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Circolare

Circolare numero 93 del 17-4-2001

Si forniscono precisazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici agli iscritti alla gestione speciale dei dipendenti degli Enti creditizi che non hanno titolo a trattamenti a carico delle soppresse gestioni esclusive o esonerative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime applicabile alle pensioni degli ex dipendenti degli enti creditizi pubblici e precisa quali trattamenti rientrano nella gestione speciale BANC, quali restano a carico dell’AGO e come si coordina il pagamento unitario tramite convenzione con gli enti creditizi. Vengono inoltre fornite indicazioni sui casi esclusi dalla convenzione, sui trasferimenti contributivi, sugli estratti contributivi e sulle modalità operative di conguaglio, rendicontazione e tutela dei dati. In allegato è richiamata la convenzione INPS-enti creditizi che disciplina pagamento, flussi informativi, trattenute, recuperi e accesso alle banche dati.

Istruzioni su liquidazione e gestione delle pensioni VOBANC, IOBANC e SOBANC per ex dipendenti di enti creditizi pubblici

Pensioni degli ex dipendenti degli enti creditizi pubblici e gestione speciale BANC

La circolare interviene sul processo di liquidazione e gestione delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi pubblici rientranti nel perimetro del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Dopo aver richiamato le istruzioni precedenti e le procedure in corso di completamento, chiarisce soprattutto il perimetro delle pensioni a carico della gestione speciale, i casi esclusi, il coordinamento con i regimi soppressi e le modalità operative di pagamento tramite convenzione con gli enti creditizi.

Quadro normativo e soggetti interessati

La disciplina richiama, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 357/1990. Sono interessati gli enti creditizi elencati nella circolare, tra cui San Paolo IMI, Cariplo, Monte dei Paschi di Siena, Banca CRT, Carifirenze, Cariparo, Cassa di Risparmio di Asti, Banco di Sicilia, Sicilcassa e Banco di Napoli.

La circolare segnala che le istruzioni originarie sulla liquidazione e gestione delle prestazioni erano già state fornite con le circolari n. 6 dell’8 gennaio 1991, n. 104 del 19 aprile 1991, n. 182 del 10 luglio 1991, n. 295 del 28 dicembre 1991, n. 128 del 27 aprile 1994 e n. 50 del 2 marzo 1996.

Pensioni a carico della gestione speciale

In applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 357/1990, devono essere liquidate a carico della gestione speciale le pensioni dei lavoratori dipendenti degli enti creditizi in servizio al 31 dicembre 1990 che maturano i requisiti dal 1991 in poi. Si tratta quindi dei soggetti già in servizio alla data di riferimento, per i quali la nuova gestione speciale BANC assicura il trattamento pensionistico secondo i requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria.

Pensioni da assumere in carico nella gestione speciale

L’articolo 3 del decreto stabilisce anche l’assunzione in carico, nella gestione speciale, delle pensioni di chi, al 31 dicembre 1990, fosse già titolare di trattamenti diretti o ai superstiti a carico di forme di assicurazione esclusive o esonerative soppresse. La circolare ricorda che tali posizioni devono essere ricondotte alla gestione speciale secondo le condizioni previste dalla norma.

Garanzia del trattamento di miglior favore

Per i pensionandi e per i pensionati rientranti nelle fattispecie sopra indicate, l’articolo 4 assicura il mantenimento del trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dai regimi di provenienza, che continuano a operare come integrazioni. La differenza tra l’importo complessivo spettante e la quota a carico della gestione speciale è posta a carico dei fondi o delle casse, ovvero direttamente dei datori di lavoro.

Pagamento unitario e convenzione con gli enti creditizi

L’articolo 6 prevede che il trattamento pensionistico complessivo sia pagato, per conto dell’INPS, dagli enti creditizi, previa stipula di apposita convenzione. La convenzione deve garantire il pagamento alla stessa scadenza delle pensioni originarie e prevedere meccanismi di conguaglio tra somme erogate per conto dell’INPS e contributi dovuti all’Istituto.

La convenzione allegata conferma che gli enti creditizi provvedono al pagamento dell’intero trattamento agli iscritti alla gestione speciale e ai loro superstiti, comprensivo sia della quota a carico della gestione speciale sia della quota a carico dei regimi pensionistici soppressi.

Casi esclusi dalla convenzione e competenza delle sedi INPS

Non rientrano nella convenzione i trattamenti di coloro che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto alla pensione a carico della gestione speciale. In tali ipotesi, la contribuzione deve essere trasferita alla contabilità ordinaria dell’assicurazione generale obbligatoria, e le sedi devono mantenere evidenza delle relative pensioni liquidate a carico dell’AGO con contributi versati nella gestione speciale.

Sono esclusi anche i casi in cui il soggetto non abbia titolo ad alcuna prestazione a carico dei soppressi fondi o casse, ad esempio perché dipendente di istituti acquisiti o incorporati dopo il 1° gennaio 1991 o assunto successivamente a tale data. In questi casi la pensione va liquidata a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, oppure delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi se il diritto deriva da cumulo. La circolare precisa che tali pratiche devono essere trattate dalle sedi INPS di residenza e non da quelle di riferimento degli enti creditizi; ove già trasmesse alle sedi di riferimento, devono essere urgentemente inoltrate alle sedi competenti dopo aver verificato l’assenza di prestazioni dovute dai fondi soppressi.

Estratti contributivi e documentazione sostitutiva

Per gli iscritti alla gestione speciale saranno resi disponibili, successivamente, estratti contributivi completi dei periodi versati nella gestione speciale e comunicati dagli enti creditizi. Nell’immediato, però, possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli stessi enti creditizi.

Disciplina operativa della convenzione

La convenzione allegata contiene 12 articoli e regola gli aspetti operativi del pagamento. L’INPS trasmette telematicamente i dati delle pensioni da erogare; per le pensioni di nuova liquidazione, in attesa della trasmissione degli importi definitivi, gli enti creditizi possono portare a conguaglio nella denuncia contributiva importi provvisori, salvo successive sistemazioni.

L’INPS comunica inoltre gli importi mensili al netto del solo contributo ex ONPI e, per le pensioni liquidate anche sulla base di contribuzione AGO, indica separatamente la quota a carico della gestione speciale e quella a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per i trattamenti già in essere al 21 agosto 1990, e per quelli nel frattempo liquidati, l’INPS trasmette gli importi mensili a decorrere da gennaio 1991 o dalla decorrenza della pensione se successiva.

Pagamenti, ratei non dovuti e ratei maturati e non riscossi

Il pagamento deve essere eseguito al titolare o al legale rappresentante secondo le condizioni previste per i pagamenti diretti INPS. Gli enti creditizi devono restituire all’INPS le rate eventualmente accreditate o pagate dopo il decesso del beneficiario, nonché quelle non dovute in generale, mediante bonifico diretto alla sede che ha in carico la pensione.

Gli stessi enti o le società da essi risultanti provvedono anche al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal pensionato agli aventi diritto.

Conguagli e rendicontazione

Gli importi mensili di pensione di pertinenza dell’INPS sono conguagliati dagli enti creditizi nella denuncia contributiva del mese di pagamento, secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Per le pensioni di nuova decorrenza, i conguagli definitivi delle quote INPS già determinate provvisoriamente devono essere effettuati non oltre la denuncia contributiva del secondo mese successivo alla comunicazione dei dati da parte dell’INPS.

Per l’avvio della convenzione, e in ragione delle esigenze operative iniziali, i conguagli relativi alle quote già determinate provvisoriamente devono essere effettuati secondo i tempi tecnici dei singoli enti e comunque non oltre il sesto mese successivo a quello della comunicazione dei dati.

Ogni anno gli enti creditizi devono rendicontare telematicamente i pagamenti effettuati e i conguagli operati sulle denunce contributive mensili; per le pensioni miste la rendicontazione deve distinguere le quote a carico della gestione speciale da quelle a carico dell’AGO.

Trattenute, sostituto d’imposta e cumulo con redditi da lavoro

Agli enti creditizi competono tutti gli adempimenti derivanti dalla qualifica di sostituto d’imposta attribuita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 357/1990. Spetta inoltre agli enti operare le trattenute sulle pensioni della gestione speciale per i contributi sindacali richiesti dai titolari, secondo la convenzione richiamata nell’atto allegato.

