Circolare INAIL n. 37 del 20 luglio 2012
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione dei livelli di reddito familiare per l’assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, pari al 2,7%, e rende disponibili le nuove tabelle reddituali e gli importi mensili. Indica chi può presentare domanda, quale modulo utilizzare e il termine del 17 settembre 2012 per la presentazione, riferito ai redditi 2011 (CUD 2012). Richiama inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni del nucleo familiare che incidano sul diritto o sull’importo dell’assegno e disciplina le modalità di diffusione della circolare al personale e ai soggetti interessati.
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013
Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013
La circolare aggiorna i livelli di reddito familiare rilevanti ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, in applicazione della rivalutazione annuale prevista dalla normativa vigente. Vengono inoltre disciplinati i soggetti legittimati a presentare domanda, il termine di presentazione e le modalità di comunicazione delle variazioni del nucleo familiare.
Quadro normativo e finalità
Il documento richiama il decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153/1988, nonché precedenti circolari e il decreto ministeriale 4 aprile 2005 in materia di assegno per il nucleo familiare. La finalità è fornire precisazioni operative a seguito della rivalutazione dei livelli di reddito familiare efficace dal 1° luglio 2012.
Rivalutazione delle fasce di reddito
I livelli di reddito familiare utili per il calcolo e la corresponsione dell’assegno sono rivalutati annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2012 la rivalutazione è pari al 2,7%.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e con i relativi importi mensili della prestazione si applicano dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e sono rese disponibili sulla Intranet, nel minisito della Direzione centrale risorse umane.
Soggetti aventi diritto e presentazione della domanda
Possono presentare domanda per l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, sulla base delle nuove fasce di reddito:
- i dipendenti;
- gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948);
- i titolari di trattamento ai superstiti;
- il coniuge dell’avente diritto.
Per i titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio sia in quiescenza, la domanda va invece presentata all’INPS, con l’eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale.
Per i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione, la circolare rinvia alla circolare 50/2005. Le domande devono essere presentate entro il 17 settembre 2012, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2011 (CUD 2012), utilizzando il modello allegato.
Comunicazione delle variazioni del nucleo familiare
Le variazioni del nucleo familiare che determinino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla struttura di appartenenza.
Diffusione interna e notifiche
La circolare deve essere diffusa a tutto il personale secondo le modalità già in uso, richiamando la circolare 3/1973. È prevista inoltre l’affissione agli albi di ciascuna unità fino al 17 settembre 2012, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Le singole unità devono notificare la circolare con lettera raccomandata A/R:
- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1948, identificati con codice 0 in anagrafica fiscale, posizione contributiva.
La documentazione attestante le notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna unità.
Allegati
Sono richiamati i seguenti allegati:
- domanda dell’avente diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare;
- domanda del coniuge dell’avente diritto;
- dichiarazione dei redditi per assegno nucleo familiare;
- dichiarazione per il riconoscimento del nucleo familiare numeroso;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- informazioni sull’assegno per il nucleo familiare.
Per quanto non espressamente previsto, resta ferma la disciplina già vigente.
Punti principali
Rivalutazione dei livelli reddituali
Dal 1° luglio 2012 i livelli di reddito familiare rilevanti per l’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati annualmente in misura pari alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2012 la rivalutazione è pari al 2,7%. Le nuove tabelle con i livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili si applicano dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono chiedere l’attribuzione o la rivalutazione dell’assegno, sulla base delle nuove fasce di reddito, i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti e il coniuge dell’avente diritto. I titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ago, sia in attività di servizio sia in quiescenza, ad eccezione dei percettori di pensione sociale, devono invece presentare domanda all’INPS.
Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 17 settembre 2012, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2011 (CUD 2012). La circolare rinvia alla disciplina già contenuta nella circolare 50/2005 per i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione, e richiede l’utilizzo del modello allegato.
Variazioni del nucleo familiare
Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell’importo dell’assegno devono essere comunicate tempestivamente alla struttura di appartenenza.
Diffusione della circolare e allegati
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità già previste dalla circolare 3/1973, anche tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 17 settembre 2012. Le singole unità devono inoltre notificare la circolare con raccomandata A/R agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza e ai titolari di trattamento ai superstiti individuati con codice 0 in anagrafica fiscale. Sono allegati i modelli di domanda, le dichiarazioni reddituali, la dichiarazione per il nucleo numeroso, l’informativa privacy e le informazioni sull’assegno.
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