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Circolare

Circolare INAIL n.38 del 2 agosto 2012

Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. Requisiti tecnico-professionali. Inquadramento impresa artigiana. Istruzioni operative. Legge 106/2011

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’obbligo assicurativo e contributivo dell’artigiano dipende dalla sostanza dell’attività svolta e non dal solo dato formale dell’iscrizione all’albo. Viene ricostruita l’evoluzione interpretativa INAIL sul tema e spiegato l’impatto dell’art. 6, comma 6, lettera f-sexies, del d.l. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, che introduce la comunicazione unica come strumento per l’avvio dell’attività artigiana e per l’iscrizione/annotazione al registro delle imprese. La circolare indica inoltre le istruzioni operative per i casi di accertamento ispettivo, inquadramento provvisorio nella gestione artigianato, segnalazioni al Registro imprese e all’INPS, nonché il rinvio a un tavolo tecnico con Unioncamere/Infocamere per definire le modalità di comunicazione.

Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e istruzioni operative INAIL/INPS alla luce della legge 106/2011

Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e istruzioni operative

La circolare affronta il tema dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 106/2011 di conversione del d.l. 70/2011. L’obiettivo è chiarire il rapporto tra iscrizione formale, qualificazione sostanziale dell’impresa artigiana, obbligo assicurativo INAIL e obbligo contributivo previdenziale, nonché fornire indicazioni operative alle strutture dell’Istituto.

Quadro interpretativo di riferimento

La circolare ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento INAIL. In una prima fase, con la circolare n. 11/1986, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane era stata considerata requisito obbligatorio e costitutivo per instaurare il rapporto assicurativo con il titolare artigiano. Successivamente, con la circolare n. 43/1987, l’Istituto ha cambiato impostazione, ritenendo che la qualifica artigiana sussista in base ai requisiti sostanziali previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985, indipendentemente dall’iscrizione all’albo, salvo le ipotesi in cui la normativa speciale regionale richieda espressamente l’iscrizione.

Con la circolare n. 15/1990 tale principio è stato esteso anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, superando la precedente impostazione. La circolare richiama inoltre la circolare n. 21/2002, che ha disciplinato l’inquadramento provvisorio nella gestione tariffaria Artigianato nei casi di domanda già presentata ma non ancora definita dalla Commissione provinciale, oppure di natura artigiana dichiarata o accertata in sede ispettiva. Infine, la circolare n. 80/2004 ha ribadito che l’Istituto può compiere autonome valutazioni ai fini assicurativi, tenendo conto dell’attività concretamente svolta dall’"artigiano di fatto".

Impatto dell’art. 6, comma 6, lettera f-sexies, del d.l. 70/2011

Nel quadro di tale evoluzione interpretativa si inserisce la norma introdotta dalla legge 106/2011, che ha modificato la disciplina dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese.

La circolare precisa che:

  • per avviare l’attività in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, valida anche ai fini INAIL;
  • tale adempimento determina l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con effetto dalla data di inizio attività dichiarata dal richiedente e l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • se, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergono elementi che attestano l’iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani, l’ente accertatore comunica all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione d’ufficio all’albo;
  • i provvedimenti di variazione o cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non incidono sull’obbligo contributivo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività.

Obbligo assicurativo e sostanza dell’attività svolta

La circolare ribadisce un principio centrale: l’assoggettamento all’obbligazione contributiva e assicurativa del lavoratore artigiano dipende dall’effettivo svolgimento dell’attività e dalla ricorrenza dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana, non dalla sola iscrizione formale all’albo.

In mancanza dell’iscrizione, l’obbligo assicurativo può comunque essere affermato quando risultino accertati:

  • i requisiti generali di assicurazione;
  • i requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in materia di imprenditore artigiano e impresa artigiana.

Istruzioni operative per gli accertamenti e le verifiche ispettive

La circolare estende l’attenzione anche alla responsabilità delle strutture INAIL in relazione agli accertamenti e alle verifiche ispettive effettuate dal 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge 106/2011.

Quando il personale dell’Istituto rilevi la natura artigiana di un’impresa a seguito di controlli, deve comunicare all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione d’ufficio all’albo provinciale delle imprese artigiane. Tale indicazione viene presentata come coerente con la prassi già seguita dall’Istituto in materia di inquadramento nella gestione tariffaria "Artigianato" e di assicurazione dell’"artigiano di fatto".

