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Messaggio numero 20 del 04-01-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la modifica del calendario di pagamento delle prestazioni previdenziali INPS introdotta dalla legge di bilancio 2018: dal gennaio 2018 i pagamenti avvengono, di regola, il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo/non bancabile, con eccezione di gennaio che resta al secondo giorno bancabile. Riporta inoltre il calendario mensile 2018 per Poste Italiane e istituti di credito e chiarisce l’ambito di applicazione delle date valuta.

Calendario di pagamento delle pensioni e prestazioni INPS dal 2018

Calendario di pagamento delle pensioni e prestazioni INPS dal 2018

Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa del calendario di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS e chiarisce il nuovo regime applicabile dal 2018. Viene inoltre riportato il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2018 e l’ambito operativo delle date valuta indicate.

Quadro normativo precedente

In premessa si richiama l’art. 3, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, che aveva modificato l’art. 1, comma 302, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, già sostituito dall’art. 6 del D.L. 21 maggio 2015, n. 65.

Secondo tale disciplina, i pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS erano effettuati:

  • il primo giorno bancabile di ciascun mese, oppure
  • il giorno successivo se festivo o non bancabile.

Era inoltre previsto che, a partire dal 2018, la decorrenza del regime temporale di pagamento dei trattamenti pensionistici e assistenziali sarebbe stata il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Per la rata di gennaio di ogni anno, il pagamento rimaneva comunque fissato al secondo giorno bancabile del mese.

Nuovo regime introdotto dalla legge di bilancio 2018

La disciplina viene poi definita come profondamente modificata dall’art. 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018.

La norma modifica l’art. 1, comma 302, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e stabilisce, a decorrere da gennaio 2018, un nuovo calendario a regime per:

  • trattamenti pensionistici;
  • assegni;
  • pensioni e indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili;
  • rendite vitalizie dell’INAIL.

Il pagamento deve avvenire:

  • il primo giorno di ciascun mese, oppure
  • il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile,
  • con un unico mandato di pagamento, ove non esistano cause ostative.

Fa eccezione il mese di gennaio, per il quale il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.

Regola operativa dal 2018

Dal 2018, quindi, i trattamenti, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili e le rendite vitalizie INAIL sono erogati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile, salvo gennaio che resta al secondo giorno bancabile.

Il documento evidenzia anche che la disciplina si applica con un unico mandato di pagamento, quando non vi siano cause ostative.

Calendario mensile dei pagamenti 2018

Viene riportata una tabella con il primo giorno lavorativo per il pagamento dei ratei pensionistici nel 2018, distinta tra Poste Italiane e istituti di credito.

Le date indicate sono le seguenti:

  • Gennaio: 3 per Poste Italiane, 3 per istituti di credito
  • Febbraio: 1 per Poste Italiane, 1 per istituti di credito
  • Marzo: 1 per Poste Italiane, 1 per istituti di credito
  • Aprile: 3 per Poste Italiane, 3 per istituti di credito
  • Maggio: 2 per Poste Italiane, 2 per istituti di credito
  • Giugno: 1 per Poste Italiane, 1 per istituti di credito
  • Luglio: 2 per Poste Italiane, 2 per istituti di credito
  • Agosto: 1 per Poste Italiane, 1 per istituti di credito
  • Settembre: 1 per Poste Italiane, 3 per istituti di credito
  • Ottobre: 1 per Poste Italiane, 1 per istituti di credito
  • Novembre: 2 per Poste Italiane, 2 per istituti di credito
  • Dicembre: 1 per Poste Italiane, 3 per istituti di credito

Ambito di applicazione delle date valuta

Il documento precisa che le date valuta indicate operano per:

  • i pagamenti mensili ai beneficiari di tutte le prestazioni;
  • i pagamenti a terzi di quote di pensione;
  • le prime liquidazioni delle prestazioni di accompagnamento all’esodo di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 92 del 2012 e all’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017;
  • le pensioni in totalizzazione con Enti e Casse diversi da INPS.

Per queste ultime fattispecie, oltre a disporre il pagamento in favore del beneficiario, è necessario anche quantificare la provvista a carico di soggetti diversi da INPS ai quali fa capo l’onere pensionistico.

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