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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17969/2022 del 03/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva rigettato l'opposizione di Europa Frucht avverso cartella esattoriale INPS per contributi dovuti per manodopera agricola (periodi 2000-2005). Europa Frucht denunciava in cassazione: omissione di esame di fatto decisivo relativo alla documentazione probatoria (nota INPS del 24/3/2009 e stampe informatiche EsCoCar), contestava la valenza probatoria delle riproduzioni informatiche in assenza di prova di conformità alle denunce DMAG e alla normativa sul documento informatico (D.P.R. 445/2000 e d.lgs. 82/2005), e deduceva violazione della regola sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che l'INPS non aveva esibito le denunce DMAG e che la società aveva contestato l'esistenza delle denunce e l'attività agricola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura per omesso esame di fatto decisivo perché il ricorrente non ha individuato un fatto storico decisivo omesso. Ha confermato il principio secondo cui gli estratti dei registri informatici INPS, che riproducono i dati delle denunce trimestrali (DMAG), fanno prova dei fatti rappresentati ai sensi dell'art. 2712 c.c. salvo disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito. Poiché la società non aveva contestato in modo tempestivo e specifico la conformità dei documenti né prodotto elementi probatori decisivi contrari, la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto provati i presupposti del credito contributivo. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, quantificate in Euro 9.000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Gli estratti e le riproduzioni informatiche costituiscono rappresentazioni di fatti che fanno prova (fatti rappresentati) fino a prova contraria; i registri informatici INPS che riproducono i dati delle denunce trimestrali (DMAG) sono idonei a far prova dei dati dichiarati salvo disconoscimento tempestivo, chiaro e circostanziato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte che deve provarla; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere della prova ma una valutazione circa l'adempimento dell'onere da parte dell'INPS in base agli elementi prodotti e all'assenza di efficace disconoscimento da parte dell'opponente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura per omesso esame di fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente individua il fatto storico omesso, la fonte da cui risulta, e dimostra che era stato oggetto di discussione e decisivo; il ricorso non ha rispettato tali requisiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto delle parti di far valere deduzioni e mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata violazione del diritto di difesa né mancato esame delle eccezioni rilevanti.

  • D.P.R. n. 445 del 2000 (Capo II)

    La parte aveva contestato la conformità delle copie alla documentazione originale secondo le regole sul documento amministrativo; la Corte però ha ritenuto prevalente la valutazione sulla prova fornita dagli estratti informatici e l'assenza di un disconoscimento concreto e tempestivo.

  • d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    La ricorrente aveva dedotto la mancata conformità dei documenti informatici a causa di assenza di sottoscrizione/autenticazione; la Corte non ha ritenuto che ciò precluda automaticamente l'efficacia probatoria delle riproduzioni in registro quando non vi sia disconoscimento specifico e quando le riproduzioni siano coerenti con il sistema formale di accertamento contributivo.

  • art. 6 d.l. n. 536 del 1987 conv. in L. n. 48 del 1988

    Norme richiamate a descrizione del quadro normativo del sistema di determinazione, accertamento e riscossione dei contributi agricoli (obbligo di denuncia, modelli DMAG, modalità di pagamento e calcolo dei contributi). La Corte ha ritenuto che l'INPS abbia operato secondo quel sistema formale.

  • art. 6 d.lgs. n. 375 del 1993

    Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina la determinazione e l'accertamento dei contributi in agricoltura, confermando la rilevanza formale delle denunce trimestrali.

  • L. n. 389 del 1989

    Rilevata in relazione alle disposizioni sul sistema di calcolo dei contributi una volta venuto meno il salario minimo convenzionale; usata nella ricostruzione normativa del sistema contributivo agricolo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in ordine ai presupposti processuali per il versamento in caso di soccombenza e liquidazione delle spese di giudizio (accertamento della sussistenza dei presupposti per il versamento).

Massime di principio

  • Le riproduzioni tratte dai registri informatici ufficiali di un ente pubblico (es. registri INPS che riportano i dati DMAG) costituiscono prova dei fatti rappresentati ai sensi dell'art. 2712 c.c., salvo che la controparte non provi, con disconoscimento tempestivo, chiaro e circostanziato, la non corrispondenza alla realtà.
  • Chi contesta la validità di documenti informatici prodotti da una pubblica amministrazione deve articolare in modo puntuale e tempestivo le proprie eccezioni (indicare quali dati non corrispondono e fornire elementi contrari): mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le questioni di fatto sollevate solo in sede d'appello (es. la natura commerciale anziché agricola dell'attività o la totale assenza di denunce) rischiano di essere considerate inammissibili o non persuasive se non erano state formulate e documentate in primo grado.
  • La mera doglianza circa la non conformità formale di copie di documenti informatici (mancanza di sottoscrizione/autenticazione) non annulla automaticamente la loro efficacia probatoria se il giudice, valutando il complesso probatorio, ritiene che l'ente abbia prodotto estratti affidabili e la parte non abbia fornito prova contraria.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una sentenza per omesso esame di fatto decisivo occorre indicare esplicitamente il fatto storico omesso, la sua fonte negli atti, e dimostrare la sua rilevanza e centralità nel giudizio.

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