Messaggio numero 5280 del 11-06-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando non si applica la riduzione percentuale sulla pensione anticipata nel regime misto per i soggetti che maturano il requisito entro il 31 dicembre 2017. Vengono estesi i periodi utili anche a donazione di sangue ed emocomponenti, congedi parentali di maternità e paternità, permessi e congedi ex legge 104/1992, con indicazione delle decorrenze, delle esclusioni tassative e delle istruzioni per il riesame delle pensioni già liquidate con penalizzazione.
Istruzioni INPS sulla non applicazione della penalizzazione alla pensione anticipata nel regime misto per specifici periodi contributivi
Penalizzazione della pensione anticipata nel regime misto e successive esclusioni
Il documento fornisce istruzioni applicative sulla riduzione dell’importo pensionistico prevista per i soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto prima dei 62 anni. La disciplina originaria, contenuta nell’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevedeva una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo oltre i due anni.
Successivamente, l’articolo 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216/2011 ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo alcuni periodi espressamente indicati dalla norma. Il messaggio precisa che, per tali soggetti, ai fini della misura della pensione anticipata senza riduzione, vanno valutati anche i contributi accreditati per i periodi richiamati.
Modifiche normative che ampliano i periodi esclusi dalla penalizzazione
Il quadro normativo è stato modificato da due interventi principali:
- l’articolo 4-bis, comma 1, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, in vigore dal 31 ottobre 2013;
- l’articolo 1, comma 493, della legge n. 147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014.
Con il primo intervento sono stati aggiunti tra i periodi utili anche:
- la donazione di sangue e di emocomponenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 219/2005;
- i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.
Con il secondo intervento sono stati inclusi anche:
- i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 104/1992.
Periodi utili per non applicare la penalizzazione
Le disposizioni richiamate individuano in modo tassativo i periodi che consentono di evitare la riduzione percentuale. In particolare, sono considerati utili:
- le giornate di riposo dei lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti;
- i congedi di maternità;
- i congedi di paternità;
- i congedi parentali;
- i permessi mensili e il prolungamento del congedo parentale previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992.
Il documento sottolinea che non è consentita un’interpretazione estensiva della disciplina: l’elencazione dei periodi è tassativa.
Decorrenza delle nuove esclusioni
Per la disciplina introdotta dal D.L. n. 101/2013:
- l’efficacia sulle pensioni anticipate nel regime misto decorre dal 1° novembre 2013;
- per le gestioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, l’effetto decorre dal 1° novembre 2013;
- per le gestioni con decorrenza inframensile, la decorrenza è comunque fissata al 1° novembre 2013, poiché la norma è entrata in vigore il 31 ottobre 2013.
Per la disciplina introdotta dalla legge n. 147/2013:
- l’effetto decorre dal 1° febbraio 2014 per le gestioni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;
- per le gestioni con decorrenza inframensile, la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Definizione dei periodi e chiarimenti interpretativi
Il documento riporta le definizioni utili ai fini applicativi.
Per il D.L. n. 101/2013:
- il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro durante gravidanza e puerperio, con diritto alla relativa indennità anche in caso di adozione o affidamento;
- il congedo di paternità è l’astensione del lavoratore in casi specifici che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, oppure in caso di adozione/affidamento;
- il congedo parentale è l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
Per la legge n. 147/2013:
- i permessi mensili ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 consistono in tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore, per il disabile grave o per i soggetti che lo assistono;
- il prolungamento del congedo parentale riguarda i genitori del minore in situazione di gravità e può arrivare, complessivamente, fino a tre anni entro l’ottavo anno di vita del bambino.
Il documento precisa inoltre che, secondo gli orientamenti richiamati:
- vanno considerati i soli istituti espressamente menzionati dalla norma;
- sono incluse le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria;
- restano esclusi i periodi al di fuori del rapporto di lavoro;
- restano esclusi i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici;
- restano esclusi gli istituti facoltativi non espressamente richiamati, pur se utili al raggiungimento del diritto a pensione.
Effetti sulle maggiorazioni contributive speciali
Poiché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso dal concetto di prestazione effettiva di lavoro i periodi di anzianità maturati per effetto di norme speciali che attribuiscono benefici particolari, il documento conclude che tali maggiorazioni contributive continuano a comportare l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
Sono richiamate, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni riconosciute a:
- vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti;
- lavoratori non vedenti;
- lavoratori con invalidità superiore al 74%;
- lavoratori esposti all’amianto.
Risorse finanziarie previste dalla norma
Il messaggio riporta anche le autorizzazioni di spesa previste per l’attuazione delle nuove esclusioni dalla penalizzazione.
Per la donazione di sangue e di emocomponenti sono autorizzate le seguenti spese:
- 0,2 milioni di euro per il 2013;
- 2 milioni di euro per il 2014;
- 3 milioni di euro per il 2015;
- 4 milioni di euro per il 2016;
- 5 milioni di euro annui dal 2017.
Per i congedi parentali di maternità e paternità sono autorizzate le seguenti spese:
- 0,6 milioni di euro per il 2013;
- 3 milioni di euro per il 2014;
- 5 milioni di euro per il 2015;
- 8,7 milioni di euro per il 2016;
- 11,4 milioni di euro annui dal 2017.
Riesame delle pensioni già liquidate con penalizzazione
I soggetti titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione possono presentare domanda di rideterminazione del trattamento.
In tali casi:
- la depenalizzazione deve essere effettuata con effetto dalle date di decorrenza sopra indicate;
- gli arretrati vanno posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
- in presenza di giudicato, i ratei sono dovuti dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza;
- le domande pendenti devono essere definite secondo i criteri indicati nel messaggio;
- per le domande già oggetto di annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito al riesame, si applicano i medesimi criteri;
- per la gestione pubblica, i ricorsi possono essere risolti in via amministrativa dalle strutture territoriali con rettifica in autotutela.
Il documento precisa anche che i titolari di pensione ai superstiti possono chiedere il riesame e ottenere la depenalizzazione se il decesso del titolare della pensione anticipata è avvenuto in vigenza delle disposizioni in esame.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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