Per le trattenute connesse al cumulo con redditi da lavoro, gli enti applicano le modalità previste per le pensioni a carico dell’AGO. Per il periodo tra il 1° gennaio 1991, o la decorrenza della pensione se successiva, e la data di assunzione in carico da parte della gestione speciale, l’eventuale attività lavorativa presso gli enti creditizi deve essere comunicata all’INPS, che determina le trattenute e ne comunica l’importo agli enti stessi. Se le trattenute non sono già state effettuate, gli importi recuperati dagli enti devono essere rimborsati all’INPS secondo le modalità che verranno indicate dall’Istituto.

Per eventuale attività lavorativa presso altri datori di lavoro, l’INPS procede direttamente al recupero delle trattenute non effettuate oppure, su richiesta degli interessati, comunica agli enti creditizi l’importo da trattenere sui ratei correnti di pensione.

Accesso alle banche dati e tutela della riservatezza

La convenzione autorizza gli enti creditizi ad accedere, esclusivamente per finalità istituzionali e con modalità analoghe a quelle previste per gli enti di patronato, agli archivi delle domande e delle pensioni dei propri dipendenti e aventi causa. È però espressamente vietato utilizzare le informazioni acquisite per fini diversi da quelli previsti dalla normativa richiamata, consentirne la consultazione o la cessione a terzi, salvo in forma statistica e nei limiti di legge, o permettere ad altri soggetti l’accesso alle banche dati INPS tramite il proprio sistema.

La convenzione richiama inoltre l’obbligo di conformarsi alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, alle successive modificazioni e alle disposizioni dell’Autorità Garante, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati e alla comunicazione dei dati all’estero. Le parti devono comunicarsi reciprocamente i rispettivi responsabili del trattamento.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare richiama le istruzioni già fornite per l’acquisizione dei dati necessari alla liquidazione delle pensioni VOBANC, IOBANC e SOBANC e informa che sono in completamento le procedure di calcolo, stampa degli elaborati e trasmissione dei dati di pagamento agli enti creditizi interessati. Il chiarimento si concentra sulle situazioni degli iscritti alla gestione speciale dei dipendenti degli enti creditizi che non hanno titolo a prestazioni a carico delle soppresse gestioni esclusive o esonerative, in un contesto di frequenti fusioni, scorpori e incorporazioni nel settore bancario.

Pensioni da liquidare nella gestione speciale BANC

In base all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, devono essere liquidate a carico della gestione speciale le pensioni dei lavoratori dipendenti degli enti creditizi in servizio al 31 dicembre 1990 che maturano i requisiti a partire dal 1991. Per tali soggetti si applica il sistema della gestione speciale istituita presso l’INPS.

Pensioni da assumere in carico nella gestione speciale

L’articolo 3 del decreto stabilisce che nella gestione speciale devono essere assunte in carico anche le pensioni di coloro che, al 31 dicembre 1990, erano già titolari di trattamenti diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione esclusive o esonerative soppresse dal decreto stesso. Si tratta quindi di posizioni già in essere alla data di riferimento, da ricondurre alla nuova gestione speciale BANC secondo le modalità previste.

Garanzia del trattamento complessivo di miglior favore

Per i pensionandi e per i pensionati sopra richiamati, l’articolo 4 salvaguarda il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria esclusive o esonerative di originaria iscrizione, che continuano a operare come integrative. La differenza tra trattamento complessivo e quota a carico della gestione speciale resta a carico dei fondi o delle casse oppure direttamente dei datori di lavoro.

Pagamento unitario tramite convenzione

L’articolo 6 del decreto prevede che il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo sia effettuato per conto dell’INPS dagli enti creditizi, previa convenzione. La convenzione disciplina il pagamento alle stesse scadenze delle pensioni originarie e i sistemi di conguaglio tra somme erogate per conto dell’INPS e contributi dovuti all’Istituto. Gli enti creditizi, quindi, erogano l’intero importo ai beneficiari, comprendendo quota a carico della gestione speciale e quota integrativa a carico dei regimi soppressi.

