Cassazione Civile, Ordinanza n. 01495/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da alcuni versamenti aggiuntivi, effettuati tra il 2012 e il 2014 nell'ambito di rapporti assicurativi sulla vita intermediati da una società di agenzia, che la parte attrice assume essere stati trattenuti senza valido titolo dalla compagnia assicurativa. La stessa somma di euro 120.000 era già stata oggetto di un precedente giudizio davanti al Tribunale di Venezia, poi definito in primo e secondo grado e attualmente pendente in Cassazione, nel quale erano state formulate domande di risoluzione, risarcimento danni e restituzione di somme in relazione ad altre polizze. Nel nuovo giudizio bolognese la domanda è stata formulata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., in subordine arricchimento senza causa, assumendo che i pagamenti fossero stati imputati a polizze diverse da quelle dedotte nel giudizio veneziano e, in tesi, inesistenti. La compagnia ha eccepito litispendenza e poi ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, esclusa la litispendenza, ha sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo sussistente un nesso di pregiudizialità con il giudizio pendente in Cassazione. Nel regolamento ha sostenuto che: 1) tra i due giudizi vi sarebbe identità di domande, con conseguente litispendenza; 2) in ogni caso non ricorrerebbe un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificare la sospensione necessaria, trattandosi al più di diversa qualificazione giuridica di fatti storici comuni. La resistente ha replicato eccependo l'inammissibilità del ricorso e sostenendo la correttezza della sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, escludendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso, poi confermando che non vi era litispendenza tra i due giudizi perché le causae petendi erano diverse: nel giudizio veneziano si discuteva della responsabilità contrattuale/extracontrattuale connessa a tre polizze asseritamente esistenti, mentre nel giudizio bolognese si discuteva della ripetizione dell'indebito o dell'arricchimento senza causa in relazione alla dedotta imputazione dei versamenti a polizze diverse e inesistenti. Tuttavia ha ritenuto illegittima la sospensione disposta dal Tribunale di Bologna, perché il rapporto tra i giudizi, essendo il primo già definito nei gradi di merito e pendente solo in Cassazione, non ricadeva nell'art. 295 c.p.c. ma eventualmente nell'art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre il Tribunale non aveva compiuto la necessaria valutazione di plausibile riformabilità/cassabilità della decisione pregiudicante. È stata quindi disposta la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Bologna, con termine di tre mesi per la riassunzione, e le spese sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta nel giudizio bolognese
richiamato come subordinata domanda di arricchimento senza causa nel giudizio bolognese
richiamato nel precedente giudizio veneziano come base di una domanda concorrente di risarcimento per fatto dell'intermediario
invocato per eccepire la litispendenza, ma escluso perché i due giudizi non hanno identità di petitum e causa petendi
ritenuto non applicabile perché il primo giudizio era già definito nei gradi di merito e pendente solo in Cassazione; la sospensione necessaria non può essere disposta in tale situazione
indicata come possibile base per una sospensione discrezionale, subordinata a una motivata valutazione di plausibile riforma della decisione pregiudicante
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata respinta perché il ricorso esponeva chiaramente ragioni in fatto e in diritto
richiamato per affermare che il provvedimento di sospensione discrezionale, una volta adottato, è controllabile con i rimedi previsti
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
"qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
utilizzato per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza come controversia di valore indeterminabile
Massime di principio
- La litispendenza presuppone identità di petitum e causa petendi; quando il secondo giudizio si fonda su una diversa qualificazione giuridica dei fatti o su un diverso titolo sostanziale, può sussistere semmai un rapporto di pregiudizialità, non la duplicazione della stessa domanda.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo quando i giudizi pregiudicante e pregiudicato siano entrambi pendenti nella fase di merito; se il giudizio pregiudicante è già definito nei gradi di merito e pende solo in Cassazione, il coordinamento va eventualmente ricondotto all'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una specifica motivazione sulla plausibile riforma o cassazione della decisione pregiudicante; in mancanza di tale prognosi motivata, il potere di sospensione è esercitato illegittimamente.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la Corte può esaminare l'intera questione di competenza o sospensione, anche se il provvedimento impugnato ha escluso la litispendenza e ha fondato la sospensione su un diverso presupposto logico-giuridico.
- Ai fini della liquidazione delle spese del regolamento di competenza, quando il valore della controversia non sia determinabile perché il giudizio riguarda solo la questione di competenza o sospensione, può applicarsi il criterio del valore indeterminabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01371/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →