Cassazione Civile, Sentenza n. 17970/2022 del 03/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS (L. 335/1995, art.2, comma 26) e il conseguente obbligo di versamento dei contributi relativi all'attività professionale svolta nel 2009 come avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense. Inoltre contestava la decorrenza della prescrizione (riteneva estinto il credito contributivo) e la legittimità/entità delle sanzioni civili applicate dall'INPS, richiamando anche incertezze interpretative e amministrative che avrebbero dovuto mitigare le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato i profili principali del ricorso relativi all'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e alla prescrizione: ha confermato l'obbligo di iscrizione per i professionisti che esercitano l'attività con carattere di abitualità (ovvero, per l'occasionalità, solo oltre la soglia di Euro 5.000) e ha stabilito che la prescrizione decorre dai termini di pagamento (qui differiti al 6/7/2010 dal D.P.C.M.), ragion per cui la notifica del 2.7.2015 è tempestiva ad interrompere la prescrizione. Tuttavia, in parte qua ha accolto il secondo motivo connesso alle sanzioni civili in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/2022: ha deciso nel merito che, sebbene l'obbligo contributivo per l'anno 2009 sia confermato, nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per il 2009 (periodo anteriore al 6 luglio 2011) in conseguenza della declaratoria parziale di incostituzionalità dell'art. 18, comma 12, D.L. 6.7.2011, n.98 (conv. L.111/2011). Ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua, dichiarato nulla la richiesta sanzionatoria per il 2009 e compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 25-26
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi..."
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si applica ai professionisti che esercitano l'attività con carattere di abitualità; la sola iscrizione all'albo o l'esistenza di partita IVA sono elementi indiziari (presunzioni di fatto) ma non costituiscono presunzione legale di abitualità.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 (conv. L. 326/2003)
estende tale obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000
Per l'attività occasionale l'iscrizione è obbligatoria solo se il reddito annuo eccede la soglia di Euro 5.000; per le attività svolte con abitualità la soglia non rileva.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (conv. L. 111/2011)
testo oggetto di interpretazione autentica relativo all'iscrizione degli avvocati "sottosoglia" alla Gestione separata
La Corte ha richiamato la lettura consolidata secondo cui l'art.18/12 ha interpretato l'obbligo di iscrizione; tuttavia la Consulta (sent. 104/2022) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che non prevedeva l'esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 (commi 8, 9, 10, 15)
disciplina delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva e possibilità di riduzione delle sanzioni per incertezze interpretative
Distingue omissione (mancato pagamento con denunce/registrazioni presenti) da evasione (omessa o infedele denuncia con intento di occultamento). Prevede diversi regimi sanzionatori e misure di attenuazione in caso di oggettive incertezze giurisprudenziali/amministrative; tali attenuazioni sono applicabili solo se la contribuzione è versata e ricorrono i presupposti formali.
R.D.L. 12 giugno 1935, n. 1827, art. 55
"i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La prescrizione dei contributi decorre dal giorno di scadenza del termine di versamento (dies a quo) e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Stabilisce il collegamento tra termini fiscali di versamento e quelli per i contributi previdenziali: la decorrenza della prescrizione va dunque calcolata sulla scadenza fiscale, con possibili differimenti regolamentari.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
"i versamenti ... entro il 16 giugno 2010 ... debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando ... dello 0,40%" (lett. b)
Il differimento regolamentare dei termini di versamento posticipa il dies a quo della prescrizione; pertanto i termini di legge possono essere regolati dai D.P.C.M. attuativi, incidendo sul computo prescrizionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022
"la reductio ad legitimitatem della norma censurata può ... essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica"
La Consulta ha dichiarato in parte l'incostituzionalità dell'art.18, comma 12 D.L.98/2011 nella parte che non prevedeva esonero dalle sanzioni per gli avvocati sottosoglia per il periodo anteriore all'entrata in vigore; ciò ha efficacia erga omnes e rilevanza diretta per il caso, determinando l'annullamento dell'obbligo sanzionatorio per il 2009.
Massime di principio
- Un professionista iscritto ad albo/registro è obbligato all'iscrizione alla Gestione separata INPS se esercita l'attività con carattere di abitualità; per l'attività occasionale rileva invece il superamento della soglia annua di Euro 5.000.
- L'abitualità si accerta in fatto: elementi indiziari utili sono iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale dell'attività; tali elementi sono presunzioni semplici, non presunzioni iuris et de iure.
- La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento (dies a quo), non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; differimenti regolamentari (D.P.C.M.) possono posticipare tale dies a quo.
- La distinzione tra omissione ed evasione contributiva dipende dalla presenza/assenza o infedeltà delle denunce obbligatorie e, per l'evasione, dalla sussistenza di un intento di occultamento; la mancata produzione di denunce genera una presunzione semplice di intento che il contribuente può provare di aver vinto con prove rigorose.
- Le incertezze amministrative o giurisprudenziali possono giustificare una riduzione delle sanzioni civili (fino al livello degli interessi legali) ma solo se la contribuzione dovuta viene comunque versata e sono rispettate le condizioni normative per la riduzione; la mera buona fede non elimina l'obbligo contributivo.
- Una pronuncia di incostituzionalità che riguarda norme interpretative può produrre l'esonero dalle sanzioni per i periodi anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa, con effetto anche sui procedimenti pendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17969/2022 del 03/06/2022
- Sentenza lavoro · 3 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17971/2022 del 03/06/2022
- Sentenza lavoro · 1 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17919/2022 del 01/06/2022
- Sentenza lavoro · 1 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17939/2022 del 01/06/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17597/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17689/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →