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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17601/2021 del 21/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il licenziamento intimatole da INTERTRADE (14 marzo 2017), deducendo l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo e la violazione delle norme di razionalizzazione delle Camere di Commercio (D.Lgs. 219/2016). Sosteneva inoltre che, poiché INTERTRADE era priva di personalità giuridica, il rapporto di lavoro sarebbe ricaduto con la Camera di Commercio e che pertanto il licenziamento proveniente da INTERTRADE sarebbe inefficace e illegittimo; invocava infine il principio del mantenimento dei livelli occupazionali e la presunta necessità di procedere ad accorpamento prima di qualsiasi soppressione o licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il convincimento dei giudici di merito che INTERTRADE, pur priva di personalità giuridica, costituisce una "azienda speciale" dotata di organizzazione autonoma e dunque titolare dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001). Non sono emersi elementi di interposizione fittizia. Quanto alla riorganizzazione prevista dal D.Lgs. 219/2016, la Corte ha precisato che tale decreto contempla sia l'accorpamento sia la soppressione delle aziende speciali (art. 3, comma 2, lett. b), perciò non vige un obbligo di accorpamento prima di procedere alla liquidazione o ai licenziamenti; le procedure e le tutele previste per le Camere di Commercio sono diverse da quelle applicabili alle aziende speciali. Per questi motivi i motivi di cassazione sono stati ritenuti infondati e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al possibile maggior contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 novembre 2016 n.219

    art. 3, comma 2, lettera b) (piano di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione); art. 4, comma 2 (misure per il personale delle aziende speciali); art. 6, comma 1 (approvazione degli interventi di razionalizzazione)

    Il decreto prevede espressamente due alternative per le aziende speciali: "accorpamento" oppure "soppressione"; non impone che la soppressione possa avvenire solo quale effetto di un accorpamento. Inoltre distingue la disciplina delle Camere di Commercio da quella delle aziende speciali: per le prime sono previste procedure di ricollocazione e mantenimento dei livelli occupazionali diverse rispetto a quelle delle aziende speciali, per le quali sono previste misure di ammortizzatori sociali e blocco assunzioni per il riassorbimento.

  • Legge 7 agosto 2015 n.124

    art. 10 (delega con principi, tra cui il mantenimento dei livelli occupazionali e la riduzione del numero delle Camere e delle aziende speciali)

    La legge di delega indica principi generali (compreso il mantenimento dei livelli occupazionali) che sono stati recepiti e specificati dal D.Lgs. 219/2016; tuttavia la disciplina attuativa differenzia le misure per le Camere e per le aziende speciali, senza impedire la soppressione delle aziende speciali.

  • Legge 29 dicembre 1993 n.580

    Norma quadro che disciplina le aziende speciali costituite presso le Camere di Commercio; tale normativa, come interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione, non esclude che le aziende speciali, anche prive di personalità giuridica, abbiano struttura organizzativa distinta e autonoma rispetto alla Camera, con effetti sulla titolarità dei rapporti di lavoro.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165

    La disciplina del pubblico impiego privatizzato (D.Lgs. 165/2001) non si applica ai rapporti di lavoro del personale delle aziende speciali delle Camere di Commercio, essendo questi regolati dal diritto privato a causa dell'autonomia organizzativa e gestionale delle aziende speciali.

  • Codice civile, art. 2118 e Legge 15 luglio 1966 n.604 art.2

    Richiamate dalla ricorrente in ordine alla nullità del licenziamento intimato da soggetto non legittimato; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata perché l'imputazione del rapporto di lavoro ad INTERTRADE è conforme alla disciplina delle aziende speciali e alla giurisprudenza consolidata.

  • DM 8 agosto 2017 (attuazione D.Lgs.219/2016) e DM 16 febbraio 2018 (regolamento di attuazione)

    art. 6, comma 1 citato nel dispositivo

    La Corte ha ritenuto irrilevante la messa in liquidazione di INTERTRADE (7 dicembre 2016) rispetto all'entrata in vigore del DM 8 agosto 2017: l'esistenza della liquidazione anteriore non impedisce l'applicabilità o la legittimità delle misure di razionalizzazione o la valutazione della legittimità del licenziamento secondo il quadro normativo e fattuale complessivo.

Massime di principio

  • Le "aziende speciali" delle Camere di Commercio, pur prive di personalità giuridica, possono essere considerate soggetti organizzativamente e funzionalmente distinti dalla Camera: in assenza di elementi di interposizione, sono esse le titolari dei rapporti di lavoro e non la Camera stessa.
  • Il D.Lgs. 219/2016 prevede sia l'accorpamento sia la soppressione delle aziende speciali; dunque non esiste un obbligo assoluto di accorpamento prima di procedere alla liquidazione o ai licenziamenti delle aziende speciali.
  • La disciplina delle riorganizzazioni e delle tutele per il personale è diversa per le Camere di Commercio (a cui si applicano specifiche procedure di ricollocazione e mantenimento dei livelli occupazionali) e per le aziende speciali (per le quali sono previsti ammortizzatori sociali e misure diverse); è pertanto necessario distinguere il regime applicabile in base allo status giuridico-organizzativo del datore di lavoro.
  • Per contestare la legittimità di un licenziamento di una azienda speciale è necessario dimostrare elementi concreti di interposizione fittizia o che, nonostante l'apparente autonomia, il vero datore di lavoro sia la pubblica amministrazione; mere considerazioni sulla mancanza di personalità giuridica non sono sufficienti.
  • La prova di tentativi effettivi di accorpamento o di altre misure di razionalizzazione (e il loro esito) è rilevante ma non determinante a priori: il rifiuto di altra azienda a procedere all'accorpamento può giustificare la scelta di liquidare e procedere con gli strumenti previsti per il personale eccedente.
  • In fase preventiva è opportuno verificare lo statuto e le deliberazioni dell'azienda speciale (es. clausole sul subentro nei rapporti giuridici) e la concreta autonomia gestionale per stabilire con precisione chi sia il datore di lavoro e quali tutele spettino ai lavoratori.
  • Se si agisce in una situazione simile, conviene valutare alternative di tutela (es. misure di solidarietà, ammortizzatori sociali, tentativi di ricollocazione) e la documentazione probatoria sulla mancata interposizione o su procedure irregolari per fondare un'impugnazione efficace.

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