Cassazione Civile, Sentenza n. 17602/2021 del 21/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 21/12/2017 per "persistente insufficiente rendimento" ai sensi dell'art.95, comma 7, CCNL 2007. Il ricorrente contestava: 1) errata qualificazione della fattispecie come giusta causa invece che licenziamento con preavviso (presunta lettura diversa del CCNL); 2) mancato rispetto di adempimenti procedurali (art.55-quater D.Lgs.165/2001 e seguenti) relativi a comunicazioni all'Ispettorato; 3) illegittimità dell'addebito perché le pulizie sarebbero state affidate a fornitori esterni (Convenzioni CONSIP) e quindi non rientranti obbligatoriamente nelle mansioni del collaboratore scolastico; 4) eccessiva sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, essendo la mancata pulizia non intenzionale e sanzionabile con misure conservative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: a) le omissioni disciplinari del ricorrente erano provate (segnalazioni e ammissione dell'interessato in sede disciplinare di non aver mai effettuato le pulizie); b) le mansioni di pulizia rientrano nel profilo di collaboratore scolastico (Tabella A e art.47 CCNL), quindi l'esistenza di appalti esterni non esonera il dipendente; c) la previsione del D.Lgs.75/2017 relativa alla valutazione negativa della performance nel triennio non si applica ai rapporti a termine; d) la censura per omissione di pronuncia è inammissibile per mancata specificità e mancata trascrizione dell'atto di reclamo; e) la valutazione di proporzionalità della sanzione è rimessa al giudice del merito e, rispetto ai fatti accertati (reiterato rifiuto di prestazione non giustificato, precedenti rimproveri), il licenziamento per "persistente insufficiente rendimento" è legittimo. Sono state inoltre respinte le doglianze sulle formalità di notifica, senza pronunce sulle spese, e rilevata l'applicabilità degli obblighi di versamento del contributo unificato ex art.13 co.1 quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) Comparto Scuola 2007
art.95, commi 1, 4, 7; art.47; Tabella A - Area A
L'art.95 comma 7 disciplina il "persistente insufficiente rendimento" e prevede il licenziamento per tale fattispecie; le mansioni di pulizia sono espressamente previste nella Tabella A per il profilo del collaboratore scolastico e rientrano dunque nei compiti obbligatori affidati al personale ATA
D.Lgs. 75/2017
richiami alla valutazione negativa della performance in ciascun anno dell'ultimo triennio
La Corte ha ritenuto che la previsione che richiede valutazioni negative annuali non sia applicabile ai rapporti a termine come quello del ricorrente
D.Lgs. 165/2001
art.55‑quater comma 3‑sexies (richiami procedurali verso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica)
La censura per mancato adempimento di comunicazioni all'Ispettorato è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità e non decisiva nel caso di specie
DPR 22 giugno 2009 n.119
Il DPR aveva previsto l'indisponibilità di una quota di posti quando le pulizie erano assicurate da personale esterno, a conferma che, in assenza di tali condizioni, le mansioni di pulizia spettano ai collaboratori scolastici
Legge 30 dicembre 2018 n.145
Disposizione che dal 1/1/2020 stabilisce che i servizi di pulizia devono essere svolti con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici; la Corte osserva che tale norma conferma la competenza del profilo ma non beneficia retroattivamente la posizione del ricorrente
Codice di Procedura Civile
art.112; art.360 nn.3 e 4
Art.112 (omessa pronuncia) e art.360 (motivi di cassazione) sono stati applicati per valutare la specificità dei motivi; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni mezzi per mancanza di specificità o perché questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità
Legge 11 dicembre 2016 n.228 (richiami)
art.1 co.17 L.228/2012 - richiamato per contributo unificato
Rilevato l'obbligo processuale relativo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata
Massime di principio
- Per i contratti a termine la disciplina introdotta dal D.Lgs.75/2017 sulla valutazione triennale della performance può non trovare applicazione automatica; occorre verificare l'ambito soggettivo della norma.
- Le mansioni previste esplicitamente nel CCNL e nelle Tabelle allegate vincolano il profilo professionale anche se l'amministrazione ricorre a forniture esterne; l'appalto non esonera automaticamente il dipendente dall'esecuzione di compiti previsti contrattualmente.
- L'ammissione del lavoratore in sede disciplinare e le ripetute segnalazioni di inadempimento costituiscono prova rilevante a sostegno del licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare (licenziamento vs sanzioni conservative) è valutazione di merito del giudice e la Cassazione la sindaca solo nei limiti dell'eventuale vizio di motivazione.
- Le censure procedurali (omesse comunicazioni, nullità di notifica, ecc.) devono essere dedotte con specificità e risultare decisive per incidere sull'esito del procedimento; la generica allegazione è inammissibile.
- Problemi formali di notifica verso Avvocatura dello Stato possono essere superati dalla valutazione della durata ragionevole del processo e dalla soluzione favorevole della controversia, ma è prudente rispettare le regole di notifica per evitare eccezioni procedurali.
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