L.R. Calabria 27/2014
Norme in tema di donazione degli organi e tessuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Calabria la raccolta del consenso o diniego alla donazione post mortem di organi e tessuti presso l’ufficio anagrafe comunale al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, con trasmissione al Sistema Informativo Trapianti. È però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 195/2015).
Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti tramite carta d’identità
Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti
La legge regionale della Calabria n. 27 del 2014 prevedeva una procedura per raccogliere, in sede comunale, la dichiarazione di volontà dei cittadini maggiorenni in materia di donazione di organi e tessuti post mortem. La disciplina è stata però successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 22 settembre - 9 ottobre 2015, n. 195.
Ambito applicativo e destinatari
La disciplina si riferiva ai cittadini maggiorenni residenti o comunque interessati al rilascio o rinnovo del documento d’identità presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune in Calabria. Il meccanismo era concepito come facoltativo e si applicava senza incidere sulla normativa nazionale vigente in materia di dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti.
Procedura di raccolta della dichiarazione
Al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, l’ufficiale dell’anagrafe aveva l’obbligo di informare il cittadino della possibilità di esprimere il proprio consenso oppure diniego alla donazione di organi e tessuti post mortem. Se il cittadino manifestava la volontà di aderire o rifiutare, gli veniva fornito un apposito modulo da compilare e sottoscrivere nella stessa sede.
Trasmissione dei dati e documentazione
L’ufficiale dell’anagrafe doveva inserire immediatamente le informazioni dichiarate nel sistema informatizzato utilizzato per l’emissione della carta d’identità e trasmettere telematicamente la dichiarazione al Sistema Informativo Trapianti (SIT) tramite specifici programmi informatici. Dopo la risposta del SIT, l’operatore comunale vidimava il modulo, ne conservava una copia agli atti e rilasciava al cittadino una copia vidimata contestualmente al documento di identità. Tale copia aveva valore di ricevuta.
Modifica e disponibilità della dichiarazione
La dichiarazione di volontà poteva essere modificata in qualsiasi momento. La modifica poteva avvenire mediante una successiva dichiarazione resa presso la propria ASL oppure mediante una dichiarazione scritta in carta semplice da portare sempre con sé. Era inoltre previsto che il cittadino potesse ottenere in qualunque momento copie della propria dichiarazione di volontà.
Entrata in vigore e attualità dell’atto
La legge era entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Tuttavia, essendo stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, l’atto non è oggi utilizzabile come base normativa vigente e va considerato obsoleto ai fini pratici.
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