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Ordinanza

Ordinanza n. 1669/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 24 febbraio 2026 con cui è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 2 settembre 2024 e gli ulteriori atti presupposti e istruttori. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Il provvedimento di revoca conteneva contestazioni concernenti il modello CU, la documentazione alloggiativa e la comunicazione di ospitalità; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione e le osservazioni presentate dal ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio, oltre agli atti istruttori richiamati nel provvedimento, compreso l’eventuale parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La decisione

Il TAR, riservata ogni ulteriore decisione anche sulla domanda cautelare, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell’art. 65 c.p.a. Ha ordinato alla Prefettura di Cosenza – Sportello Unico per l’Immigrazione di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la documentazione e le osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento di revoca, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento del 24 febbraio 2026, l’eventuale parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altro documento posto a fondamento delle contestazioni relative al modello CU, alla documentazione alloggiativa e alla comunicazione di ospitalità. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito di ulteriori elementi documentali necessari alla decisione della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando gli atti disponibili non consentono di valutare compiutamente la legittimità del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione di documentazione e chiarimenti necessari ai sensi dell’art. 65 c.p.a., riservando ogni ulteriore decisione.
  • L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve depositare non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli atti istruttori da esso richiamati, la documentazione posta a fondamento delle contestazioni e le osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento, ove tali elementi siano necessari per valutare la completezza dell’istruttoria e la decisione cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareDifetto di istruttoria

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