarietà continua ad applicarsi quanto previsto nel messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014.
Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori elementi dispositivi.
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