Circolare INAIL n.34 del 6 luglio 2012
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea, dal 11 luglio 2012 cambia il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema e, di conseguenza, vengono aggiornati i tassi applicabili dall’INAIL. Il tasso per interessi dovuti su rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 6,75%, mentre il tasso per il calcolo delle sanzioni civili è fissato al 6,25%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dall’11 luglio 2012 e anche a quelle presentate prima di tale data solo se il piano non è stato ancora comunicato oppure è comunicato dall’11 luglio 2012 in poi.
Modifica del tasso di interesse per rateazione e dilazione dei premi e accessori
Modifica del tasso di interesse per rateazione e dilazione dei premi e accessori
La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili dall’INAIL in conseguenza della variazione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE. Il provvedimento incide sia sugli interessi dovuti per rateazioni e dilazioni sia sulle sanzioni civili, con decorrenza dal 11 luglio 2012.
Quadro normativo di riferimento
La comunicazione richiama un insieme di fonti normative e di prassi che disciplinano la materia degli interessi sulle rateazioni, delle dilazioni e del sistema sanzionatorio. Tra queste sono richiamati:
- il decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, articolo 13, sulla determinazione del tasso di interesse;
- la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982, relativa agli interessi sulle rateazioni e dilazioni;
- il decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, articolo 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso di interesse;
- il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, articolo 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
- la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, articolo 14, che assume il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso;
- le circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001, sui criteri applicativi per il differimento, la dilazione e il pagamento rateale dei debiti contributivi;
- la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001, relativa al nuovo sistema sanzionatorio;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
- il provvedimento della Banca Centrale Europea del 5 luglio 2012.
Nuova misura del tasso
La BCE ha fissato allo 0,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’11 luglio 2012. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL indica i seguenti valori:
- 6,75% per gli interessi dovuti per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori;
- 6,25% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
Applicazione alle rateazioni e dilazioni
La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione:
- presentate a partire dall’11 luglio 2012;
- presentate prima dell’11 luglio 2012, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- presentate prima dell’11 luglio 2012, quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 11 luglio 2012 o successiva.
Indicazioni operative
Per agevolare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare riguarda l’aggiornamento del tasso di interesse applicabile al pagamento rateale o dilazionato di premi e accessori. Il provvedimento si fonda su una serie di riferimenti normativi e circolari richiamati nel quadro normativo, tra cui la disciplina sul tasso di interesse, le regole sulle rateazioni e dilazioni, il sistema sanzionatorio e il provvedimento della BCE del 5 luglio 2012.
Nuovi tassi applicabili dal 11 luglio 2012
Dal 11 luglio 2012 la BCE ha fissato allo 0,75% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema. Su tale base, l’INAIL stabilisce: 6,75% per gli interessi dovuti su rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori; 6,25% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
Ambito di applicazione temporale
La nuova misura del tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dall’11 luglio 2012. Si applica anche alle istanze presentate in data anteriore, purché la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure il piano sia comunicato in data 11 luglio 2012 o successiva.
Supporti operativi
Per facilitare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare stessa.
Testo integrale
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