Ordinanza n. 56/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di aggiornamento n. -OMISSIS-emesso dalla Questura di Milano n. Prot. -OMISSIS-datato 25.09.2025 e di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti, dipendenti e/o comunque connessi, ancorché non comunicati al ricorrente e/o di cui esso non sia a conoscenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il Collegio ha rilevato, da un lato, che la valutazione della validità della procura alle liti, ritenuta apparentemente generica, e dell'ammissibilità del ricorso deve essere riservata alla fase di merito, anche alla luce della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025; dall'altro, che il ricorrente è stato condannato per un reato inerente alla libertà sessuale, circostanza che appare di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. La motivazione cautelare si fonda sulla riserva al merito delle questioni relative alla validità della procura e all'ammissibilità del ricorso, nonché sulla rilevata condanna per un reato inerente alla libertà sessuale, ritenuta prima facie ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha esaminata e respinta.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
È stato ritenuto, in sede cautelare e secondo una valutazione prima facie, che la condanna per un reato inerente alla libertà sessuale appaia di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.
Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 11/2025
Richiamata per riservare alla fase di merito la valutazione della validità di una procura alle liti apparentemente generica e dell'ammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi alle condanne penali e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della validità della procura alle liti e dell'ammissibilità del ricorso può essere riservata alla fase di merito quando tali questioni richiedano un esame non compatibile con la cognizione sommaria propria della cautela.
- La condanna per un reato inerente alla libertà sessuale può essere valutata, in sede cautelare, come prima facie ostativa al rilascio o all'aggiornamento del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, giustificando il rigetto della sospensione dell'atto di diniego.
Come è indicizzato
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