Casi esclusi dalla convenzione

Non rientrano nell’ambito della convenzione i trattamenti pensionistici di dipendenti degli enti creditizi che cessano dal servizio senza maturare il diritto a pensione a carico della gestione speciale. In tali casi la contribuzione resta da trasferire alla contabilità ordinaria dell’AGO ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 357/1990, e le sedi devono tenere apposita evidenza delle pensioni liquidate a carico dell’AGO con contributi versati nella gestione speciale in attesa del trasferimento.

Ulteriori fattispecie escluse e competenza delle sedi

Sono esclusi anche i trattamenti liquidati a soggetti che non hanno titolo ad alcuna prestazione a carico dei soppressi fondi o casse, ad esempio dipendenti di istituti acquistati o incorporati dopo il 1° gennaio 1991 oppure assunti dopo tale data. Tali domande devono essere liquidate a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi se il diritto è maturato con cumulo, e devono essere gestite dalle sedi INPS di residenza degli interessati, non dalle sedi di riferimento per gli enti creditizi. La circolare precisa che eventuali domande erroneamente inviate alle sedi di riferimento, una volta esclusa ogni prestazione a carico dei fondi soppressi, devono essere trasmesse con urgenza alle sedi competenti.

Estratti contributivi e documentazione sostitutiva

Per gli iscritti alla gestione speciale saranno resi disponibili, quanto prima, estratti contributivi completi anche dei periodi fatti valere nella gestione speciale e comunicati dagli enti creditizi. Nell’immediato possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli enti creditizi stessi.

Contenuti principali della convenzione allegata

La convenzione INPS-enti creditizi, richiamata in allegato, disciplina in modo puntuale il pagamento delle pensioni ai dipendenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 357/1990 e ai loro superstiti. Tra gli aspetti regolati vi sono l’attivazione della trasmissione telematica dei dati pensionistici, la corresponsione degli importi mensili al netto del solo contributo ex ONPI, la distinzione delle quote a carico della gestione speciale e dell’AGO nei casi di pensioni miste e la trasmissione della documentazione di liquidazione.

Pagamento, conguagli e recuperi

La convenzione stabilisce che il pagamento deve avvenire al titolare o al suo legale rappresentante con le stesse condizioni applicate dall’INPS. Gli enti creditizi devono rifondere all’INPS le rate indebitamente accreditate o pagate dopo il decesso del beneficiario e quelle comunque non dovute, mediante bonifico alla sede che ha in carico la pensione. È previsto anche il pagamento dei ratei maturati e non riscossi agli aventi diritto. I conguagli delle quote di pertinenza INPS sono effettuati nella denuncia contributiva del mese di pagamento e, per le quote provvisorie, entro il secondo mese successivo alla comunicazione dei dati; per l’avvio della convenzione è ammesso un termine massimo fino al sesto mese successivo, in ragione dei tempi tecnici dei singoli enti.

Trattenute, attività lavorativa e sostituto d’imposta

Agli enti creditizi fanno carico gli adempimenti derivanti dalla qualifica di sostituto d’imposta. Essi operano inoltre le trattenute per contributi sindacali sulla pensione a carico della gestione speciale secondo la convenzione richiamata e applicano, con le modalità previste per l’AGO, le trattenute legate al cumulo con redditi da lavoro. Per il periodo dal 1° gennaio 1991 o dalla decorrenza della pensione, fino all’assunzione in carico da parte della gestione speciale, gli enti devono comunicare all’INPS l’eventuale attività lavorativa presso gli enti stessi, così da consentire la determinazione delle trattenute e i relativi recuperi.

Rendicontazione, accesso ai dati e tutela della riservatezza

Gli enti creditizi devono rendicontare annualmente per via telematica i pagamenti effettuati e conguagliati nelle denunce contributive mensili, distinguendo nelle pensioni miste le quote a carico della gestione speciale e quelle a carico dell’AGO. Sono autorizzati ad accedere, per fini istituzionali e con modalità analoghe a quelle degli enti di patronato, agli archivi delle domande e delle pensioni dei propri dipendenti e aventi causa. La convenzione pone stringenti limiti all’uso delle informazioni, vietandone la divulgazione o cessione a terzi se non nei limiti consentiti dalla legge e richiamando l’osservanza della legge n. 675/1996, delle successive modifiche e delle disposizioni dell’Autorità Garante in materia di sicurezza e responsabilità del trattamento.

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