Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 3/2002

Interventi assistenziali a favore del personale regionale.

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce un fondo per interventi assistenziali a favore del personale regionale in servizio con contratto a tempo indeterminato. La Giunta, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce criteri e modalità di gestione. La copertura è prevista per il 2001-2002 con stanziamento iniziale di lire 100.000.000; per gli esercizi successivi si rinvia ai rispettivi bilanci.

Fondo per interventi assistenziali al personale regionale

Interventi assistenziali a favore del personale regionale

La legge della Regione istituisce un fondo destinato a interventi assistenziali in favore del personale regionale in servizio presso l’Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disciplina riguarda esclusivamente il personale regionale della Regione indicata nel provvedimento.

Ambito soggettivo e finalità

Il fondo è riservato ai dipendenti regionali in servizio con contratto a tempo indeterminato. La finalità è quella di sostenere interventi di natura assistenziale a favore di tale categoria di personale.

Gestione del fondo e criteri applicativi

La Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, è chiamata a determinare i criteri e le modalità di gestione del fondo. La legge demanda quindi alla disciplina attuativa la concreta operatività degli interventi assistenziali.

Aspetti finanziari e copertura della spesa

La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata mediante l’utilizzo di una quota pari a lire 100.000.000, corrispondenti a euro 51.645,69, del capitolo 9500 del bilancio 2001, secondo le regole richiamate dalla normativa contabile regionale. Per il bilancio 2002 viene istituito il capitolo 236, denominato "Fondo per interventi a favore del personale regionale", con la medesima dotazione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in competenza.

Regime finanziario per gli esercizi successivi

Per gli esercizi successivi al 2002, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, senza ulteriori specificazioni nella legge.

Attualità della disciplina

La legge non contiene termini di durata espressi né limiti temporali di applicazione; disciplina un fondo interno di carattere organizzativo e finanziario che, in assenza di abrogazioni o modifiche note nel testo fornito, conserva astrattamente attualità per la gestione del personale regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.