Inquadramento provvisorio nella gestione tariffaria Artigianato

La circolare conferma la validità delle precedenti istruzioni per l’inquadramento provvisorio, che resta possibile solo in due ipotesi:

  • quando il datore di lavoro abbia già presentato domanda di iscrizione alla Commissione provinciale per l’artigianato e la domanda non sia ancora stata definita;
  • quando la natura artigiana dell’impresa sia dichiarata dal datore di lavoro oppure accertata in seguito a verifica ispettiva, purché sussistano i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge n. 443/1985 e dalla normativa regionale.

In tali casi la sede INAIL deve:

  • accordare l’inquadramento provvisorio nel settore artigianato;
  • comunicare all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi necessari per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane;
  • segnalare la fattispecie all’INPS per gli aspetti di competenza.

La circolare precisa inoltre che, se la classificazione aziendale successivamente disposta dall’INPS ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989 risulti diversa dall’inquadramento provvisoriamente attribuito dall’INAIL, devono essere effettuate le rettifiche necessarie con decorrenza dalla data di inizio dell’attività.

Coordinamento con le Camere di commercio e istruzioni future

In chiusura, la circolare informa che a settembre sarà avviato, su iniziativa INAIL, un tavolo tecnico con Unioncamere e Infocamere per definire le modalità di comunicazione al Registro delle imprese. L’Istituto si riserva, all’esito di tale confronto, di emanare successive istruzioni tecnico-operative.

Punti principali

Evoluzione interpretativa sull’iscrizione all’albo artigiani

Viene ripercorsa la posizione INAIL dal 1986 al 2004: inizialmente l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane era considerata requisito costitutivo e indispensabile per il rapporto assicurativo; successivamente, dal 1987, l’Istituto ha ritenuto che la qualifica artigiana sussista in base ai requisiti sostanziali di legge anche indipendentemente dall’iscrizione. La non vincolatività dell’iscrizione è stata poi estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, con le eccezioni previste dalla normativa regionale. Rimane fermo che l’obbligo assicurativo può essere affermato anche in assenza di iscrizione, se ricorrono i requisiti generali di assicurazione e quelli sostanziali dell’impresa artigiana.

Effetti dell’art. 6, comma 6, lett. f-sexies, d.l. 70/2011

La norma integra la disciplina dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane tramite comunicazione unica al Registro delle imprese. Per avviare l’attività in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, valida anche ai fini INAIL. La presentazione determina l’iscrizione all’albo con effetto dalla data di inizio attività dichiarata e l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. In caso di accertamenti o verifiche ispettive che evidenzino l’iscrizione alla gestione previdenziale artigiani, l’ente accertatore comunica al Registro imprese gli elementi utili per l’iscrizione d’ufficio.

Variazioni, cancellazioni e obbligo contributivo

I provvedimenti di variazione o cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non incidono sull’obbligo contributivo per il periodo in cui l’attività è stata effettivamente esercitata. La circolare ribadisce quindi che la contribuzione previdenziale è collegata all’effettivo svolgimento dell’attività artigiana e non è esclusa da eventuali successive modifiche anagrafiche o amministrative.

Istruzioni operative per le sedi INAIL

Le strutture INAIL che, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, rilevino la natura artigiana di un’impresa devono comunicare all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione d’ufficio all’albo provinciale delle imprese artigiane. Sul piano operativo, la circolare conferma che l’inquadramento provvisorio nella gestione tariffaria "Artigianato" è possibile solo in due casi: quando il datore di lavoro ha già presentato domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato e questa non l’ha ancora definita; oppure quando la natura artigiana sia stata dichiarata dal datore di lavoro o accertata in verifica ispettiva, purché sussistano i requisiti di legge.

Adempimenti delle sedi nei casi di inquadramento provvisorio

Nei casi ammessi, la sede INAIL deve: concedere l’inquadramento provvisorio nel settore artigianato; comunicare all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi necessari per l’iscrizione all’albo; segnalare la fattispecie all’INPS per gli aspetti di competenza. Se la classificazione aziendale successivamente disposta dall’INPS differisce dall’inquadramento provvisorio INAIL, occorre procedere alle rettifiche con decorrenza dalla data di inizio attività.

Rinvio a ulteriori istruzioni tecniche

La circolare segnala che, nel mese di settembre, su iniziativa INAIL sarà aperto un tavolo tecnico con Unioncamere/Infocamere per definire le modalità di comunicazione al Registro delle imprese. All’esito di tale confronto, l’Istituto si riserva di trasmettere specifiche istruzioni tecnico-operative.

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