Ordinanza n. 84/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 20 novembre 2025, n. 1292/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lombardia aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025. La deliberazione aveva approvato il nuovo allegato A.72 al codice di rete di Terna, introducendo nuovi requisiti tecnici per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di media tensione. Nel corso del giudizio cautelare d’appello, le appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia, in ragione della sopravvenuta deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL del 23 dicembre 2025, che aveva prorogato i termini per l’adeguamento e rideterminato i termini per beneficiare del contributo previsto a tale fine.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL aveva modificato il quadro applicabile, prorogando i termini di adeguamento e rideterminando quelli per l’accesso al contributo, sicché le appellanti avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda cautelare. Non è stata quindi svolta una valutazione nel merito del fumus boni iuris o del periculum in mora, né è stata esaminata la legittimità della deliberazione originariamente impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché l’improcedibilità è dipesa da una sopravvenienza normativa-amministrativa.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che modifica il quadro applicabile può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando la parte appellante dichiari di non avere più interesse alla pronuncia cautelare.
- L’appello cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza amministrativa, viene meno l’interesse concreto e attuale alla sospensione dell’atto impugnato.
- Quando l’improcedibilità dell’appello cautelare dipende da una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, il giudice può compensare le spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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