Circolare numero 139 del 28-10-2025
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, c.d. Nuovo bonus mamme, e si forniscono indicazioni per la presentazione delle domande.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il Nuovo bonus mamme introdotto dall'art. 6, comma 2, del decreto‑legge n. 95/2025: integrazione pari a 40 euro mensili per il 2025 per lavoratrici madri con specifici requisiti numerici, di attività e reddituali (limite 40.000 euro annui). Vengono definiti i requisiti di accesso, la misura e le modalità di erogazione (pagamento in un'unica soluzione a dicembre 2025 o entro febbraio 2026), le modalità di presentazione della domanda, i controlli, il regime fiscale e di ISEE, il finanziamento e le istruzioni contabili per l'INPS.
Disciplina e istruzioni operative per il "Nuovo bonus mamme" (integrazione al reddito 2025)
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo alle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito dalla legge n. 118/2025) che introduce per il 2025 il Nuovo bonus mamme e posticipa al 2026 l'esonero contributivo parziale per lavoratrici con due o più figli; richiamo anche all'esonero totale IVS previsto dalla legge di Bilancio 2024 per alcune beneficiarie.
Requisiti di numero figli
Beneficiano: madri con due figli (inclusi adottati/affidati preadottivi) se il figlio più piccolo ha età <10 anni, oppure madri con ≥3 figli se il figlio più piccolo ha età <18 anni. Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31/12/2025; decorrenza dal mese di perfezionamento. Non rilevano figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Requisiti di attività lavorativa
Sono ammesse lavoratrici dipendenti (pubbliche/private, escluso lavoro domestico) e lavoratrici autonome iscritte a gestioni obbligatorie o casse professionali; includono lavoro intermittente e somministrazione. Per autonome rileva l'iscrizione/periodi effettivi 2025. Escluse titolari di cariche sociali e imprenditrici non assicurate. Per le madri con ≥3 figli il bonus non è riconosciuto nei mesi con rapporto a tempo indeterminato (in tal caso può valere l'esonero IVS).
Requisito economico
Reddito da lavoro (dipendente o autonomo) 2025 non superiore a 40.000 euro annui complessivi.
Misura e modalità di erogazione
Importo: 40 euro mensili non imponibili, fino a 12 mensilità per il 2025. Le mensilità da gennaio a novembre 2025 sono liquidate in unica soluzione a dicembre 2025; erogazione compatibilmente con la data di domanda o entro febbraio 2026 (domande tardive), comunque entro il 31/01/2026 per alcune categorie.
Presentazione della domanda e documentazione
Domanda a istanza dell'interessata all'INPS tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS online, contact center, o patronati. Scadenza: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare; per requisiti perfezionati dopo tale data, la domanda entro il 31/01/2026. Dichiarazioni sostitutive secondo DPR n. 445/2000, indicazione dati figli (con codice fiscale o documentazione anagrafica/di ingresso) e modalità di pagamento (IBAN/SUGI o bonifico domiciliato, mod. MV70 per IBAN SEPA extra‑Italia se necessario).
Controlli, sanzioni e responsabilità
Le dichiarazioni saranno soggette a controlli anche successivi; in caso di mendacio applicazione di sanzioni amministrative e penali, decadenza dal beneficio, recupero delle somme e segnalazione alle autorità competenti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).
Regime fiscale e rilevanza ISEE
Il bonus non concorre al reddito complessivo e non è imponibile fiscalmente né contributivamente; non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.
Finanziamento
Onere previsto: 480 milioni di euro per il 2025 (300 milioni a valere sulle risorse del comma 1 dell'art. 6 e 180 milioni ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 95/2025).
Istruzioni contabili per INPS
Rilevazioni sul bilancio dello Stato nella GAT con nuovi conti: GAT30218 (onere), GAT10218 (debito verso beneficiarie); riaccrediti e riemissioni su conti GPA10031 e GPA10318; recuperi su GAT24218 con codice bilancio 1373; istruzioni su partitari e imputazioni di fine esercizio e rapporti finanziari con lo Stato.
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