L.R. Liguria 3/2002
Interventi assistenziali a favore del personale regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un fondo per interventi assistenziali a favore del personale regionale in servizio con contratto a tempo indeterminato. La Giunta, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce criteri e modalità di gestione. La copertura è prevista per il 2001-2002 con stanziamento iniziale di lire 100.000.000; per gli esercizi successivi si rinvia ai rispettivi bilanci.
Fondo per interventi assistenziali al personale regionale
Interventi assistenziali a favore del personale regionale
La legge della Regione istituisce un fondo destinato a interventi assistenziali in favore del personale regionale in servizio presso l’Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disciplina riguarda esclusivamente il personale regionale della Regione indicata nel provvedimento.
Ambito soggettivo e finalità
Il fondo è riservato ai dipendenti regionali in servizio con contratto a tempo indeterminato. La finalità è quella di sostenere interventi di natura assistenziale a favore di tale categoria di personale.
Gestione del fondo e criteri applicativi
La Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, è chiamata a determinare i criteri e le modalità di gestione del fondo. La legge demanda quindi alla disciplina attuativa la concreta operatività degli interventi assistenziali.
Aspetti finanziari e copertura della spesa
La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata mediante l’utilizzo di una quota pari a lire 100.000.000, corrispondenti a euro 51.645,69, del capitolo 9500 del bilancio 2001, secondo le regole richiamate dalla normativa contabile regionale. Per il bilancio 2002 viene istituito il capitolo 236, denominato "Fondo per interventi a favore del personale regionale", con la medesima dotazione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) in competenza.
Regime finanziario per gli esercizi successivi
Per gli esercizi successivi al 2002, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci, senza ulteriori specificazioni nella legge.
Attualità della disciplina
La legge non contiene termini di durata espressi né limiti temporali di applicazione; disciplina un fondo interno di carattere organizzativo e finanziario che, in assenza di abrogazioni o modifiche note nel testo fornito, conserva astrattamente attualità per la gestione del personale regionale.
Testo integrale
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